Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40275 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13885/2015 proposto da:

Fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore, avvocato Fabrizio Guerrera (autorizzato alla presentazione del ricorso con decreto emesso il 20 febbraio 2015 dal giudice delegato alla procedura del Tribunale di Messina) elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo del Greco, n. 59 (Ostia Lido) presso lo studio dell’avvocato Dora La Motta, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Tommasini per procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis che la rappresenta e difende per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal Notaio L.M., in *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 811/2014 della Corte di appello di Messina, depositata il 25 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal Consigliere VANNUCCI Marco.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza emessa il 4 novembre 2010 il Tribunale di Messina, a definizione di causa intrapresa dalla curatela del fallimento della ***** s.r.l. (di seguito indicata come “curatela del fallimento”) nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (di seguito indicata come “BNL”): dichiarò inefficaci, in applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, le rimesse solutorie, equivalenti a complessivi Euro 97.819,19, eseguite, nel periodo compreso fra il mese di febbraio e quello di maggio 1998, dalla società ***** su contro corrente bancario di cui era titolare con la BNL; condannò la banca alla restituzione di tale somma di danaro alla curatela del fallimento; rigettò la domanda di inefficacia, L.Fall., ex art. 67, comma 2, di altra rimessa, oggi pari a Euro 2.740,26; rigettò inoltre l’altra domanda di inefficacia, L.Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2), del pagamento in favore della BNL. eseguito nel mese di aprile 1997, di danaro equivalente a Euro 196.201,98.

Pronunciando sull’appello principale di BNL e su quello incidentale della curatela del fallimento, la Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2014: in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di inefficacia delle rimesse bancarie pari a complessivi Euro 97.819,19; confermò il rigetto delle altre domande.

Questa, in sintesi, è la motivazione della sentenza: il 16 gennaio 1997 BNL stipulò con la società ***** contratto di finanziamento per L.. 2.450.000.000, finalizzato a ripianare e consolidare l’esposizione a breve di tale società presso le banche, “anche ai sensi del L.R. Sicilia n. 66 del 1995, art. 1”, istitutiva presso l’Assessorato Regionale dell’Industria di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che intendessero procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; con decreto del 25 novembre 1995 l’Assessorato emanò direttiva di attuazione di tale disposizione di legge regionale, prevedendo che il contributo pubblico venisse dato alle richiedenti imprese che avessero “idonee prospettive di riequilibrio finanziario…ed un indice di solvibilità non inferiore a quello previsto dalla delibera CIPE 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale per le operazioni di consolidamento” (così l’art. 2.1 del decreto); dall’esame dell’ultimo bilancio di ***** la banca “non ha tratto una situazione di insolvenza della medesima, né l’Assessorato, cui la documentazione è stata certamente trasmessa secondo la procedura” prevista da detto decreto “ha negato all’impresa – poi fallita – l’accesso ai benefici”; la curatela del fallimento non ha d’altra parte depositato documenti utilizzati dalla società in bonis per l’accesso al finanziamento, non consentendo così di accertare “se essi evidenziassero grave condizione di dissesto dell’impresa”; dalla stipulazione del contratto di finanziamento si trae quindi la conseguenza opposta a quella indicata dalla sentenza di primo grado quanto alla consapevolezza di BNL dello stato di insolvenza di *****; l’altro indizio valorizzato dalla sentenza di primo grado (“continua esposizione debitoria della “*****” oltre i limiti del fido”) non è però né grave né preciso nel senso in discorso; infatti, lo sconfinamento nel periodo compreso fra il ***** e il mese di maggio 1998 “risulta costantemente eliminato dalle rimesse oggetto di revoca”, non revocabili se le stese non avessero ripristinato la provvista; inoltre, dalla documentazione depositata dalla banca risulta che lo sconfinamento oltre i limiti del fido si verificò “anche prima del periodo sospetto” e ciò significa “che l’extrafido nel periodo sospetto non era per la Banca una situazione eccezionale e, quindi, non valeva da segnale di peggioramento della situazione economica”; inoltre dal ***** “lo sconfinamento si è ridotto rispetto al periodo precedente” e “dal 31.5.1998 al 30.9.1998 la cliente, pur movimentando il conto, è rientrata nei limiti del fido” e nello stesso periodo essa “e’ passata da una scopertura minima di circa 216 milioni a quella finale di circa 351 milioni, senza che risulti documentato alcun comportamento della banca rivelatore della conoscenza dello stato di insolvenza, come la riduzione del fido o l’immotivato rifiuto di accettare disposizioni di pagamento a favore di terzi”; infine, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1997 e il 30 settembre 1998 la società eseguì sul proprio conto corrente versamenti “per circa sei miliardi e 400 milioni di lire”; l’andamento del conto non può dunque considerarsi caratterizzato da anomalie, con conseguente accoglimento dell’appello di BNL; il rigetto della domanda di inefficacia della rimessa equivalente a Euro 2.740,26 si impone per la medesima ragione (mancanza di prova dell’elemento soggettivo); inoltre, se la banca sconosceva la stato di insolvenza di ***** nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di tale società, a fortiori tale mancanza di conoscenza sussisteva “alla data del giroconto effettuato nell’aprile 97” e tale rilievo rende inutile l’accertamento della riconducibilità di tale operazione alla fattispecie del pagamento anomalo.

