LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35160-2019 proposto da:
S.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Alfio Santangelo del Foro di Catania;
– ricorrente –
contro
R.G., R.B., rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall’avvocato Cesare Fiorenzi, e dall’avv. Barbara Russo;
– controricorrenti –
avverso la sentenza non definitiva n. 2041/2018 depositata il 01/10/2018 e la sentenza definitiva n. 788/2019 della Corte d’appello di Catania, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
che:
– R.G. e R.B. quali eredi della madre A.G.C. chiedevano dichiararsi l’intervenuta risoluzione per inadempimento del convenuto S.B. dei contratti preliminari di vendita stipulati dalla madre quale promittente venditrice;
– si costituiva il convenuto che chiedeva, invece, in via riconvenzionale la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. con riguardo al contratto avente ad oggetto il locale sito al piano terra e, sempre in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare avente ad oggetto il locale commerciale al piano cantinato per inadempimento del promittente venditore con condanna dello stesso alla restituzione della rata di prezzo versata e pari ad Euro 15.000,00;
– l’adito Tribunale di Catania respingeva la domanda attorea ed accoglieva quelle del convenuto;
– proposto gravame da parte degli attori, la Corte d’appello di Catania con sentenza non definitiva n. 2041/2008 ha accolto l’impugnazione, ha dichiarato la risoluzione dei due contratti preliminari per inadempimento del promissario acquirente e l’ha condannato alla restituzione del locale commerciale al piano cantinato;
– la corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria testimoniale e la documentazione prodotta dimostrassero la sussistenza dell’interesse della promittente venditrice alla stipula del contratto definitivo;
– nello specifico la corte territoriale ha argomentato la decisione sulla base delle deposizione del notaio G. che aveva precisato gli appuntamenti fissati e la presenza della promittente venditrice in più occasioni presso il suo studio per la stipula del rogito e che aveva riferito altresì la mancata disponibilità al versamento del prezzo di acquisto da parte dello S. in occasione dell’incontro in cui c’era anche la controparte;
– inoltre, la corte territoriale ha ritenuto generica la contestazione del promissario acquirente in ordine alla mancanza del certificato di agibilità dell’immobile posto al piano cantinato, dallo stesso peraltro posseduto sin dalla stipula del preliminare;
– dopo la rimessione sul ruolo della causa per l’accertamento delle domande di risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del promittente venditore, la corte d’appello con la sentenza definitiva n. 788/2019 ha dato atto della parziale rinuncia alla domanda e della parziale infondatezza, confermando la condanna degli appellanti alla restituzione della rata del prezzo come disposta in primo grado, con compensazione delle spese di entrambi per un terzo e per il resto ponendole a carico dell’appellato;
– la cassazione della sentenza non definitiva unitamente a quella definitiva è chiesta da S.B. con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso R.G. e R.B..
CONSIDERATO
che:
i controricorrenti sollevano l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione per essere stata notificata la sentenza non definitiva n. 2041/2018 con formula esecutiva dai sig.ri R. al signor S. in data 16/2/2019 a fronte della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 4/11/2019, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2;
– l’eccezione è infondata poiché, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notifica va fatta al difensore e non alla parte personalmente;
– infatti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza;
– tuttavia, l’art. 285 c.p.c. dispone che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione vada eseguita, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito;
– questa Corte ha ripetutamente affermato che la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Sez.6, 10/05/2016, n. 9413; Sez. 3, 13/08/2015, n. 16804; nonché Sez. Un. 13/06/2011 n. 12898).
– nel caso di specie dagli atti (che la natura dell’eccezione consente di esaminare) risulta appunto la notificazione della sentenza 2041/2018 fatta alla parte personalmente;
– la circostanza e’, peraltro, confermata dal riferimento dei controricorrenti all’opposizione sollevata dallo S. sulla regolarità della notifica effettuata all’indirizzo del medesimo e risolta con sentenza del giudice dell’esecuzione di rigetto della (cfr. pag. 6 sub 1) del controricorso);
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle prove raccolte che, ad avviso del ricorrente, avrebbero condotto a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la corte territoriale in merito alle domande attoree;
– la censura è infondata;
– in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020);
– è stato pure affermato, sempre dalle sezioni unite, che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020 cit.);
– ebbene, nel caso in esame, nonostante il formale richiamo contenuto in ricorso, non è denunciato alcuno dei suddetti profili, limitandosi il ricorrente a fornire una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie, auspicando l’accoglimento delle formulate domande riconvenzionali;
– che la valutazione delle prove rientra nelle prerogative del giudice di merito;
– atteso l’esito del ricorso e in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021