LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO Raffaele – rel. Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11796-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo studio dell’avvocato GIULIA BASILE, e rappresentato e difeso dall’avvocato ELEUTERIO SIMONELLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 18734/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Presidente Dott. FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto contro D.S. ricorso espressamente qualificato per saltum ex art. 360 c.p.c., comma 2, avverso la sentenza del 3 ottobre del 2018, con la quale il Tribunale di Roma, investito dal D. con citazione dell’aprile del 2016 (notificata anche nei confronti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) della domanda intesa ad ottenere – sulla base dell’invocazione delle direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE tardivamente adempiute dallo Stato Italiano – l’adeguata remunerazione per avere frequentato negli anni accademici fra il 1978 ed il 1983 un corso di specializzazione in medicina e Chirurgia, conseguendo il relativo diploma.
Nella costituzione delle Amministrazioni, il Tribunale, previo inquadramento giuridico della pretesa dell’attore come diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle indicate direttive comunitarie, dopo avere registrato che non era stata proposta eccezione di prescrizione, ha parzialmente accolto la domanda nel quantum limitatamente all’ultimo anno di specializzazione relativo agli anni 1982-1983, condannando la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 6.713,94 oltre interessi legali dal 2 aprile 2016, data della domanda.
2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.
3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte, mentre è stata depositata telematicamente memoria dal resistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il ricorso è stato espressamente proposto come ricorso c.d. per saltum con espressa indicazione come riferimento normativo della norma dell’art. 360 C.P.C., comma 2.
L’invocazione di tale istituto supponeva la deduzione dell’esistenza dell’accordo delle parti, cui allude detta norma come condizione per esperire il ricorso per cassazione contro una sentenza appellabile, qual era certamente quella impugnata.
Parte ricorrente non ha dedotto l’esistenza dell’accordo con la controparte e nemmeno l’ha documentato.
La parte resistente, d’altro canto, ne ha negato l’esistenza ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché la sentenza doveva essere impugnata con l’appello.
Nella descritta situazione il ricorso appare esperito inammissibilmente, in quanto non è né allegato né comunque dimostrato il presupposto giustificativo del ricordato istituto processuale.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4. Nella memoria parte resistente invoca l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ma il Collegio non ritiene che la richiesta sia accoglibile, nonostante l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente nella scelta del mezzo di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in Euro tremila oltre duecento per esborsi e oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Dà atto che la parte ricorrente era esentata dal pagamento del contributo unificato e che, in conseguenza, pur integrando la natura della decisione il presupposto processuale per il c.d. raddoppio dello stesso, la rilevata esenzione lo esclude.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021