Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40284 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15475/2016 proposto da:

DI.CA. Import Export di D.C.C. & C. S.n.c., in persona degli amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 66, presso lo studio dell’avvocato Carriero Marcello, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabellone Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Ministero delle Finanze avverso il D.I. n. 1062 del 1998, con il quale era stato chiesto dalla società DI.CA. Import Export d.C.C. & Co. SNC, il pagamento di Lire 590.720.575=, oltre interessi legali e spese del procedimento – in ragione della procedura per la restituzione di prelievi agricoli in favore della ditta esportatrice verso l’Albania in applicazione del Regolamento CEE n. 3665/1987 del 21 novembre 1987 – ebbe ad accogliere l’opposizione e, per l’effetto revocò il decreto ingiuntivo opposto, per decorrenza del termine perentorio previsto per la proposizione della domanda avanzata con il procedimento monitorio, condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite.

La Corte di appello di Lecce, dinanzi alla quale la società ha proposto gravame, con la sentenza depositata il 14/12/2015, ha revocato la pronuncia di inammissibilità del procedimento monitorio, andando in diverso avviso rispetto al Tribunale, ed ha, quindi, respinto la domanda nel merito, affermando che la società non aveva fornito la prova relativa all’esportazione della merce de qua in un dato periodo, né che la merce dichiarata fosse quella effettivamente arrivata a destinazione.

La società propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

La ricorrente sostiene che dall’esame della difesa espletata nel corso dei giudizi di primo e secondo grado era emerso, e non era stato contestato da controparte, come le esportazioni della DI.CA. verso l’Albania, effettuate attraverso la Dogana di confine di Bari, dal punto di vista formale si erano perfezionate e concretizzate tramite presentazione di dichiarazioni doganali di esportazione definitiva trasformatesi poi, il D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 8, a seguito del controllo e dell’accettazione da parte della Dogana medesima, in bollette di esportazione definitive. Assume che la documentazione allegata nel fascicolo di parte (titoli di esportazione – bollette doganali con accluse fatture – bolle beni viaggianti – bolle di accompagnamento certificato di analisi – bolle di trasporto navi – bolle di arrivo alla dogana albanese – istanze di restituzione di prelievi agricoli) era prova idonea perché dalla stessa si evinceva che tutte le bollette erano state regolarmente vistate con le attestazioni di imbarco da parte della Dogana, che la merce destinata all’esportazione aveva lasciato il territorio doganale della Comunità Europea senza subire lavorazione nel termine di 60 giorni dall’accettazione, come prescritto dall’art. 4 del Regolamento CEE n. 3665/1987 per avere diritto alla restituzione e che il giudice non ne aveva tenuto conto.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c..

La ricorrente si duole che il giudice non abbia attribuito il giusto valore probatorio alle prove documentali dalla stessa allegate, in violazione dell’art. 116 c.p.c..

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 47 del Regolamento CEE n. 3665/87.

La ricorrente sostiene che la prova documentale del diritto al pagamento della restituzione era stata fornita nei sensi previsti dal Regolamento CEE indicato, in modo da documentare il rispetto dell’iter e dei termini ivi dettati.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame delle prove prodotte, decisive per il giudizio, in violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

La ricorrente invoca nuovamente la valenza probatoria della documentazione prodotta.

Quindi, rammenta che la controparte, nell’atto di costituzione in primo grado aveva contestato che dalla documentazione prodotta risultasse la prova dei presupposti per la sussistenza del diritto alla restituzione, in considerazione della sussistenza di un giudizio penale contro i soci della DI.CA. per la falsità della documentazione prodotta all’atto dell’esportazione ed in ragione di ciò aveva ritenuto di respingere le pratiche di restituzione; soggiunge che tale vicenda si sarebbe conclusa “con una sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Taranto, poiché per alcuni capi di imputazione il fatto non era previsto come reato e per altri “previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche” i presunti reati erano estinti, ma lo stesso p.v.c. della GDF di Manduria e segnalazioni della GDF di M.F. da cui è scaturita la revisione dell’accertamento… sono apparsi privi di pregio dopo un attento vaglio da parte della CTP di Taranto e della CTR di Bari” (fol.14/15 del ricorso), con l’effetto che le vicende penali non potevano spiegare effetti nel giudizio civile e doveva ritenersi venuto meno per l’amministrazione il motivo ostativo alla restituzione.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione. Sono tutti inammissibili.

2.2. Premesso che non risponde al vero che la documentazione versata a fondamento della pretesa di pagamento in restituzione non fosse stata contestata dall’amministrazione, va osservato che tutte le doglianze si fondano sulla prospettazione dell’errata valutazione della documentazione probatoria e sollecitano, inammissibilmente, una rivalutazione dei fatti in senso conforme alle aspettative della ricorrente.

In proposito giova rammentare che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 13485/2014).

Nel caso in esame, il ricorrente si limita a sostenere che la prova poteva essere assolta con la documentazione prodotta ma, a fronte della negativa delibazione del giudice di appello, avrebbe dovuto indicare quali elementi decisivi per provare la ricorrenza dei presupposti per la restituzione – e cioè (a) l’accettazione della dichiarazione di esportazione e (b) il fatto che la merce destinata all’esportazione avesse lasciato il territorio doganale della Comunità, senza subire lavorazioni, nel termine di 60 gg. da tale accettazione, ed immesso in consumo nel paese terzo di destinazione – non erano stati esaminati, mentre – al contrario – non indica, nemmeno per stralcio ed a campione, quali fossero in concreto gli elementi che avrebbero potuto condurre a diversa conclusione il giudice del gravame.

Priva di decisività è la sorte del processo penale che, riguardando la ricorrenza o meno della responsabilità penale personale di specifici soggetti, non è di diretto rilievo in quanto non offre alcun elemento a supporto della idoneità dei documenti a provare la concreta ricorrenza degli indicati presupposti, la cui prova costituisce requisito essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio e, senza esaurirsi nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665 del 1987, richiede una valutazione concreta d’idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione (Cass. n. 5085/2016; Cass. n. 30744/2011).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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