Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40277 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17773/2016 proposto da:

SAFAB S.r.l. in Liquidazione, già SAFAB s.p.a., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G.

Belli n. 39, presso lo studio dell’avvocato Laudadio Felice, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Alto Calore Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eudo Giulioli n. 47/b/18, presso il sig. M.G., rappresentata e difesa dall’avvocato Barra Antonio, Barra Maria Antonietta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La controversia concerne l’esecuzione del contratto con determinazione “a corpo” del prezzo di appalto stipulato in data 14 maggio 1990 – a seguito di licitazione privata indetta ex L. n. 584 del 1977, all’epoca vigente, e seguito dagli atti di sottomissione n. 1 del 23 giugno 1993 e n. 2 del 31 gennaio 1997 – con il quale il Consorzio Interprovinciale Alto Calore di Avellino (ora, Alto Calore Servizi SPA) aveva incaricato la SAFAB SPA, in proprio e in associazione temporanea con la ***** SPA dei lavori di surrogazione da falde profonde del Monte Mutria Titerno: nel corso dei lavori erano state redatte ed approvate due perizie di varianti, che avevano aumentato l’importo dei lavori a Lire 5.910.926.417=. L’esecuzione del contratto era stata anomala e disancorata dalle previsioni iniziali ed i lavori erano stati ultimati quasi dieci anni dopo il termine, inizialmente fissato al 22 maggio 1991. La società SAFAB, che aveva proseguito da sola dopo il Fallimento della *****, aveva iscritto in contabilità riserve con cui aveva richiesto il riconoscimento di maggiori oneri, danni ed indennizzi, addebitando alla stazione appaltante la abnorme protrazione dei lavori, tutte respinte dal Consorzio.

La SAFAB, con atto di citazione notificato il 12/2/2003, convenne l’Alto Calore Servizi SPA dinanzi al Tribunale di Avellino, perché fosse condannato al pagamento delle somme richieste con le riserve, pari ad Euro 6.541.022,80=, oltre rivalutazione ed interessi anche anatocistici, e di tutti gli ulteriori importi vantati a titolo di rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.

La domanda, rigettata, in primo grado, è stata respinta anche in appello con la sentenza in epigrafe indicata.

Come si evince dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, in sede di gravame la SAFAB ebbe a sostenere che, nel caso specifico, la determinazione del prezzo “a corpo”, come disciplinata dalla L. n. 2248 del 1865, art. 326 (e confermata dalla L. n. 109 del 1994, art. 19 e dall’art. 53 del codice degli appalti, approvato con il D.Lgs. n. 163 del 2006), lasciava fermo il diritto dell’appaltatore a maggiori compensi per i maggiori oneri intervenuti in dipendenza di circostanza a lui non imputabili.

Nella specie ebbe a dedurre: (1) che non si era tenuto conto che il contratto ed il relativo capitolato avevano affidato alla società solo l’esecuzione delle opere commissionate e non la redazione di elaborati progettuali, che la redazione del progetto esecutivo era a carico della stazione appaltante, in modo da consentire all’aggiudicatario di individuare gli interventi da realizzare, che avrebbero dovuto avere i caratteri della “cantierabilità” delineati dal D.P.R. n. 554 del 1999, osservando che il progetto per legge doveva avere i requisiti tipizzati di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 35, comma 1 e che era onere dell’amministrazione verificare, prima della gara, la validità tecnica del progetto esecutivo in modo da eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera; (2) che non era stato considerato che contrattualmente erano di competenza della società appaltatrice le obbligazioni connesse alla liberazione dei fondi, ma non gli atti la cui mancata preventiva acquisizione da parte della committente aveva determinato il ritardo nell’ultimazione dei lavori.

Rimarcò che l’incongruenza dell’originario prezzo contrattuale si evinceva dagli stessi atti di sottomissione, conseguiti alle approvazione delle perizie di variante.

Alto Calore Servizi SPA contestò ogni avverso dedotto.

