Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40294 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso (iscritto al N.R.G. 102/2017) proposto da:

C.P., (C.F.: *****) e C.M.R. (C.F.:

*****), rappresentate e difese, in virtù di nuova memoria di costituzione, dagli Avv.ti Stefano Baciga e Rossi Giampaolo ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Valadier n. 53;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (C.F.: *****), in persona del sindaco pro- tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2367/2016 (pubblicata il 20 ottobre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo;

letta la memoria della difesa delle ricorrenti depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato C.P. e C.M.R. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, il Comune di San Pietro in Cariano al fine di ottenere l’accertamento dell’acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà di una porzione di terreno di mq. 139,00, costituente parte del mappale n. ***** del foglio 4 del C.F. dello stesso Comune confinante con il mappale n. ***** di loro proprietà, nonché di una diversa porzione di terreno, corrispondente ad un tratto di strada vicinale detta “*****”, anch’essa confinante con il citato mappale n. *****.

Si costituiva il citato Comune, che insisteva per il rigetto della domanda, deducendone l’infondatezza.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1419/2014 (pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.), accoglieva la domanda attrice, considerando provata la sdemanializzazione tacita degli immobili oggetto di controversia, con conseguente condanna del soccombente ente pubblico territoriale al pagamento delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello formulato dal Comune di San Pietro in Cariano e nella costituzione di entrambe le appellate, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2367/2016 (pubblicata il 20 ottobre 2016), accoglieva parzialmente il gravame, rigettando la domanda di usucapione delle C. relativa al suddetto tratto di strada vicinale (avente la superficie di mq. 72), confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte veneta rilevava che il menzionato tratto di strada non poteva ritenersi oggetto di intervenuta sdemanializzazione, mentre la porzione di mq. 139 costituente parte del mappale n. ***** del foglio 4 del C.F. dell’indicato Comune confinante con il loro mappale n. ***** era risultata inglobata, per il tempo necessario ad usucapire, nell’area cortilizia pertinenziale al fabbricato delle medesime parti appellate e non era emerso che essa fosse stata utilizzata quale “strada” nell’accezione di cui all’art. 822 c.c..

3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, C.P. e C.M.R..

L’intimato Comune di San Pietro in Cairano non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa delle ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 329 c.p.c., sul presupposto dell’asserita acquiescenza alla pronuncia di primo grado relativa al riconoscimento dell’acquisto per usucapione anche del tratto di strada vicinale “*****”, poiché la sentenza di primo grado era stata fondata su due autonome “rationes decidendi” che non erano state entrambe impugnate dal Comune appellante. In particolare, a loro avviso, il citato Comune non aveva impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Verona con il quale si era affermato che non risultava fornita la prova dei requisiti necessari per poter ritenere la natura pubblica della strada vicinale in questione o la sua destinazione ad un uso pubblico, nel mentre aveva costituito oggetto di gravame solo il capo – da considerarsi autonomo – con il quale era stata statuita l’ammissibilità della sdemanializzazione tacita di un bene demaniale.

2. Con la seconda censura le ricorrenti hanno prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il vizio di nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 822 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui, nonostante non ne sussistessero le condizioni, aveva qualificato la suddetta strada vicinale come strada comunale e, quindi, pubblica, negando la sua usucapibilità.

3. Con la terza doglianza le ricorrenti hanno denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione degli artt. 822,824 e 829 c.c. per aver la Corte di appello erroneamente escluso la configurabilità di una sdemanializzazione tacita del controverso tratto di strada vicinale (“*****”).

4. Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti hanno censurato l’impugnata sentenza in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – per asserita illegittimità della disposta compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio e dell’accollo, per metà, degli esborsi occorsi per la c.t.u., chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di quanto già riscosso in forza di tale titolo in virtù delle sentenze di merito.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e va respinto.

Occorre, infatti, osservare che, per quanto emergente “ex actis”, con l’atto di appello il del Comune di San Pietro in Cariano aveva contestato in senso complessivo la sentenza di primo grado relativa alla porzione immobiliare controversa denunciando che, comunque, essa avrebbe dovuto considerarsi demaniale e che non fossero intervenuti alcun procedimento o evoluzione fattuale implicanti una sua possibile sdemanializzazione tacita, in tal modo ponendo in discussione in generale il carattere demaniale di tale bene così come ritenuto dal Tribunale di Verona, donde non può ritenersi configuratasi la prospettata acquiescenza, dal momento che – diversamente da quanto prospettato con la censura in esame – l’impugnata decisione di prime cure era basata su un’unica complessiva “ratio decidendi”.

6. Ad avviso del collegio sono infondati anche il secondo e terzo motivo del ricorso, esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza tra loro connessi, attenendo alla medesima questione della contestazione riguardante la ritenuta demanialità della controversa porzione immobiliare della superficie di mq 72 coincidente con un tratto della strada vicinale denominata “*****”.

Va premesso che una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “jure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. E’, altresì, indiscutibile nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui la sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell’elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione (cfr., ad es., Cass. n. 4827/2016 e, da ultimo, Cass. n. 22569/2020).

Orbene, alla stregua di tali principi, la Corte di appello ha idoneamente accertato la natura pubblica (comunale) della strada, la obiettiva demarcazione della stessa e, perciò, l’esistenza di un suo percorso (ancorché sterrato) materialmente visibile, ancorché privo di pubblica illuminazione, nonché, soprattutto, la mancata emergenza di una prova pacifica – sulla scorta del suo prudente apprezzamento – circa l’esternazione da parte dell’anzidetto Comune di una sua volontà univocamente dismissiva e, quindi, come tale, implicante una rinuncia in via definitiva all’uso pubblico della strada. Da qui il giudice di secondo grado ha desunto – in base ad un accertamento sufficientemente motivato e, quindi, incensurabile nella presente sede di legittimità – l’insussistenza dei presupposti comportanti l’intervento di una sdemanializzazione della porzione di terreno (pertanto inusucapibile) interessata dall’attraversamento della strada vicinale in questione avente natura pubblica.

7. Il quarto ed ultimo motivo è anch’esso da respingere poiché la Corte di appello, tenuto conto della natura della causa e degli accertamenti resisi necessari, ha adottato un’adeguata motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali, anche per effetto dell’accoglimento, all’esito dei due gradi di merito, di una sola delle due domande di usucapione proposte dalle odierne ricorrenti.

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’ente intimato svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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