LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17686/2016 proposto da:
M.M., nella qualità di erede di M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Fracassini n. 18 (Studio legale Venettoni), presso lo studio dell’avvocato Bailo Federico, rappresentato e difeso dall’avvocato Petrarota Vito, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Mola di Bari, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Loiacono Antonio, Molfetta Antonia, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 885/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 11/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
Con atto di citazione notificato il 12/9/2000 M.D., titolare dell’omonima ditta di costruzioni, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Comune di Mola di Bari per sentirlo condannare al pagamento di Lire 1.712.352.679=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per riserve relative al contratto di appalto, avente ad oggetto l’edificazione del palazzetto dello sport e delle relative sistemazioni esterne.
Il Tribunale, espletata CTU, rigettò la domanda, condannando l’attore alle spese.
M. propose appello principale al quale resistette il Comune di Mola, proponendo a sua volta appello incidentale.
La Corte di appello di Bari – dopo avere ricostruito le vicende relative alla stipula del contratto ed all’andamento del rapporto tra l’impresa e l’amministrazione appaltante ed avere ripercorso la decisione di primo grado, oggetto di gravame – ha dato atto delle diverse sospensioni intervenute, che avevano prolungato la durata dei lavori, ed ha ricordato che l’appaltatore aveva avanzato richieste per maggiori oneri da fermo del cantiere in relazione a quattro riserve inserite in contabilità.
Ha, quindi, affermato che ricorreva un giudicato interno perché il Tribunale aveva “dato atto in sentenza della mancata contestazione della legittimità delle due sospensioni da parte dell’attore, se non sotto il profilo della eccessiva durata” (così nella sent. imp., fol.5), “mancata contestazione” da intendersi – alla stregua del percorso logico-argomentativo – come riscontrata assenza di tale elemento di doglianza e che tale statuizione, con la quale si dava atto legittimità iniziale della sospensione come dato intangibile” era coperta dal giudicato interno in relazione alla prima, seconda e quarta riserva, inerendo le stesse a richieste conseguenti il superamento del termine contrattuale e, dunque “sempre riconducibili alla maggior durata per effetto delle sospensioni (ibidem). Ne ha dedotto che la censura con la quale veniva sostenuta la configurabilità di una sospensione originariamente illegittima era inammissibile perché la pronuncia in cui si dava atto della legittimità iniziale della sospensione non era stata impugnata.
Ha, infine, ritenuto inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento dell’importo di Lire 2.265.506,10=, oggetto della terza riserva, per difetto di specificità.
La Corte di appello ha concluso dichiarando l’inammissibilità dell’appello principale ed il non luogo a provvedere sull’appello incidentale, con condanna alle spese dell’appellante principale.
M. propone ricorso con sei mezzi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, seguito dal deposito di memoria fuori termine; il Comune di Mola di Bari ha proposto ricorso incidentale condizionato con un mezzo, corredato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c..
La censura concerne la statuizione della Corte di appello in merito al primo motivo di appello, con cui l’appellante aveva “osservato in senso critico che il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il D.P.R. n. 1032 del 1962, art. 30, disciplinante le sospensioni legittime, nel caso di specie non ricorrenti perché entrambe determinate da negligenza del progetto originario ed ha reiterato conseguentemente le richieste pertinenti” (così nella sent. imp., fol. 4/5), motivo ritenuto inammissibile.
Il ricorrente sostiene di avere contestato la legittimità delle sospensioni sin dall’atto di citazione in primo grado, facendo rilevare che le stesse erano state illegittimamente disposte dall’Amministrazione al fine di consentire l’approvazione della perizia di variante e suppletiva e, su tale premessa, assume che la sentenza si pone in contrasto con il principio di non contestazione.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Giova rammentare che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le domande o le eccezioni stesse, né le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. n. 6172 del 05/03/2020); inoltre, in sede di applicazione dell’art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 07/02/2019).
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha, affatto, applicato il principio di non contestazione a fatti storici, ma ha accertato – sia pure in maniera errata, come si vedrà di qui a poco – la ricorrenza di un giudicato interno rispetto alla domanda attorea. Segnatamente, ha ravvisato un giudicato interno sulla qualificazione della domanda proposta da M. compiuta dal primo giudice, secondo il quale il tema controverso sollevato dall’attore non riguardava la illegittimità delle sospensioni – la cui legittimità iniziale costituiva un dato intangibile -, ma la loro eccessiva durata; di conseguenza, la censura va disattesa.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. da parte della Corte distrettuale, laddove ha ritenuto coperto da giudicato il capo della pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prospettata dall’attore la legittimità iniziale della sospensione.
Il ricorrente sostiene l’erroneità della decisione, assumendo che il giudicato può formarsi su capi della decisione, ossia su domande o su questioni autonome, non su passaggi logici ed accertamenti parziali della medesima, come nel caso di specie. Sostiene, altresì, di avere impugnato l’affermazione in esame.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Secondo la Corte distrettuale non era stata impugnata, da parte di M. l’affermazione del Tribunale secondo la quale era mancata “la contestazione della legittimità delle due sospensioni da parte dell’attore, se non sotto il profilo dell’eccessiva durata”, questione afferente anche alla quarta riserva (fol. 5 della sent. imp.), con l’effetto che, sul punto, si era formato il giudicato interno, perché “In sostanza il primo giudice ha individuato il tema controverso nella eccessiva durata di sospensioni, la cui iniziale legittimità avrebbe costituito un dato intangibile ed ha ritenuto di applicare nella specie il D.P.R. n. 1063 del 1963, art. 30, che riconosce il diritto alla rifusione di maggiori oneri solo in caso di negata risoluzione del contratto” (ibidem) e pertanto il gravame focalizzato sulla configurabilità della sospensione come originariamente illegittima era inammissibile.