Per la cassazione di tale sentenza la curatela del fallimento propose ricorso contenente cinque motivi di impugnazione.

L’intimata BNL non notificò controricorso, limitandosi a depositare procura speciale per il giudizio di cassazione fatta in favore dell’avvocato Lucio De Angelis.

La ricorrente ha anche depositato due memorie.

L’intimata ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’intimata BNL non ha notificato controricorso e, in vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del ricorso (art. 375 c.p.c., comma 2, art. 380-bis.1 c.p.c.), ha depositato memoria.

Tale memoria è ammissibile, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 (come quello in esame) e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 6592 del 2021; Cass., n. 5508 del 2020; Cass., n. 12803 del 2019).

2. Con il primo motivo la curatela del fallimento deduce che la sentenza di appello è caratterizzata da “violazione e falsa applicazione della L.R. n. 66 del 1995 e del Decreto Assessoriale Regionale di attuazione del 25/11/1995 con riferimento al contratto di finanziamento del 16/01/1997”, con conseguente violazione anche della L.Fall., art. 67, in quanto la valutazione relativa alla solvibilità delle imprese beneficiarie del finanziamento della Regione Siciliana è dagli atti normativi citati (legge regionale e decreto di attuazione) attribuita esclusivamente alla banca cui è presentata la richiesta di consolidamento dei debiti; con conseguente erroneità, in diritto, della decisione giudiziale che ha ritenuto non sussistente la conoscenza da parte della BNL dello stato di insolvenza della società ***** “atteso che anche l’Assessorato non lo aveva evidenziato”. Al contrario, sostiene la ricorrente, la conoscenza dello stato di insolvenza era confermata proprio dalla erogazione del finanziamento in questione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello tanto per violazione dell’art. 116 c.p.c., quanto per omesso esame di fatti decisivi discussi nel giudizio di merito, costituiti, per le ragioni nel motivo illustrate, dal contenuto del contratto di finanziamento, dell’atto integrativo e quietanza di finanziamento del 2 aprile 1997, della relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale. Dal contenuto di tali atti risultava che non solo la banca, con tale finanziamento, ripianò le passività della società nei suoi confronti ma trasformò il proprio credito in credito garantito da ipoteca, con proprio vantaggio e danno degli altri creditori.

4. Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene dalla ricorrente censurata per violazione della L.Fall., art. 67 (nel testo vigente prima della relativa sostituzione ad opera del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005) nella parte in cui esclude che la banca avesse conoscenza della stato di insolvenza sul rilievo secondo cui l’andamento del conto corrente bancario non poteva ritenersi anomalo, in quanto: avrebbe dovuto essere attribuita natura solutoria a tutte le rimesse effettuate extra fido; se, infatti, “l’importo in extrafido è diminuito negli anni ciò è ricollegabile alla operazione di finanziamento sopra richiamata”, dal momento che – come evidenziato dal consulente tecnico d’ufficio – il danaro apparentemente dato a mutuo è stato erogato “mediante un’operazione meramente contabile di transito sul conto corrente, essendo servito il bonifico a ridurre il conto “scoperto, cioè non assistito da specifico contratto di apertura di credito”. In realtà, ad avviso della ricorrente, lo stato di insolvenza della società era desumibile dai “continui versamenti effettuati extra-fido”, dal finanziamento volto al ripianamento delle esposizioni debitorie verso tutte le banche con cui la società intratteneva rapporti, dalla “disponibilità da parte della BNL di tutta la documentazione contabile della società”.

5. I tre motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto:

l’affermazione, propria della sentenza impugnata, secondo cui nel caso, ricorrente nella specie, di contratto di finanziamento assistito da contributo in conto interessi concesso dalla Regione Siciliana in applicazione della L.R. Siciliana n. 66 del 1995, art. 1, la valutazione dello stato di insolvenza dell’imprenditore destinatario del finanziamento spettava “non solo alla Banca ma anche all’Assessorato” è coerente con i precetti rispettivamente recati dall’art. 9.3 e 9.4 del decreto assessoriale del 25 novembre 1995 (nella sentenza riprodotti), da cui si ritrae che il parere favorevole dell’assessorato relativo all’accoglimento della istanza costituisce presupposto necessario per il perfezionamento dell’atto di consolidamento dei debiti dell’imprenditore predisposto dalla banca, con la conseguenza che il perfezionamento del contratto di finanziamento non costituisce, da solo, in funzione dell’applicazione della L.Fall., art. 67, comma 2, (nel testo vigente prima della relativa sostituzione avvenuta con il D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis al caso di specie) prova della conoscenza da parte della BNL dello stato di insolvenza della società beneficiaria del finanziamento assistito da contributo pubblico sugli interessi;

il ricorrente non censura poi in alcun modo (sotto il profilo del mancato esame di fatti decisivi) l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sono stati depositati nel giudizio “i documenti utilizzati dall’impresa in bonis per l’accesso al finanziamento, sì da consentire al giudice di accertare se essi evidenziassero grave condizione di dissesto dell’impresa”;

la deduzione (caratterizzante il secondo motivo di censura) relativa al contenuto e all’esecuzione del contratto di finanziamento e al contenuto della relazione di consulenza tecnica d’ufficio è affatto inconducente in funzione della critica alla ragione del decidere caratterizzante la sentenza impugnata, dal momento che essa muove dalla mera affermazione secondo cui contenuto e modalità esecutive di tale contratto presupponevano la conoscenza da parte della BNL dello stato di insolvenza della società *****;

il vizio di falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3), c.p.c.), in effetti denunciato dal ricorrente con il terzo motivo, si sostanzia, in particolare, per quanto qui specificamente interessa, nella sussunzione del caso concreto in una qualificazione giuridica che non gli si addice, perché la fattispecie regolata dalla norma di legge non è idoneo a regolarlo, oppure nel trarre dalla norma di legge, in relazione al caso concreto della vita, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (in questo senso, cfr., di recente: Cass., n. 23851 del 2019; Cass., n. 10320 del 2018; Cass., n. 24155 del 2017), mentre l’allegazione di erronea ricognizione del caso concreto a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio di motivazione (in questo senso, cfr.: Cass., n. 23851 del 2019; Cass., n. 540 del 2019; Cass., n. 24155 del 2017, cit.; Cass., n. 195 del 2016; Cass., n. 26110 del 2015);

in tale ordine di concetti, la ricorrente sollecita in questa sede una, in questa sede non consentita rivisitazione degli elementi di prova (per presunzioni) desumibili dall’andamento del conto corrente bancario a fronte di ampia e specifica motivazione, caratterizzante la sentenza impugnata (pag. 8), alla base del giudizio di non anomalia dell’andamento del conto corrente bancario in questione.

