Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40289 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.P., D.G.A., D.R.P., rappresentati e difesi dall’avv. Isacco Sullam, con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Corte Suprema di cassazione;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

– intimato con mandato –

avverso la sentenza n. 7222/2015 della Corte d’appello di Roma, depositata il 10 novembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Fedele Ileana.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte del 2 ottobre 2012, n. 16738, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo, in accoglimento del ricorso proposto, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), aveva dichiarato il diritto della stessa L. 3 maggio 1999, n. 124, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal 1 gennaio 2000;

2. la Corte territoriale ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 570 del 2008 della Corte d’appello dell’Aquila di rigetto delle domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. così delimitati i limiti dell’indagine rimessa al giudice del rinvio, la Corte di merito ha osservato che nelle originarie deduzioni i ricorrenti non avevamo mai lamentato un’effettiva decurtazione del proprio trattamento economico, piuttosto rivendicando una maggiore anzianità di servizio e, di conseguenza, una maggiore retribuzione, mentre nel ricorso in riassunzione si ometteva di tenere conto dell’assegno ad personam – pari alla differenza fra il minimo tabellare della posizione di inquadramento nel comparto scuola e la retribuzione già goduta presso l’ente locale di provenienza – pacificamente riconosciuto ai ricorrenti all’atto del trasferimento, e, per converso, si insisteva nella pretesa di ottenere il migliore trattamento derivante dalla combinazione della pregressa anzianità raggiunta presso l’ente di provenienza ed il diverso sistema contrattuale in tema di progressione retributiva applicato dall’ente di destinazione, senza considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere un miglioramento retributivo;

4. conclusivamente, la Corte romana ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito elementi adeguati a comprovare la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente al trasferimento presso l’amministrazione statale;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi;

6. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha resistito con controricorso, ma ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata violazione di legge per aver fatto riferimento ad atti ed argomenti depositati da diversi ricorrenti con motivazioni e documenti differenti, omettendo in tal modo di compiere la verifica demandatale quale giudice del rinvio in ordine al “peggioramento retributivo sostanziale” subito all’atto del trasferimento, peggioramento dedotto, allegato e documentalmente provato con l’atto di riassunzione e con la documentazione con il medesimo depositata in ordine al mancato economico del compenso incentivante, stabilmente e continuativamente percepito su base annua fino al 31 dicembre 1999;

2. con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa e/o errata e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte territoriale abbia omesso l’esame del fatto decisivo costituito dal peggioramento retributivo subito dai ricorrenti all’atto del loro trasferimento, ampiamente dedotto, allegato e provato sulla scorta dei documenti versati in causa e non contestati dalla difesa erariale, aggiungendosi che, ove si escludesse il vizio di omessa motivazione, il provvedimento impugnato risulterebbe comunque errato perché fondato sul richiamo, assolutamente inconferente, ad altri ricorsi, carenti della allegazione e dimostrazione del peggioramento retributivo, contrariamente all’atto in riassunzione degli odierni ricorrenti;

3. con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, per avere la Corte omesso di considerare la documentazione depositata in atti sulla retribuzione complessiva annua percepita dai ricorrenti nel 1999 e negli anni precedenti alle dipendenze dell’ente locale, documentazione comprovante l’ammontare del premio incentivante, contrattualmente previsto e non calcolato ai fini della “temporizzazione” del maturato economico da parte dell’amministrazione scolastica, in tal modo violando il disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, che ha sostituito, interpretandolo, l’originario testo della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, sulla cui base era stato raggiunto l’accordo fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, recepito dal D.M. n. 5 Aprile 2001 e posto a fondamento dei decreti di inquadramento dei dipendenti;

4. il ricorso deve essere rigettato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 13/07/2020, n. 14892, Cass. Sez. L. 21/10/2020, n. 22996, Cass. Sez. L. 23/10/2020, n. 23382, nonché, più di recente, Cass. Sez. L. 31/03/2021, n. 8968, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

5. in questo senso, pur rinvenendosi nella sentenza della Corte territoriale qualche riferimento inconferente rispetto alla specifica vicenda relativa agli odierni ricorrenti, non si giustifica tuttavia la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto, potendosi in tal senso valutare unitariamente i motivi di ricorso, complessivamente intesi a denunciare l’erronea conclusione cui è approdata la Corte romana per aver omesso di considerare il premio incentivante nel cd. maturato economico;

6. invero, nella sentenza rescindente si era già chiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributive anteriori e successive al trasferimento nei ruoli ministeriali non può che avvenire considerando tutte le voci retributive percepite e non uno specifico istituto;

7. il richiamato principio è stato poi ulteriormente specificato nel senso che nel giudizio di comparazione rilevano solo le indennità strettamente retributive e non aleatorie; in particolare, questa Corte ha escluso – in fattispecie sovrapponibile – che i premi e i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del 1 aprile 1999 per il comparto delle regioni ed enti locali possano avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza (Cass. Sez. L. 05/03/2019, n. 6345); si e’, quindi, ivi evidenziato che, a fronte del chiaro e univoco tenore letterale degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. di comparto, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il premio incentivante non costituisca una componente fissa e necessaria dallo stipendio complessivo annuo;

8. poiché il peggioramento retributivo allegato dai ricorrenti, siccome evidenziato nei motivi di ricorso, consiste essenzialmente nel mancato computo nel maturato economico del compenso incentivante, la cui attribuzione, per i motivi detti, è incerta nell’an e nel quantum e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto (come affermato dalla già richiamata Cass. Sez. L. n. 8968 del 2021), risultano addotte voci prive dei requisiti di fissità e di continuità che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius;

9. ne discende che i motivi di ricorso, tutti incentrati sull’asserito errore che sarebbe stato commesso dal giudice del rinvio e sul mancato apprezzamento di un peggioramento sostanziale, che si assume provato attraverso la produzione documentale, non possono trovare accoglimento ex art. 384 c.p.c., comma 4, in quanto il dispositivo di rigetto della domanda è comunque conforme a diritto e può questa Corte limitarsi ad integrare e correggere la motivazione della pronuncia, nei sensi sopra esposti;

10. nulla per le spese di lite, in mancanza di un’effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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