LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32490-2019 proposto da:
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE CALLONI;
– ricorrente –
contro
FON. TER. FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERITORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FORMICHELLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2212/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
RILEVATO IN FATTO
che:
Carige Assicurazioni s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di FON. TER (Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua del territorio) a fronte della polizza fideiussoria n. ***** emessa dall’ingiunta in data 5.5.2008 a garanzia del finanziamento erogato da FON. TER alla CESCOT Campania;
l’opponente dedusse la decadenza di ogni suo obbligo per essere la garanzia cessata (il 5.5.12) prima della sua escussione (effettuata con richiesta pervenuta il 14.5.2012) e, in subordine, la mancanza di prova dell’inadempimento della società finanziata;
il Tribunale revocò il d.i. e rigettò la pretesa di FON. TER: respinta l’eccezione di intervenuta cessazione della garanzia (sul duplice rilievo che la sua durata quadriennale doveva considerarsi decorrente dal parere di conformità dell’Infoass Consulting fornito il 10.6.2008 e comunicato il 12.6.2008 e che, comunque, la polizza garantiva il pagamento per gli inadempimenti verificatisi entro il termine di durata), ritenne che la medesima integrasse una fideiussione e che non fosse risultato provato l’inadempimento della società garantita;
pronunciando sul gravame proposto da FON. TER, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che la polizza fideiussoria dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e che, “conseguentemente, non solo il creditore-beneficiario aveva il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, ma la Carige Assicurazioni s.p.a. neppure poteva giustificare il mancato adempimento sollevando un’eccezione che trae origine dal rapporto principale”; ha quindi rigettato l’opposizione al d.i., che ha pertanto confermato e dichiarato esecutivo;
ha proposto ricorso per cassazione la Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni), affidandosi ad un unico motivo; ad esso ha resistito FON. TER con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che, fin dall’inizio del giudizio, l’opponente aveva eccepito la tardività dell’escussione della polizza;
premesso che, con l’atto di opposizione a d.i., aveva dedotto che la garanzia sarebbe cessata a tutti gli effetti trascorsi 48 mesi dal 5.5.2008 e che la richiesta di FON. TER era pervenuta soltanto il 14.5.2012 e rilevato -altresì- che il Tribunale aveva aderito all’obiezione dell’opposto e che, costituendosi nel giudizio di appello promosso da FON. TER, la Compagnia aveva riproposto la propria eccezione, la ricorrente lamenta che “la Corte di Appello non ha minimamente preso in esame la suddetta eccezione di tardività dell’escussione”, essendosi limitato il giudice di secondo grado ad affermare che la polizza andava considerata come contratto autonomo di garanzia e che dunque FON. TER non era tenuta a provare l’inadempimento della CESCOT Campania;
il motivo è infondato;
va preliminarmente rilevato che la ricorrente non lamenta effettivamente l’omesso esame di fatti decisivi, bensì la mancata presa di posizione della Corte di appello sull’eccezione di decadenza riproposta con la comparsa di costituzione in appello: il motivo va dunque riqualificato (cfr. Cass., S.U. n. 17931/2013) come deducente un’omessa pronuncia sull’anzidetta eccezione;
tanto premesso, deve ritenersi che:
“in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2” (Cass., S.U. n. 11799/2017; conformi Cass. n. 24658/2017, Cass., S.U. n. 13195/2018, Cass. n. 21264/2018, Cass., S.U. n. 7940/2019);
alla luce di siffatto principio e dell’espresso rigetto dell’eccezione di decadenza da parte del Tribunale, la Compagnia, benché vittoriosa in primo grado, era onerata, al fine di impedire la formazione del giudicato interno sulla questione di tardività dell’escussione, della proposizione di appello incidentale sul punto;
non risultando dal tenore testuale del ricorso che ciò sia avvenuto, la Corte di appello, a fronte della mera riproposizione dell’eccezione, non era chiamata a pronunciarsi sulla stessa, atteso che il suo esame era precluso dal giudicato nel frattempo formatosi sul punto in dipendenza della mancata impugnazione incidentale;
né può rilevare la contestazione svolta sul punto dalla Amissima con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., giacché la deduzione di avere proposto l’appello risulta effettuata tardivamente e, comunque, senza indicazione dei motivi di impugnazione;
da ciò consegue l’infondatezza della censura di omessa pronuncia svolta (sostanzialmente) dalla ricorrente;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021