LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35556/19 proposto da:
-) B.I.S., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (avv.briganti.peciusreporter.it), difeso dall’avv. Giuseppe Briganti in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona 12.10.2019 n. 12102;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. B.I.S., cittadino guineano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
Il ricorrente, dopo aver riferito che analoga domanda era stata da lui già formulata nel 2017, e rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento confermato dal Tribunale di Ancona il 15 febbraio 2018, dedusse che erano insorti due nuovi elementi sufficienti a giustificare la richiesta di protezione: da un lato “il progressivo deterioramento della condizione politico-istituzionale della Guinea”; dall’altro, la “ormai incontestabile integrazione del richiedente nel territorio italiano”.
La Commissione Territoriale dichiarò inammissibile l’istanza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), (a norma del quale “la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame (se) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”).
2. Avverso tale provvedimento B.I.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Ancona, che la rigettò con decreto 12.10.2019.
Il Tribunale ritenne che il richiedente non avesse allegato alcun nuovo elemento rispetto alla precedente domanda di protezione già rigettata con provvedimento passato in giudicato.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.I.S. con ricorso fondato su sei motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta di vizio di nullità del decreto per difetto di motivazione.
L’illustrazione del motivo, che si estende per 23 pagine (traslitterata pressoché integralmente dal ricorso 33498/19, proposto dal medesimo difensore) contiene più censure, così riordinabili:
a) il Tribunale non ha motivato il “giudizio di inattendibilità” del ricorrente (pp. 16 e ss.);
b) il Tribunale non ha fatto ricorso a fonti aggiornate e pertinenti per valutare la condizione della Guinea “e degli altri paesi di effettivo radicamento” (?) (p. 22);
c) il Tribunale non ha compiuto il giudizio di comparazione, necessario ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria (p. 28);
d) il decreto impugnato era comunque nullo a causa della omissione dell’interrogatorio del richiedente, che non si era svolto dinanzi al collegio giudicante, ma dinanzi al GOT delegato dal relatore.
1.1. La prima censura (difetto di motivazione sulla inattendibilità del ricorrente) è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La domanda di B.S.I. è stata infatti rigettata dal Tribunale non perché il richiedente fosse inattendibile, ma per avere reiterato una domanda di protezione già rigettata, senza addurre alcun elemento nuovo rispetto alla precedente istanza.
1.2. La seconda censura (violazione del dovere c.d. di cooperazione istruttoria) è infondata: il Tribunale infatti ha indicato un’ampia serie di fonti di informazione, autorevoli ed attendibili, la più recente delle quali (una “query” dall’EASO) diffusa il 27.9.2018, ovvero soltanto 15 giorni prima del deposito del decreto impugnato), e dunque addirittura successiva alle fonti invocate dal richiedente.
1.3. La terza censura (avere trascurato di comparare la situazione del paese d’origine del richiedente con quella raggiunta in Italia) è anch’essa inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
Il c.d. giudizio di comparazione è infatti propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria in conseguenza dell’abrogazione di tale istituto disposta dal D.L. n. 113 del 2018 (p. 3.13 del decreto impugnato, p. 5).
1.4. La quarta censura (nullità processuale per non avere interrogato il richiedente) è infondata alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di Tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta. (Sez. U -, Sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688 – 01).
2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato i fatti da lui dedotti e la situazione sociale, economica e politica della Guinea.
2.1. Premesso che, come già rilevato, il Tribunale ha preso in esame fonti attendibili ed aggiornate per accertare la situazione della Guinea, anche questo motivo è in ogni caso inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale ha infatti rigettato la domanda sul presupposto che i fatti dedotti dal ricorrente a fondamento di essa non erario “nuovi” rispetto a quelli posti a fondamento della domanda di protezione formulata nel 2017.
Tale ratio decidendi non viene sfiorata dal motivo in esame.
3. Il terzo motivo affastella e riproduce, in larga parte, le medesime censure contenute nel primo motivo di ricorso concernenti:
-) il giudizio di inattendibilità (in realtà mai compiuto dal Tribunale);
-) la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, cui il giudice non era tenuto con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) (non fondate su fatti nuovi), ed ha comunque puntualmente adempiuto con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c);
-) il vizio di motivazione, non più prospettabile in sede di legittimità dopo le modifiche dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introdotte dalla riforma del 2012.
