Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40253 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11809-2019 proposto da:

BUONEFRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

N.T., rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPIERO SECCIA;

– ricorrente –

contro

BPER SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO CARINCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/6/2021 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/1/2019 la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto il gravame interposto dalla società Buonefra s.r.l. in relazione alle pronunzie Trib. Lanciano 28/11/2011 (non definitiva) e 9/7/2012 (definitiva), di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Banca Popolare di Sulmona e Lanciano s.p.a., in relazione a contratto di conto corrente di corrispondenza SBF con quest’ultima stipulato, di ripetizione di somme non dovute da quest’ultima a vario titolo addebitatele.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Buonefra s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Banca Popolare dell’Emilia Romagna, incorporante la Banca Popolare di Sulmona e Lanciano s.p.a., che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.

Deve al riguardo osservarsi che nel ricorso si dà espressamente atto essere stata la sentenza impugnata “notificata il 6.02.2018 al procuratore dell’appellante”.

Unitamente al ricorso non risulta peraltro depositata -in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2,- copia conforme di detta sentenza con la relata di notificazione.

Orbene, come questa Corte ha -anche a Sezioni Unite- più volte avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il ricorrente come nella specie espressamente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica o conforme della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, -il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

L’art. 369 c.p.c., sancisce infatti l’improcedibilità del ricorso senza alcuna eccezione nel caso in cui la copia autentica della sentenza impugnata non sia depositata.

A tale stregua, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno dell’esercizio del diritto di impugnazione rispetto al termine breve decorrente da quella notificazione) questa Corte deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di deposito della copia notificata della sentenza e dichiarare l’improcedibilità del ricorso (rilievo che precede quello dell’eventuale inammissibilità dell’impugnazione, eccepita o meno che sia, per l’intempestività del ricorso in relazione al termine breve dalla notificazione decorso) (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005; Cass., 14/1/2014, n. 526; Cass., 3/7/2014, n. 15273).

La previsione in argomento è infatti funzionale al riscontro, da parte della Corte Suprema di Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005, e, conformemente, Cass., 28/9/2009, n. 20795; Cass., 1/12/2009, n. 25296; Cass., 26/4/2010, n. 9928; Cass., 11/5/2010, n. 11376; Cass., 10/9/2010, n. 19271; Cass., 10/12/2010, n. 25070. Più recentemente cfr. Cass., 7/3/2017, n. 5601).

Mentre in caso di mancata allegazione da parte del ricorrente del fatto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata e di produzione soltanto della copia autentica della sentenza stessa questa Corte deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine lungo ed il suo potere di riscontro della tempestività di detto esercizio si accentra su tale verifica, nell’ipotesi viceversa in cui il ricorrente (implicitamente o) come nella specie espressamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va, come detto, dichiarato improcedibile attesa l’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, che impone la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, che una volta avvenuta la notificazione della sentenza è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (v. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648), nel caso invero non avvenuta, dovendo invece escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (cfr., da ultimo, Cass., 12/2/2020, n. 3466) ovvero del deposito come nella specie da parte del medesimo di una copia semplice estratta dal fascicolo informatico (con attestazione manoscritta in data 20/5/2019) e non della copia notificata.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 7.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472