Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40274 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5895-2020 proposto da:

B.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4269/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 3513/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 8.10.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da B.M., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il decreto emesso dal Tribunale della stessa sede il 24.7.2018, con il quale erano state disattese le domande del medesimo dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, ovvero del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.M. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

3. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di B.M., avv. Simone Giuseppe Bergamini, munito di procura speciale, poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente “ha presentato domanda di sanatoria D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ex art. 103, comma 1 e la procedura si è conclusa con il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, pertanto, il difensore dell’istante ha ricevuto, con la procura ad litem, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio”;

2. nella fattispecie, manca l’accettazione del Ministero controricorrente – il quale, come riferito in narrativa, non ha svolto attività difensiva – ed al quale, comunque, è stata notificata la rinunzia, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente;

3. alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lo stesso, per il motivo innanzi esplicitato: e ciò, “in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato”;

4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

5. nel caso di specie, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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