LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2203-2020 proposto da:
O.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GALATI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2348/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 1547/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 25.10.2019, ha respinto il gravame interposto da O.V., cittadino nigeriano, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza resa il 17.6.2017 dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata l’opposizione al provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che non aveva accolto le domande del ricorrente dirette ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ovvero, in subordine, del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5;
2. i giudici del gravame hanno escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poiché nella zona di provenienza del ricorrente, l’Edo State, non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;
3. inoltre, la Corte distrettuale ha negato che, nella fattispecie, possano configurarsi particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, data la lacunosità e la incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, poste a fondamento della richiesta di cui si tratta;
4. per la cassazione della sentenza ricorre O.V. sulla base di un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato, spillato al ricorso e privo di data), dal quale non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, mancando la data di pubblicazione del provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, nonché la data del conferimento della procura, con un generico riferimento alla “nomina all’avv. Marco Galati del Foro di Catania a rappresentarmi e difendermi, conferendogli i poteri di transigere, rinunciare agli atti del giudizio…”;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, al quale pur materialmente accede e, quindi, alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (v., per tutte, Cass. 7.6.2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore di O.V., avv. Marco Galati, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (v., per tutte, Cass., S.U., 10.5.2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021