LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3084-2020 proposto da:
C.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo di TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 8869/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 03/12/2019 R.G.N. 841/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale di Torino, con decreto pubblicato in data 3.12.2019, ha respinto il ricorso presentato da C.J., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno-Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara, notificato il 7.12.2018, con il quale erano state rigettate le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;
2. il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto “le ragioni addotte dal richiedente a sostegno dell’espatrio non integrano in alcun modo il rischio di una persecuzione determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”;
3. inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), poiché nella (asserita) zona di provenienza del ricorrente, l’Edo State, non si registrano, allo stato, episodi di violenza indiscriminata;
4. infine, il Tribunale ha negato che, nella fattispecie, potessero configurarsi particolari profili di vulnerabilità atti a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché la storia personale del ricorrente non consente di ritrovare riferimenti ad una condizione di menomata dignità vissuta in patria, né ad una personale situazione di vulnerabilità da proteggere;
5. per la cassazione del decreto ricorre C.J. articolando un motivo; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
6. il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato, neppure spillato al ricorso e privo di qualunque intestazione), da cui, peraltro, non si evince il conferimento, da parte del ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarlo e difenderlo, nel procedimento di cui si tratta, in sede di legittimità, data la mancanza di dati riferibili al provvedimento del Tribunale oggetto del ricorso per cassazione, essendovi solo un generico riferimento alla “nomina a difensore dell’Avv. Paolo Folco, nella presente procedura, conferendogli ogni più ampio potere in merito”;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha conferita, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e, quindi, alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (v., per tutte, Cass. 7.6.2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore di C.J., avv. Paolo Folco, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (v., per tutte, Cass., S.U., 10.5.2006, n. 10706 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021