Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40262 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2776-2020 proposto da:

B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGHINI MARIO 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/09/2019 R.G.N. 329/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato il 26.9.2019, ha rigettato il ricorso proposto da B.A.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno-Sezione di Campobasso, notificato il 10.1.2019, con il quale erano state disattese le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. per la cassazione del decreto ha proposto ricorso B.A.A. articolando due motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

3. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato, in via telematica, presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, l’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore del medesimo, avv. Chiara Costagliola, “perché il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale, in quanto ha fatto ricorso al Tribunale Minorenni di Campobasso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 3, ottenendo apposito permesso di soggiorno che si allega al presente atto”;

2. nella fattispecie, non vi è prova della notifica al Ministero, il quale, comunque, come riferito in narrativa, non ha svolto attività difensiva;

3. alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lo stesso, per il motivo innanzi esplicitato: e ciò, “in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato”;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

5. nel caso di specie, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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