La Corte distrettuale, nel respingere l’appello, ha premesso che il contratto era soggetto alla normativa dettata dal capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, in vigore alla data di stipulazione del contratto, ed all’art. 30 ivi previsto, e che, era necessario stabilire, anche in relazione al contenuto del contratto ed agli obblighi imposti a ciascuna parte, se la sospensione ovvero l’eccessivo protrarsi dei lavori fosse imputabile alla stazione appaltante, indipendentemente dal fatto che il prezzo dell’appalto fosse stato convenuto a misura o a corpo perché tale pattuizione non escludeva l’obbligo del committente di indennizzare l’appaltatore delle conseguenze pregiudiziali derivanti da una illegittima sospensione dei lavori (fol. 7/8 della sent. imp.).

Quindi, con riferimento alle sospensioni dei lavori iscritte come riserva ricondotte al ritardo da parte del Comune di San Lorenzello nel rilascio delle concessioni edilizie e dell’autorizzazione delle necessarie occupazioni d’urgenza, ha escluso che le stesse potessero essere imputate alla stazione appaltante perché questa non era contrattualmente obbligata ad alcun adempimento in merito e che dette sospensioni, seppure non imputabili all’impresa appaltatrice, erano circostanze speciali che avevano impedito la prosecuzione dell’opera D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 30, comma 1, ma che, in applicazione del successivo comma 3, non attribuivano diritti all’appaltatore, qualunque fosse la durata della sospensione.

A sostegno, ha osservato che: ai sensi dell’art. 2 del contratto di appalto alle imprese associate venne affidata anche la gestione dei procedimenti espropriativi, tanto che nel prezzo era stata ricompresa anche l’indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto; all’art. 11 del capitolo speciale d’appalto venne stabilito che l’impresa appaltatrice, su mandato del Consorzio, avrebbe provveduto a tutte le attività tecniche, amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni, assumendo l’impegno di curare che non si verificassero ritardi nella procedura espropriativa; all’art. 5 del contratto l’impresa riconobbe il proprio obbligo e quindi la propria responsabilità per l’inadempienza ad ottenere dalle competenti autorità i permessi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, assumendone i rischi relativi.

In relazione alle altre riserve (seconda, quarta e sesta) ha escluso che la società avesse titolo per pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi per la maggiore onerosità dei lavori di perforazione dovuta della diversa natura del terreno a causa di responsabilità o inadempimenti della stazione appaltante, in quanto, per i lavori aggiuntivi di cui alle perizie di variante, la società aveva ottenuto l’aumento del prezzo dell’appalto, come incontestato tra le parti.

Ha, ulteriormente, osservato che: nella premessa del contratto la società appaltatrice aveva dichiarato di essersi recata sul posto dove dovevano essere eseguiti i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che potevano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che potevano influire sull’esecuzione dell’opera, riproducendo il contenuto del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 1, e che ciò non poteva considerarsi mera clausola di stile per l’ampiezza delle espressioni adoperate e per l’importanza che le caratteristiche del terreno avevano assunto nel tipo di lavori dati in appalto, ed ha sottolineato che il controllo sulla natura e la consistenza del suolo rientrava, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell’appaltatore, aggiungendo che l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio geologico risultante dal capitolato speciale non aveva comportato l’alterazione della struttura e della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo aleatorio, rimarcando che nell’elenco dei prezzi era state espressamente considerate le perforazioni in terreni di qualunque natura e consistenza; l’art. 7 del contratto aveva rimesso all’impresa appaltatrice il tracciamento delle opere, in conformità agli elaborati allegati al progetto all’uopo predisposto dall’associazione sulla scorta di quello base dell’azienda, mentre l’art. 2 del capitolato speciale di appalto aveva individuato le opere da eseguire in quelle indicate negli elaborati allegati al contratto, secondo il progetto all’uopo predisposto dall’associazione ***** – ***** sulla scorta del progetto base aziendale (fol.9 della sent. imp.), osservando che alla luce ella normativa applicabile l’affidamento della progettazione finale all’appaltatrice non poteva considerarsi contra legem, mentre non poteva condividersi la richiesta di applicazione della normativa successivamente entrata in vigore (fol.12 della sent. imp.).

