Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40257 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6082-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via Pompeo Trogo n. 42, presso lo Studio dell’avvocato ANNA CHIARA PANDOLFI che lo rappresenta e difende con l’avvocato VITTORIA ANGELA LIVI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia, UGO LINO PAULON, elettivamente domiciliata in ROMA, via Cratilo di Atene, n. 31, presso lo Studio dell’avvocato VALERIA VIZZONE che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.M.;

– intimato –

GENIALLOYD;

O.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16271/2018 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella CAMERA DI CONSIGLIO del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. GORGONI MARILENA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il ricorrente rappresenta quanto segue:

– F.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, O.T. e la Compagnia Genialloyd Assicurazioni;

– Genialloyd, costituitasi in giudizio, chiedeva e veniva autorizzata a chiamarlo in causa;

– l’odierno ricorrente, costituitosi in giudizio, a sua volta, chiamava in causa la propria Compagnia di assicurazioni, adducendo, nell’odierno ricorso di non avere avuto alternative, perché la liquidatrice della Unipolsai aveva opposto un diniego; e di non avere avuto l’intenzione di ostacolare la difesa della propria compagnia, ma di aver voluto tutelare un reale interesse ad essere tenuto indenne dalle spese vive anticipate.

Della sentenza del giudice di Pace il ricorrente riferisce che “stante il verbale dei vigili del fuoco, sul punto è chiara: “i veicoli erano tutti fermi per le condizioni del traffico, il nostro cliente sopraggiungeva e li prendeva in pieno. TUTTI””; aggiunge che il giudice di prime cure aveva citato l’unica sentenza che poteva, quando affermava “quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla domanda avversaria o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio”.

Dell’appello viene riportato: “ci siamo costituiti ex art. 342 c.p.c., per omissione totale di pronuncia sulle richieste del sig. A.M., con violazione dell’art. 91 c.p.c.; dell’art. 1917, 3 comma; degli artt. 2 e 24 Cost.; nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 è palese il fatto che la mancata liquidazione delle spese di resistenza espressamente richieste negli atti redatti e nei verbali di causa possa essere rivolta solo nei confronti della compagnia Unipolsai e solo ai sensi del comma 3 dell’art. 19187 c.c. e necessita indubbiamente di autonoma e precisa pronunzia in sentenza. Ma così non è stato”.

Il Tribunale di Roma, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite a favore di Unipolsai e al C.U..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

A.M. afferma di avere dichiarato di avere la colpa del sinistro e sostiene che il suo assicuratore aveva l’obbligo di manlevarlo dalle spese per resistere all’azione del danneggiato, a prescindere dal patto di quota lite, essendo quella stipulata un’assicurazione contro le perdite pecuniarie e non un’assicurazione di responsabilità, la quale, dunque, non presupponeva la commissione di un illecito, non prevedeva la richiesta da parte di terzi e non necessitava di accertamento del quantum debeatur.

In ordine al patto di quota lite, che il ricorrente comunque ritiene non essere mai emerso in corso di causa, esso sarebbe irrilevante, stante che: i) l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato è previsto in via generale dall’art. 1917 c.c., anche in assenza di specifico patto di quota lite; 2) l’obbligo previsto dall’art. 1917 c.c. non può essere derogato se non in senso più favore per l’assicurato, a mente dell’art. 1932 c.c.; 3) in giudizio non era stata chiamata l’assicuratrice, ma solo l’assicurato.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Ne’ dalla esposizione dei fatti di causa, cui pure il ricorso dedica una parte ad hoc, intitolata “Fatto”, né dalla esposizione del motivo di ricorso si evincono i fatti sostanziali e processuali che hanno danno origine alla controversia.

Va ribadito che al ricorrente non giova che l’esposizione dei fatti di causa possa essere rinvenuta negli atti processuali delle parti, nel controricorso o nella sentenza impugnata, poiché quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 è un requisito imprescindibile del ricorso, non surrogabile con la consultazione di altre fonti (Cass., Sez. un., 09/06/2014, n. 12922); esso è da ritenere soddisfatto solo quando l’esposizione del ricorso consenta la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo, ostandovi il principio di autonomia del ricorso e il requisito della specificità che devono caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo.

Nella sostanza, il ricorrente avrebbe dovuto procedere a elaborare una sintesi della vicenda fattuale e processuale, individuando i dati di fatto rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.) in funzione del motivo di ricorso, in modo da consentire a questa Corte di procedere al suo scrutinio, disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale, necessario non solo per cogliere agevolmente il significato della censura, ma anche per valutarne l’ammissibilità e la pertinenza rispetto alla sentenza impugnata.

Come si è detto, neppure dalla illustrazione del motivo, che dà per presupposta la conoscenza della vicenda sostanziale e processuale, è possibile trarre gli elementi necessari per colmare le denunciate lacune conoscitive. Costituisce ius receptum che il motivo che abdichi alla funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi, delegando queste operazioni alla Suprema Corte, si risolve in un non motivo; parimenti non possiede i caratteri del motivo cassatorio quello che, difettando del requisito della chiarezza, non determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di individuare la questione controversa ed i profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.

Ciò impone la declaratoria della inammissibilità la sorte del ricorso. Raddoppio del c.u. e spese a carico del soccombente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso parte e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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