LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34400/19 proposto da:
-) S.L., elettivamente domiciliato a Campobasso, c.so Giuseppe Mazzini n. 101, presso l’avvocato Claudio Paolone, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli 30.10.2019 n. 8032;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. S.L., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda. Il decreto impugnato riferisce che dinanzi alla commissione l’odierno ricorrente dichiarò di essere espatriato “per aiutare sé stesso e organizzare bene il suo futuro”.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento S.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con decreto 30.10.2019 n. 8032.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità tanto oggettive, quanto soggettive.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.L. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per la totale mancanza della esposizione dei fatti materiali concreti posti a fondamento delle varie domande di protezione internazionale.
Il contenuto della domanda introduttiva del presente giudizio, non illustrato nell’incipit del ricorso, non è nemmeno desumibile indirettamente dalla esposizione dei motivi.
Il ricorso, dunque, è privo del requisito c.d. di “contenuto-forma” richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, a pena di inammissibilità.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021