SAFAB SRL in liquidazione ha proposto ricorso con un mezzo, corroborato da memoria, chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata; Alto Calore Servizi SPA ha replicato con controricorso, seguito da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con un unico complesso motivo la ricorrente denuncia, sia come violazione di legge che come vizio motivazionale, la violazione della L. n. 2248 del 1965, art. 326, del D.P.R. n. 1063 del 1962, della L. n. 584 del 1977, la L. n. 10 del 1977, artt. 7, 8, 12 e 24, la L. n. 1150 del 1942, art. 4, dell’art. 41 quater, dell’art. 131 c.c., degli artt. 1175 e 1375c.c., degli artt. 1664 e ss., del principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c. ed infine il travisato esame di un punto decisivo della controversia.

Segnatamente critica l’applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, compiuta dalla Corte di appello, perché sostiene che questa ha compiuto errori di giudizio e di fatto circa la non imputabilità alla stazione appaltante delle ragioni che avevano determinato il protrarsi dei tempi/costi dell’appalto.

2.1. Sotto un primo profilo, la ricorrente, in relazione alla ritardata esecuzione dei lavori conseguente alla dilatazione dei tempi di rilascio dei titoli del Comune di San Lorenzello, si duole che la valutazione in merito alle competenze relative ai procedimenti espropriativi concernenti aree del Comune di San Lorenzello, sia stata compiuta fondandosi esclusivamente sulla lettera del contratto (art. 2 e 5 del contratto), omettendo di rapportarne la portata alle norme imperative prima indicate ed ai canoni di tutela della buona fede e leale cooperazione ex artt. 1175 e 1375 c.c.; sostiene che l’art. 5 era una clausola di stile e che non potevano addebitarsi a fatto e colpa dell’appaltatrice gli inadempimenti ascrivibili alla competenza di diversi enti, come per il ritardato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di San Lorenzello. Sul punto la ricorrente si duole che la Corte di appello (1) non abbia verificato se la clausola contrattuale di cui all’art. 5 era conforme alle previsioni di legge richiamate, (2) non abbia attribuito alla stessa carattere vessatorio ex art. 1341 c.c., (3) abbia violato il principio della domanda e l’art. 112 c.p.c., posto che nei due gradi di giudizio dalle domande delle parti non era mai stata prefigurata la responsabilità della società appaltatrice per il ritardato rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di San Lorenzello (punto 1.1., fol. 11/14 del ricorso).

Sostiene, quindi, l’erroneità della qualificazione dei periodi di sospensione dei lavori come “sospensione legittima” in relazione al D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, perché avvenuta sull’errato assunto che il rilascio dei titoli edilizi rientrasse tra le competenze dell’appaltatrice. A parere della ricorrente, posto che il conseguimento dei necessari permessi non era adempimento ad essa ascrivibile, la sospensione dei lavori per ineseguibilità di parte delle opere per la mancata acquisizione di permessi/autorizzazioni di spettanza di altri enti, era da qualificarsi in termini di “sospensione illegittima” (punto 1.2., fol.16/17 del ric.).

2.2. Tale complessiva doglianza risulta inammissibile in quanto presuppone e sostiene l’erroneità dell’interpretazione del contratto intercorso tra le parti, segnatamente degli artt. 2 e 5, ad opera del giudice del gravame senza efficacemente censurarla e perché, senza dedurre un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 conforme al modello legale, prospetta violazioni di legge che non tengono conto – ed anzi confliggono – con l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello.

2.3 E’ necessario ricordare che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432 del 2020, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019, il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione).

In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).

La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

2.4. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo si risolve nel sostenere una diversa lettura degli artt. 2 e 5 del contratto, da cui discendono tutte le ulteriori critiche alla decisione impugnata, peraltro senza riportarne, come si è già detto, alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il loro testo integrale, non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione degli stessi (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005).

Manca, inoltre, l’indicazione dei canoni ermeneutici violati nell’interpretazione del contratto.

