LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6806/2019 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Camino Peano n. 18, presso lo studio dell’avvocato Bruno Angela rappresentato e difeso dall’avvocato Saladino Loredana giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1509/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 13.10.2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 16 novembre 2016 il Tribunale di Trapani ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi C.P. e M.F., addebitando detta separazione a quest’ultimo; ha disposto l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, con la quale vivevano i tre figli maggiorenni, economicamente non indipendenti; ha posto a carico di M. l’obbligo di corrispondere a C.P., a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, la somma mensile di Euro 400,00 per ciascuno di essi; ha rigettato la domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento della moglie.
2. – La pronuncia è stata impugnata da entrambi i coniugi.
La Corte di appello di Palermo ha respinto, in data 16 luglio 2018, entrambi di gravami.
3. – Ricorre per cassazione avverso detta sentenza M.. I motivi di ricorso sono tre C.P., intimata, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, dato dalla capacità reddituale del ricorrente; è lamentata, inoltre, l’omessa o errata valutazione della documentazione fiscale in atti e della lettera di licenziamento del 31 dicembre 2015. Deduce l’istante che la Corte di merito avrebbe mancato di valutare correttamente le risultanze circa la propria condizione economica, ritenendo comunque provata la sua capacità reddituale sulla scorta di operazioni immobiliari risalenti nel tempo e tralasciando di prendere in considerazione il suo stato di disoccupazione. Osserva come il “supposto guadagno” derivante dalla vendita di cespiti immobiliari “serviva a far fronte alle numerose e dimostrate esposizioni debitorie esistenti nonché a remunerare lo stesso investimento iniziale (mutuo)”. Aggiunge che la propria capacità reddituale dipendente dall’ulteriore attività di mediatore immobiliare (esercitata attraverso la società denominata Media Trade s.r.l.) non risultava essere coerente con la quantificazione dell’assegno di mantenimento in ragione di complessivi Euro 1.200,00.
Il motivo è inammissibile.
Esso è diretto a un inammissibile sindacato del giudizio di fatto. Come è noto, La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
2. – Il secondo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: fatto rappresentato dalla capacità reddituale del figlio M.A.. Il motivo prospetta, altresì, l’omessa o errata valutazione della documentazione relativa alla graduatoria del Ministero della difesa VFP1 e VFP4 (relativa ai volontari in forma prefissata, rispettivamente per uno e per quattro anni). Viene ricordato che il figlio A., a far data dal settembre 2014, aveva sempre svolto, pressoché continuativamente, attività lavorativa che gli aveva consentito la piena indipendenza economica, essendo risultato vincitore di concorso presso il Ministero della difesa come volontario in forma permanente per la durata di un anno, fino all’agosto 2015, e successivamente, come volontario per la durata di quattro anni a partire dal 2016; rileva, in particolare, che lo stesso A. aveva prestato servizio a Catania con una remunerazione di circa Euro 1.000.00 mensili. Osserva essere incomprensibile e illogica la motivazione “nella parte in cui ritiene non sussistente la capacità economica personale del figlio A. per la temporaneità del servizio, per la non provata rinnovabilità dell’impiego e del quantum della restribuzione percepita” (ricorso, pag. 10).
Il motivo è fondato.
La Corte di appello, nell’affermare la spettanza dell’assegno per il mantenimento di M.A. per l’importo di Euro 400,00 mensili (importo pari a quello cui è stato commisurato l’assegno per il mantenimento degli altri due figli della coppia, inoccupati) si è limitata a valorizzare il carattere temporaneo dell’attività lavorativa: attività di cui – ha aggiunto – era ignota la retribuzione.
Ora, è ben noto il principio per cui l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale diritto trova oggi precisa espressione nell’art. 337 septies c.c., il quale, così come, in precedenza, l’abrogato art. 155 quinquies c.c., prevede che il giudice “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire, in tal senso, un elemento rappresentativo della capacità dell’interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell’assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l’inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un’attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell’obbligo di mantenimento attraverso l’erogazione dell’assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell’occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un’attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l’inizio dell’esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l’irreversibile cessazione dell’obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell’assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest’ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l’inizio dell’attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest’ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l’obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).
Naturalmente, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell’adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
Nella fattispecie, però, la Corte di merito non ha evidenziato alcun elemento ostativo nel senso indicato, limitandosi ad escludere che M.A. avesse raggiunto una autosufficienza economica, visto, per un verso, che il rapporto di lavoro, di durata quadriennale, sarebbe scaduto a breve, “non risultando (…) che tale periodo temporale sia rinnovabile dopo la scadenza” e, per altro verso, che non era dato di conoscere la retribuzione mensile percepita dal predetto figlio maggiorenne (laddove l’affermazione circa insussistenza dell’autosufficienza economica si sarebbe dovuta tradurre in altra proposizione, consistente nel fatto che detta retribuzione, documentata dall’odierno istante col ricorso ex art. 709 c.p.c., – cfr. ricorso per cassazione, pag. 10 -, fosse inadeguata alle esigenze dell’interessato).
La sentenza impugnata presenta, dunque, la denunciata carenza motivazionale.
3. – Col terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla “raggiunta prova dell’addebito di colpa”. La sentenza inoltre è censurata per l’omessa o errata valutazione delle risultanze probatorie, in relazione agli artt. 244 ss. c.p.c.. Secondo l’istante l’apprezzamento delle emergenze istruttorie relative all’addebito di colpa risultava essere errato, in quanto le testimonianze attengono a fatti o circostanze appresi de relato. Viene rilevato che quanto riferito da un teste ( C.T.) non poteva costituire riscontro delle deposizioni de relato, in quanto gli episodi oggetto di deposizione non erano “funzionali a dimostrare il tradimento, né a riscontrare le narrazioni della moglie”; uno di tali episodi, oltretutto, era avvenuto mesi dopo la conclusione della convivenza coniugale.
Il motivo è inammissibile.
Esso prospetta la stessa carenza del primo. E’ inoltre privo di autosufficienza: il ricorrente menziona deposizioni testimoniali che non riproduce (tanto meno riassuntivamente, per le parti di interesse) e neppure individua attraverso la menzione dei verbali di udienza che le hanno documentate. Il mezzo di censura si mostra inoltre confuso, finendo per ingiustificatamente accomunare, nel valore probatorio, le testimonianze de ralato actoris (o de relato ex parte) e quelle de relato: non avvedendosi, con ciò, che i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento, fondamento storico della pretesa, mentre i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. 15 gennaio 2015, n. 569; Cass. 3 aprile 2007, n. 8358).
4. – In conclusione, va accolto il secondo motivo e dichiarati inammissibili i restanti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Palermo che deciderà in diversa composizione e regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dati personali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la Sezione Civile, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021