Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40249 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34402/19 proposto da:

-) I.E., elettivamente domiciliato a Campobasso, c.so Giuseppe Mazzini n. 101, presso l’avvocato Claudio Paolone, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli 8.10.2019 n. 7117;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. I.E., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese poiché, essendo stato scoperto un giacimento di petrolio in un fondo di sua proprietà, “le persone del villaggio lo cacciarono e lo cercano, all’attualità, per ucciderlo perché è stato trovato il petrolio” (così il ricorso, pagina 3).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento I.E. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con decreto 8.10.2019 n. 7117.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto da un lato non risultavano “emergenze fattuali di tipo oggettivo ricavate dalle fonti di consultazione riguardante il paese di origine”; dall’altro lato il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze soggettive idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da I.E. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente impugna il decreto di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Il motivo racchiude più censure, così riordinabili:

a) il Tribunale ha trascurato di considerare che in ***** la polizia è corrotta e i diritti della persona non sono rispettati;

b) il Tribunale ha trascurato di considerare che se rientrasse in ***** l’odierno ricorrente sarebbe esposto al rischio di tortura;

c) ha errato il Tribunale nel ritenere che nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente non sia in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

d) il Tribunale ha rigettato la domanda con una motivazione fondata su “frasi precostituite e stereotipate”;

e) il Tribunale ha violato il dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Le censure a) e b) sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, non ha affatto affermato che in ***** la polizia sia incorruttibile e il richiedente non sia esposto al caso di tortura in caso di rimpatrio; ha semplicemente affermato che il suo racconto posto a fondamento della domanda di protezione principale e sussidiaria non era attendibile. Questa statuizione non viene censurata nel presente motivo di ricorso.

1.2. La censura sub c) è infondata: il Tribunale ha dato conto delle proprie conclusioni citando fonti attendibili ed aggiornate, non contrastate dal ricorrente.

1.3. La censura sub d) è infondata: la motivazione del Tribunale è ben chiara.

1.4. La censura sub e) è infondata: la ritenuta inattendibilità del richiedente è esonerato il Tribunale dal dovere di cooperazione istruttoria con riferimento alla domanda di rifugio di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria è stato puntualmente adempiuto.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna, prospettando il vizio di violazione di legge, il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deduce che il Tribunale avrebbe malamente compiuto il giudizio di comparazione fra la situazione da lui raggiunte in Italia, e quella troverebbe in caso di rimpatrio.

Spiega tale affermazione sostenendo che:

-) in Italia lavora da due anni con “un buono stipendio mensile”;

-) in patria, invece, in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di “trattamenti degradanti e privazione dell’esercizio dei diritti umani al di sotto dello statuto della dignità personale”.

2.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.

Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.

Nel caso di specie il Tribunale ha escluso la sussistenza di condizioni soggettive di vulnerabilità; non ha tuttavia indagato ex officio, come avrebbe dovuto, sulla sussistenza in ***** di condizioni oggettive di vulnerabilità.

Il Tribunale, infatti, si è limitato a rilevare che erano “assenti emergenze fattuali di tipo oggettivo ricavate dalle fonti di consultazione riguardante il paese di origine”.

Tuttavia da un lato non ha indicato quali erano tali fonti di consultazione; dall’altro ha esposto nella motivazione le fonti consultate al fine di escludere la sussistenza in ***** di una condizione di conflitto armato, senza nulla riferire tuttavia circa la condizione generale dei diritti umani nel paese di provenienza del richiedente.

Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.

3. Col terzo motivo il ricorrente propone due diverse censure.

Con una prima censura denuncia la “contraddittorietà ed illogicità della motivazione”, ed è rivolta contro il capo di sentenza che rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c); con una seconda censura denuncia l’insufficiente valutazione, da parte del giudice di merito, della condizione di vulnerabilità cui era esposto il richiedente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. La prima delle suesposte censure è manifestamente inammissibile, non essendo più consentita, ormai da nove anni, la prospettazione in sede di legittimità del vizio di insufficiente motivazione, se non nei casi in cui quest’ultima manchi del tutto, oppure sia totalmente incomprensibile: ipotesi certamente non sussistente nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La seconda delle suesposte censure resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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