Non viene, altresì, colta la ratio decidendi, perché la Corte distrettuale non ha riconosciuto la colpa dell’appaltatrice nei ritardi cumulati per il rilascio dei titoli, ma ha solo escluso che ricorresse la responsabilità della stazione appaltante, in ragione dei precisi obblighi contrattuali assunti dall’impresa, rispetto ai quali è del tutto non pertinente il richiamo alla L. n. 10 del 1977, art. 4 e ss., posto che oggetto del contendere non è certo la titolarità del potere a adottare i titoli edilizi, ma gli oneri di predisposizione di quanto necessario per pervenire a detto risultato, contrattualmente posti a carico dell’impresa.

Infine, la disquisizione sull’applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 e sulla illegittimità della sospensione – sostenuta dalla ricorrente -, così come la doglianza in merito alla non rispondenza delle pattuizioni in discussione alle molteplici disposizioni normative evocate nella rubrica del motivo, sono assorbite nella declaratoria di inammissibilità della censura perché si fondano su una interpretazione delle contratto difforme da quella seguita dalla Corte di appello, e non adeguatamente censurata, e perché non sono accompagnate dalla sufficiente trascrizione delle pattuizioni stesse, necessaria per apprezzare quanto esposto nel motivo.

3.1. Sotto altro profilo, la ricorrente, quanto ai ritardi maturati nell’esecuzione delle opere ascrivibili a problemi connessi alla progettazione, sostiene che la Corte partenopea ha errato nel ritenere, sulla scorta dell’art. 7 del contratto e del capitolato speciale di appalto (CSA), che era stato attribuito all’impresa appaltatrice l’onere di predisporre il progetto esecutivo, laddove – invece – tale adempimento era a carico della stazione appaltante (punto 1.3., fol. 17/21 del ric.).

In particolare, a sostegno, sottolinea che l’art. 7 del contratto prevedeva che l’impresa dovesse effettuare “il tracciamento delle opere in conformità agli elaborati al progetto predisposto… sulla scorta di quello base nell’azienda”, elaborato che non aveva nulla a che vedere con quello esecutivo; rappresenta, altresì, che ciò non era comunque consentito da quanto previsto dalla L. n. 584 del 1977, art. 7, sulla scorta della quale era stata indetta la gara aggiudicata alla Safab, che imponeva alla P.A. appaltante, già in sede di gara, di predisporre adeguata progettazione ai fini della realizzabilità dell’opera stessa.

Inoltre, a parere della ricorrente, la Corte di appello avrebbe mancato di svolgere il necessario scrutinio circa la conformità alla legge dell’art. 7 del contratto, che sostanziava una chiara fattispecie di esonero preventivo da ogni possibile responsabilità dell’ente committente anche in caso di modificazioni del progetto messo a gara a mezzo di rilevanti varianti, sotto il profilo della effettività della tutela della sinallagmaticità delle prestazioni nel rapporto di appalto ex art. 1664 c.c. e ss..

Si duole, quindi, che la Corte distrettuale abbia escluso il carattere di mero stile dell’art. 7 del contratto, sulla considerazione che l’impresa aveva dichiarato di avere esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull’esecuzione dell’opera (D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 1), ritenendo così che questa avesse avuto piena cognizione delle condizioni locali e generali, di modo da valutarne la ricaduta sull’andamento e sull’onerosità delle opere da eseguire, senza che ciò avesse comportato una alterazione della struttura dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un allargamento del rischio.

A parere della ricorrente, tale valutazione era stata compiuta senza che nella fase di merito fosse stata indagata la consistenza effettiva delle condizioni e dei presupposti, fonti della protrazione dei lavori e della eccessiva onerosità degli stessi.

La ricorrente, quindi, sostiene che la Corte di appello ha errato quando ha ritenuto che: alla luce della dichiarazione resa nella premessa del contratto, il progetto esecutivo era riferibile alla stessa società appaltatrice; la società per i lavori aggiuntivi di cui alle perizie di variante aveva ottenuto l’aumento del prezzo di appalto, come incontestato tra le parti; che “l’affidamento della progettazione finale all’appaltatrice non può considerarsi contra legem (e’ tipica, ad esempio, della figura dell’appalto -concorso) e che non può considerarsi il richiamo, da parte della società appaltante, a normativa successiva alla conclusione dell’appalto” (fol. 12 della sent. imp.) Secondo la ricorrente, invece, la progettazione esecutiva era stata predisposta dall’ente appaltante e solo “accettata” dall’impressa che non aveva ex ante la possibilità di verificarne approfonditamente la correttezza e che l’elaborato previsto dall’art. 7 del contratto non era quello “esecutivo”.