6. Con il quarto motivo la curatela ricorrente censura i capi di sentenza di conferma della sentenza di primo grado dispositiva del rigetto delle domande revocatorie relative, rispettivamente, al pagamento eseguito il 2 aprile 1997 e alla rimessa equivalente a Euro 2.740,26, deducendo “violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 67”, nonché “difetto di motivazione, omessa e/o errata valutazione di circostanza decisiva ai fini della pronuncia”, in quanto: la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’appello incidentale “qualora avesse esaminato con attenzione tutti gli elementi probatori da quali emergeva palesemente la conoscenza dello stato di difficoltà della cliente da parte di BNL”; infatti, il 16 gennaio 1997 la stessa BNL (e non altro istituto di credito, come erroneamente affermato dal giudice di primo grado) concesse alla ***** mutuo, garantito da ipoteca, per complessive L.. 2.450.000.000, “destinato al consolidamento, a medio termine, di passività a breve termine che la società aveva nei confronti del sistema bancario”; fra tali passività vi erano Lire 379.900.000 dovute alla BNL; tale banca, su mandato della propria debitrice, pagò a sé stessa detta somma di danaro mediante “giroconto”, ottenendo così – come evidenziato dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio depositata nel corso del giudizio di primo grado – la trasformazione di un debito non garantito in uno garantito da ipoteca, con conseguente sussistenza del presupposto di cui alla L.Fall., art. 67, comma 1, n. 3), (nel testo all’epoca vigente) in riferimento a detta delegazione passiva di pagamento; inoltre, la sentenza di primo grado non aveva accolto la domanda revocatoria anche della rimessa equivalente a Euro 2.750,26, erroneamente ritenendo che la domanda giudiziale fosse finalizzata alla revoca delle rimesse eseguite fino al mese di maggio 1998; la domanda introduttiva del giudizio di primo grado (ribadita con l’appello incidentale) era invece finalizzata a ottenere la revoca di tutte le rimesse bancarie eseguite nei due anni antecedenti la prima dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Firenze.

7. Il motivo in questione è inammissibile in quanto: la ragione della decisione di conferma del rigetto delle domande in questione risiede esclusivamente nella affermata non sussistenza della conoscenza da parte della BNL dello stato di insolvenza della ***** ai tempi in cui pagamento e rimesse vennero rispettivamente posti in essere (in particolare ritenendo, correttamente, inutile accertare se il pagamento derivante dal finanziamento avesse natura anomala) e la diversa ripartizione dell’onere della prova nelle ipotesi rispettivamente contemplate dal primo e dalla L.Fall., art. 67, comma 2 è in concreto irrilevante alla luce di tale ragione del decidere; sul punto la ricorrente invoca, in maniera affatto generica, non meglio identificati “elementi probatori”, acquisiti al giudizio di merito, dai quali dovrebbe inferirsi tale conoscenza, in tal guisa, oltretutto, sollecitando, nell’ambito di un motivo non autosufficiente quanto alla indicazione dei fatti il cui esame sarebbe stato omesso, un esame di fatti non consentito nel giudizio di legittimità.

8. La curatela ricorrente censura infine (quinto motivo) il capo della sentenza di appello dispositivo della sua condanna al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio (previa compensazione parziale fra le parti delle spese stesse) per la, dedotta, “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, spese stesse) per la, dedotta, “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, non essendo conforme a diritto condannare essa ricorrente “stante la fondatezza, la legittimità e la procedibilità dei motivi di ricorso”.

9. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile, non deducendo il ricorrente alcuna specifica violazione della regola di soccombenza sancita dall’art. 91 c.p.c. che assume caratterizzare la sentenza impugnata: egli si limita infatti a invocare una, sperata, fondatezza dei motivi di ricorso contro la pronuncia sul merito delle domande oggetto di controversia; costituente in tesi presupposto per la cassazione anche della pronuncia relativa alla ripartizione delle spese.

10. In conclusione: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; la curatela ricorrente deve, di conseguenza, essere condannata a rimborsare alla BNL le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla intimata le spese processuali anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi e in Euro 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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