2.4. Tale conclusione non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità – appunto – della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Ed invero costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 4732 del 23/03/2012; Cass. n. 24358 del 04/10/2018; Cass. n. 726 del 16/1/2006). In particolare, “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione”. (Cass. n. 21566 del 18/09/2017).
Avuto riguardo ai complessivi aspetti della vicenda in esame, la legittimità o meno delle sospensioni costituisce una premessa logica della statuizione del Tribunale relativa al rigetto della domanda risarcitoria esercitata in ragione delle riserve iscritte dall’imprese per i periodi di sospensione dei lavori addebitati da questa al comportamento della pubblica amministrazione, ragion per cui, essendo stata specificamente appellata da M. detta statuizione, non poteva formarsi il giudicato sull’anzidetta premessa, non configurabile, di certo, come capo completamente autonomo della decisione e la cui ricorrenza era, invece, da accertare in concreto alla stregua della disciplina vigente in tema, con l’effetto che la pronuncia di inammissibilità dell’appello, in esame, risulta errata e va cassata, con rinvio alla Corte distrettuale in diversa composizione che dovrà procedere dell’esame del gravame nel merito.
3.1. Violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 e dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che diversamente da quanto ritenuto dalla Corte barese con specifico riferimento alle riserve nn. 1, 2 e 4 il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, atteso che la illegittimità della sospensione emergeva per tabulas, dai verbali di fermo e ripresa lavori ed era stata accertata, nel giudizio di primo grado, dal CTU. Assume che il giudice del merito aveva omesso di valutare univoci e concordanti elementi probatori da cui si evinceva l’illegittimità delle sospensioni.
3.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1175,1375 e 1206 c.c..
A parere del ricorrente, la condotta assunta nel caso di specie dall’Amministrazione locale si poneva in contrasto con i principi di buona fede di cui all’art. 1206 c.c. in quanto non aveva assunto un atteggiamento collaborativo, fornendo all’impresa una adeguata programmazione al fine di consentire di riprendere l’attività a pieno regime.
3.3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., oltre che della L. n. 741 del 1981, art. 122. Il ricorrente assume che, stante la – a suo dire – palese illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte dall’Amministrazione, l’impresa aveva diritto al risarcimento del danno sofferto, avendo tempestivamente eccepite le riserve nei verbali di sospensione dei lavori, reiterandole nei verbali successivi, nonché nel registro di contabilità in occasione del terzo SAL e del quinto SAL, ove aveva proceduto alla quantificazione dei danni sofferti.
3.4. I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, in quanto attengono all’accertamento che la Corte di appello dovrà compiere in sede di rinvio.
4.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 1321 c.c..
La censura si appunta sulla statuizione di difetto di specificità del motivo di appello concernente la terza riserva, con la quale l’appaltatore aveva lamentato l’errata contabilizzazione delle murature, valutate detraendo i vuoti e non misurate “vuoto per pieno”.
4.2. Il motivo è infondato.
4.3. Osserva la Corte che il Tribunale aveva respinto la domanda relativa alla terza riserva sulla considerazione che la misurazione dei lavori era stata eseguita correttamente, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 76, par. 7, del capitolato speciale di appalto, circa la contabilizzazione dei “vuoti” e che la Corte di appello ha ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello perché l’appaltatore si era limitato a contestare le detrazioni di tutte le superfici dei vuoti, senza tuttavia precisare se ve ne fossero di misura inferiore al mq, non soggette a decurtazione.
Giova rammentare che “In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata”.
(Cass. n. 21566 del 18/09/2017; cfr. Cass. n. 18932 del 27/09/2016; Cass. n. 1248 del 18/01/2013; Cass. n. 12280 del 15/06/2016).
Nel caso in esame, la trascrizione dell’atto di appello, in parte qua, non conforta affatto la tesi del ricorrente, anzi la smentisce, poiché la doglianza è volta a validare la tesi della tempestività della terza riserva ed a insistere sic et simpliciter sul riconoscimento integrale della stessa, mentre non affronta né il tema dell’avvenuta applicazione dell’art. 76 del capitolato speciale di appalto da parte del Tribunale, né il tema dell’interpretazione del contratto di appalto intercorso tra le parti, questioni sulle quali la parte si sofferma brevemente ed inammissibilmente, attesa la apparente novità delle stesse, solo nella conclusione del motivo di ricorso per cassazione.
5.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune lamenta la violazione dell’art. 346 c.p.c..
Il ricorrente incidentale si duole che la Corte distrettuale non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da M. ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in merito alla pretesa illegittimità delle sospensioni, perché solo genericamente dedotta in primo grado.
5.2. Il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, atteso che l’eccezione non è stata esaminata dalla Corte barese.
6. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il sesto ed accolto il secondo, assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto; anche il ricorso incidentale è assorbito; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il sesto ed accoglie il secondo, assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto; dichiarata assorbito anche il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021