3.2. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.

3.3. Innanzi tutto, va rimarcato che la censura si fonda e presuppone la errata interpretazione dell’art. 7 del contratto da parte della Corte distrettuale e di altre pattuizioni convenzionali.

Tale deduzione non è stata validamente svolta e valgono le considerazioni di cui sopra (sub. 2.3. e ss.), atteso che non risulta trascritto l’articolo in questione e le altre pattuizioni, né vengono indicati i canoni ermeneutici violati; inoltre, dal controricorso si evince un contenuto ulteriore, rispetto a quello a cui fa cenno la ricorrente, costituito dalla dichiarazione di accettazione della SAFAB (fol. 7- fol. 12 del controricorso) ove è detto “dichiara di accettare tutte le clausole concernenti gli oneri, le spese, le soggezioni ed i rischi a carico dell’impresa riguardanti: I) progettazione (esecutiva e di dettaglio) integrativa e anche sostitutiva di quella originaria posta a base del contratto; II) indagini geognostiche in sede progettuale ed esecutiva; …”, trascrizione che pone in luce la evidente carenza del ricorso sul piano della specificità e della autosufficienza in merito alla contestazione svolta in ordine agli oneri contrattualmente gravanti sulla società circa l’affidamento della progettazione finale, l’assunzione del rischio geologico e l’accertamento di fatto compiuto in sede di merito sul punto, rispetto al quale – ferma l’inammissibilità di doglianze che presuppongono una diversa interpretazione del contratto- va rimarcato che non è stato nemmeno indicato alcun “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, 1241 del 2015; Cass. nn. 19987 del 2017, 7472 del 2017, 27415 del 2018, 6383 del 2020, 6485 del 2020, 6735 del 2020).

3.4. Sotto altro profilo, le critiche si appuntano inammissibilmente sulla valutazione di fatto compiuta dalla Corte di appello alla luce dell’interpretazione degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti, in merito all’esecuzione del contratto, alla riferibilità del progetto alla stessa impresa appaltatrice ed all’andamento dei lavori, e ne sollecita una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità.

3.5. La decisione impugnata risulta, infine, avere rettamente applicato la disciplina all’epoca vigente, e cioè la L. n. 584 del 1977, ed escluso l’applicabilità di quella invocata dalla società in sede di gravame, e cioè il D.P.R. n. 544 del 1999, art. 35, comma 1.

Invero la L. n. 584 del 1977, art. 7 (vigente ratione temporis) prevedeva che “(1) Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.” ad opera del soggetto appaltante, con la puntualizzazione che “(2) Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato d’appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.”: orbene, tra dette prescrizioni non necessariamente rientra “il tracciamento delle opere, in conformità agli elaborati allegati al progetto all’uopo predisposto dall’associazione sulla scorta di quello base dell’azienda” e/o il progetto rimesso all’impresa appaltatrice dall’art. 7 del contratto, come accertato in fatto dalla Corte distrettuale (fol. 9 della sent. imp.), considerato che dall’art. 12, comma 1, lett. b) della medesima legge si evince che l’appalto concluso a seguito di licitazione privata (come nel caso di specie), poteva avere ad oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori, anche la elaborazione di progetti.

Ne consegue che non si ravvisa la violazione di legge denunciata perché, al momento della conclusione del contratto (1990) a seguito di licitazione privata, l’impresa poteva essere incarica di svolgere attività di progettazione e non possono trovare applicazione le norme successivamente emanate per disciplinare l’attività di progettazione nell’ambito di un contratto d’appalto di opera pubblica e la giurisprudenza di seguito elaborata.

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 12.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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