Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40285 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5315-2020 proposto da:

G.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MANLIO FILIPPO ZAMPETTI;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 986/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che viene proposto da G.F., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 986/2019, depositata il 19 giugno 2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 263/2016 del 26.1.2016;

– che, in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che, pur essendo la notifica della sentenza di primo grado stata effettuata dal procuratore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. presso l’avvocato domiciliatario e non presso il procuratore costituito, la dichiarazione dell’odierno ricorrente di volere ricevere presso il procuratore costituito solo le “comunicazioni di cancelleria” era chiaro indice della volontà di delegare al domiciliatario la ricezione delle notificazioni;

– che il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 170,285,325,326 e 327 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio;

– che espone il ricorrente che essendo lui solo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Manlio Filippo Zampetti, e non anche i suoi procuratori costituiti, ed essendo la relazione di notifica della sentenza di primo grado stata indirizzata solo alla parte personalmente, senza riferimento alcuno ai procuratori costituiti, tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’atto di appello, con conseguente tempestività del proposto mezzo di impugnazione;

2. che il ricorso è fondato;

– che, in proposito, questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 20866/2020, ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui” A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione…”;

– che, nel caso di specie, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la sentenza di primo grado è stata notificata all’avvocato Manlio Filippo Zampetti, mero domiciliatario del ricorrente nel giudizio di primo grado e non al procuratore costituito – il quale non era, a sua volta, domiciliato presso l’avv. Zampetti – e che tale modalità di notifica è stata (erroneamente) ritenuta dalla Corte d’Appello idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;

– che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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