Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40250 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34470/19 proposto da:

-) F.L., elettivamente domiciliato a Avellino, v. Salvatore Pescatori n. 60, presso l’avvocato Luigi Natale, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli 25.10.2019 n. 7836;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. F.L., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che ignoti, sotto la minaccia delle armi, commisero una rapina nel negozio dove lui lavorava, di proprietà di uno zio. Allegò di temere che lo zio pretendesse di essere da lui risarcito per il danno subito, e che non potendo pagare potesse essere arrestato.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento F.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con decreto 25.10.2019 n. 7836.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.L. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta (formalmente invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5) il vizio di “motivazione apparente e perplessa”.

Il motivo censura il decreto di merito nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente.

Il mezzo di impugnazione è sostenuto con le seguenti argomentazioni:

-) il giudice deve accertare d’ufficio “la condizione di persecuzione relativa alla situazione reale del paese di provenienza”;

-) il giudice deve accertare l’attendibilità del richiedente in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5;

-) nel caso in esame tuttavia “il Tribunale ha erroneamente ritenuto la narrazione non credibile, senza dare conto in maniera esauriente, e con logica e congruente motivazione, delle ragioni del proprio convincimento”. L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo che siccome il ricorrente aveva adempiuto all’onere di allegare i fatti materiali, e li aveva riferiti in maniera chiara e circostanziata, il Tribunale avrebbe dovuto, per ciò solo, credergli.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.

In primo luogo è inammissibile perché pur formalmente prospettando la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nella sostanza il motivo prospetta un vizio di motivazione, non più consentita dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In secondo luogo è inammissibile perché, a tutto concedere, la censura del vizio di motivazione è totalmente generica.

In terzo luogo il motivo sarebbe comunque infondato in quanto il principio di diritto (che parrebbe) invocato dal ricorrente non esiste: ovvero il principio secondo cui, se il racconto del richiedente asilo è chiaro e non contraddittorio, il giudice sarebbe per ciò solo “obbligato” a credergli. Una tesi, a tacer d’altro, in urto frontale col principio costituzionale del libero convincimento del giudice.

Infine, e ad abundantiam, il motivo trascurai totalmente la ratio decidendi del decreto impugnato, là dove assume che il richiedente asilo avrebbe reso dichiarazioni “chiare e non contraddittorie”.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto l’esatto contrario, e cioè che il richiedente, “invitato a raccontare dettagliatamente la rapina, avrebbe fornito due versioni fra loro contrastanti”, e tale affermazione non viene neanche sfiorata dal primo motivo di ricorso.

2. Anche col secondo motivo il ricorrente, formalmente invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, dichiara di voler censurare la “motivazione apparente e perplessa” del decreto impugnato.

Questo motivo è rivolto contro il decreto di merito nella parte in cui ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza, in *****, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, basandosi su informazioni non approfondite. Trascrive a tal riguardo un ampio stralcio di un rapporto diffuso da Amnesty International negli anni 2017-2018, nel quale si dà conto di varie limitazioni esistenti in ***** ai diritti di riunione, di espressione, di orientamento sessuale.

L’illustrazione del motivo prosegue affermando (apoditticamente) che “comunque in ***** sussiste una violenza indiscriminata”, e ribadisce che “dell’accertamento di detta situazione il Tribunale non si è dato carico”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il dovere di cooperazione istruttoria è stato assolto dal Tribunale (pagine 6-7 del decreto), ed alle fonti indicate dal Tribunale il ricorrente non ha contrapposto alcuna diversa fonte più aggiornata o più autorevole.

Il rapporto di Amnesty International trascritto alle pagine 6 e seguenti del ricorso si occupa dei diritti umani, e non della situazione di conflitto. Nel passo trascritto dal ricorrente alle pagine 6-9 del ricorso, infatti, non si fa cenno ad alcuna situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il decreto di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’illustrazione del motivo contiene varie censure che possono essere così riassunte:

a) il Tribunale non ha indicato in modo “specifico ed esaustivo” le ragioni del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) il Tribunale ha fatto discendere dal rigetto della domanda di protezione maggiore, il rigetto anche della domanda di protezione umanitaria;

c) esistevano nella fattispecie i presupposti di fatto che giustificavano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; tale condizione consisteva in particolare nella giovane età del richiedente e “nell’attuale condizione sociopolitica del *****”.

3.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dal decreto impugnato.

Il Tribunale infatti ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul presupposto che il ricorrente non avesse “allegato i fatti specifici che lo potrebbero esporre al rischio” in caso di rimpatrio, limitandosi a “generico richiamo al clima di instabilità politica riferito indistintamente a tutto il paese” di provenienza.

Il Tribunale dunque, a torto o a ragione, ha rigettato la domanda umanitaria sulla base di un presupposto processuale: il mancato assolvimento dell’onere di allegazione.

Questa ratio decidendi è completamente trascurata dal ricorrente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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