LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO Raffaele – rel. Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9554-2018 proposto da:
C.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo rappresenta difende;
– ricorrente –
contro
REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UNIVERSITA’ STUDI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 658/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
FATTI DI CAUSA
C.N.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza n. 658/17, pubblicata il 13 novembre 2017, con la quale – in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal predetto nei confronti della Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nonché dell’Università degli Studi di Messina e avverso la sentenza n. 754 emessa in data 31 maggio 2007 dal Tribunale di Reggio Calabria che, pronunciando sulla domanda proposta dal C. volta alla condanna, in solido, dei convenuti alla corresponsione, in favore dell’attore, dell’indennità di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, per gli anni accademici dal 1983/1984 al 1985/1986, quale partecipante al corso formativo per la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Messina (specializzazione conseguita in data 5 novembre 1986), aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università di Messina e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e aveva rigettato la domanda nei confronti dell’altra parte convenuta – la Corte di appello di Reggio Calabria ha: a) dichiarato l’irregolarità della vocatio in ius del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) accolto parzialmente la domanda proposta dal C. con l’atto di citazione e per l’effetto ha dichiarato la Repubblica Italiana-Presidenza del Consiglio dei Ministri tenuta al riconoscimento, in favore del C., dell’indennità di frequentazione della predetta Scuola di Specializzazione per gli a.a. 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986 e, per l’effetto, ha condannato la parte convenuta appena indicata alla corresponsione in favore del C., per la causale indicata, dell’importo di Euro 26.288,55, oltre interessi al tasso legale dal di della sentenza di secondo grado sino al soddisfo effettivo; c) ha confermato la sentenza appellata quanto alla posizione dell’Università di Messina; d) ha condannato la parte convenuta di cui alla lettera b) al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Messina hanno resistito con un unico controricorso.
Il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso notificato in data 9 luglio 2020 alle controparti, rinunzia che però non risulta accettata da queste ultime.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che, alla luce dell’atto di rinunzia, sottoscritto dal C. e dal suo difensore, notificato ai controricorrenti e depositato dal ricorrente in data anteriore a quella fissata per l’adunanza camerale, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Ed invero tale rinuncia importa l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione dell’altra parte, accettazione che, nella specie, difetta. Secondo quanto già rilevato da questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass., ord., 28/05/2020, n. 10140; Cass., ord., 22/05/2020, n. 9474; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
2. In assenza della detta accettazione, infatti, non ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391 c.p.c., comma 4, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
A seguito della modificazione introdotta col D.Lgs. n. 40 del 2006, tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata, potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte valutare l’esistenza di ragioni, particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (v. anche Cass., sez. un., ord., 3/05/2019, n. 11746).
Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi (riferiti a contratti stragiudiziali intervenuti tra le parti, a seguito dei quali sarebbe stato raggiunto un accordo finalizzato alla definizione transattiva della lite, con riconoscimento di quanto accertato dalla Corte territoriale e dovuti accessori, v. atto di rinuncia p. 2) di cui questa Corte non ha riscontro e che, comunque, risultano recessivi rispetto all’interesse della parte non rinunciante ad ottenere il rimborso del costi processuali affrontati per resistere al ricorso. E ciò tanto più in considerazione della circostanza che l’unico motivo proposto – con cui il ricorrente ha lamentato “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e mancata applicazione del principio ivi contenuto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Erronea applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la disciplina della fattispecie, in punto di quantum debeatur, alla previsione di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, applicando quale parametro retributivo l’importo di Euro 6.713,94, in luogo di quello indicato nella norma di (ad avviso del C.) effettiva trasposizione della direttiva comunitaria, pari ad Euro 11.03,94 (da ravvisarsi nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6) – avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole (di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (v. da ultimo, Cass., sez. un., 27/11/2018, n. 30649 nonché la giurisprudenza consolidata delle Sezioni semplici, v. al riguardo, ex multis, Cass. 13/03/2012, n. 3972; Cass. 9/02/2012, n. 1917; Cass. 29/08/2011, n. 17682 e Cass. n. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 1016 10816).
3. Pertanto, la parte ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
4. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per intervenuta rinuncia il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021