4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 13 della Carta EDU; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/CE.
Sostiene che il decreto impugnato non avrebbe “rispettato il principio di effettività del ricorso, a causa della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria”.
4.1. Il motivo è inammissibile in primo luogo per la totale carenza di illustrazione, ed in secondo luogo per l’estraneità alla ratio decidendi.
5. Col quinto motivo il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per “incoerenza della motivazione”.
Il motivo contiene tre censure.
Con una prima censura il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe contraddittorio perché il Tribunale, dopo avere ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto nuovi fatti, rispetto a quelli posti a fondamento della domanda rigettata due anni prima, ha comunque esaminato nel merito la sua istanza.
5.1. Tale censura è infondata per due ragioni.
In primo luogo, è infondata perché il Tribunale ha esaminato nel merito le deduzioni del richiedente al solo fine di metterne in evidenza la sovrapponibilità rispetto alla domanda già formulata in precedenza, e rigettata.
In secondo luogo la censura è infondata perché, a tutto concedere, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, il quale dopo avere ritenuto inammissibile la domanda ne esamini comunque il merito, compie una valutazione erronea in quanto si è già spogliato della potestas iudicandi, e tale valutazione pertanto si deve ritenere tamquam non esset. La sentenza che contenga dunque sia una pronuncia di inammissibilità della domanda, sia il rigetto di essa nel merito, non è una sentenza contraddittoria: è semplicemente una sentenza sovrabbondante (così la fondamentale decisione di Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, da cui il ricorrente prescinde del tutto).
5.2. Con una seconda e subordinata censura il ricorrente formula una tesi così riassumibile: quando venga reiterata una domanda di protezione internazionale, fondata su elementi nuovi, questa deve essere esaminata nel merito, a prescindere dal fatto che i nuovi elementi potessero o non potessero essere incolpevolmente allegati sin dalla prima domanda (così il ricorso, pp. 71-73).
5.3. La censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
La domanda è stata infatti rigettata non tanto e non solo per il fatto che il richiedente avesse sì allegato nuovi elementi, ma questa allegazione poteva essere compiuta già in occasione della prima domanda.
La domanda è stata rigettata per una ragione ben diversa, e cioè che gli elementi posti a fondamento di essa non erano affatto “nuovi” ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29. Nella valutazione del Tribunale, pertanto, non ha avuto alcun rilievo il profilo soggettivo della colpa (se, cioè, potesse o non potesse la parte allegare sin dal precedente giudizio le ragioni poste a fondamento della seconda domanda). Il Tribunale ha dato rilievo unicamente al profilo oggettivo della novità, statuendo che i fatti allegati dal richiedente a fondamento della seconda domanda non erano nuovi.
5.4. Con una terza censura il ricorrente deduce che in ogni caso il presupposto della incolpevole impossibilità di dedurre, già nella prima domanda, gli elementi posti a fondamento della seconda, sussiste solo per le forme di protezione maggiore, ma non per la protezione umanitaria.
5.5. Anche questa censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale ha infatti rigettato la domanda di protezione umanitaria non perché reiterata, ma sul presupposto dell’avvenuta abrogazione di tale istituto.
6. Col sesto motivo il ricorrente lamenta in via principale l’omesso esame d’un fatto decisivo, ed in subordine la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3.
Nell’illustrazione del motivo si prospetta una tesi giuridica così riassumibile: l’abrogazione dell’istituto della protezione umanitaria per effetto del D.L. n. 113 del 2018 ha avuto per conseguenza l’emersione di un nuovo ed autonomo diritto di asilo ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3.
Il Tribunale, tuttavia, non aveva esaminato né la domanda di “protezione speciale”, introdotta dal Decreto n. 113 del 2018; né la domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione nuova, che per di più non è di diritto, ma è mista di fatto-diritto.
Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, il ricorrente ha formulato (accanto alla domanda di concessione delle protezioni c.d. “maggiori”) unicamente una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: così a p. 3, secondo capoverso; ed a pagina 4, quest’ultimo rigo.
Il ricorso in primo grado non contiene per contro alcun cenno, né in punto di diritto, né in punto di fatto, né alla protezione umanitaria, né alla protezione speciale ex art. 32, nuovo testo, D.Lgs. n. 25 del 2008, né all’asilo costituzionale.
7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021