LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 50/2017 proposto da:
F.M., F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARTAGLIA NICOLO’ 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIA SCOTA;
– ricorrenti –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA COCCONCELLI;
– controricorrente –
e contro
GA.GA.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1682/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. F.G. e F.M. citavano in giudizio G.G. e Ga. al fine di far accertare che l’edificio accessorio di loro proprietà, costruito nel 2003 in aderenza rispetto ad altro precedente edificio sempre di loro proprietà, sito in *****, rispettava gli artt. 873 ed 877 c.c. e l’art. 37, u.c., del regolamento edilizio del Comune di Sasso Marconi.
A sostegno della domanda i F. deducevano che l’edificio di tre piani di loro proprietà e l’edificio accessorio costituivano un unico corpo di fabbrica, essendo gli stessi in continuità tra di loro e l’edificio accessorio, realizzato nel 2003, era stato costruito a confine con l’edificio di proprietà delle convenute.
2. Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda, rilevando che in presenza di un giudicato risalente al 2003 sul mancato rispetto delle distanze legali nella costruzione dell’edificio principale di proprietà della parte attrice con ordine di demolizione, la parte attrice non poteva edificare in aderenza a tale edificio da demolire, in spregio a quanto stabilito dalla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bologna e confermata in cassazione.
3. F.G. e M. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna.
4. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame. Secondo la Corte d’Appello la questione relativa al giudicato circa l’edificio principale non era rilevante. Mentre si doveva verificare la legittimità dell’edificio accessorio. La sentenza del Tribunale di Bologna sul punto doveva essere confermata in quanto l’edificio accessorio era posto a distanza inferiore al limite legale di 10 metri rispetto al muro finestrato del fabbricato G., sicché doveva trovare applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, secondo cui in ogni caso doveva rispettarsi la distanza minima assoluta di 10 metri tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti. Il fabbricato G. aveva un fronte unico, ancorché non in linea retta, sul quale erano aperte delle vedute. Sul punto la Corte richiamava la decisione emessa dal giudice amministrativo, secondo cui il manufatto accessorio era stato realizzato F. in violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato con annullamento del relativo titolo edilizio.
Peraltro, il comune di Sasso Marconi, in esecuzione della sentenza del giudice amministrativo, aveva emesso un ordine di demolizione del manufatto accessorio oggetto del procedimento. Alla scadenza del termine concesso per la demolizione del manufatto abusivo, il Comune, accertata l’inottemperanza all’ordine, per effetto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, era divenuto proprietario del manufatto e dell’area di sedime. Stante l’inerzia dell’amministrazione comunale, al fine di dare coattiva esecuzione alla sentenza, il giudice amministrativo aveva anche promosso un giudizio di ottemperanza con nomina di un commissario ad acta. Il commissario aveva demolito il manufatto accessorio abusivo nell’aprile del 2016.
Secondo la Corte d’Appello, pertanto, era irrilevante l’ulteriore questione sollevata nel corso del giudizio d’appello circa la modifica dello stato dei luoghi da parte dei convenuti, i quali avevano ottenuto dal Comune di Sasso Marconi un permesso di costruire per la realizzazione di una nuova costruzione. Nel mese di agosto del 2012 le convenute avevano ricostruito l’edificio di loro proprietà in modo diverso dal precedente, oltre che in difformità del titolo edilizio. Secondo la Corte d’appello le modifiche del fabbricato delle convenute erano irrilevanti rispetto alla violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.
5. F.G. e M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
6. G.G. ha resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, nonché degli artt. 873 e 877 c.c. e dell’art. 37 del regolamento del Comune di Sasso Marconi in tema di distanze tra edifici non antistanti tra loro e tra pareti non finestrate, anche con riferimento agli artt. 900,901,902 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Secondo i ricorrenti la norma citata rubrica non poteva trovare applicazione in quanto gli edifici non erano antistanti tra loro ma in continuità e in aderenza. L’edificio tecnico accessorio di proprietà F. costruito con dichiarazione di inizio attività del 22 marzo 2013 aderiva, da un lato, all’edificio G. e, dall’altro, all’edificio principale di proprietà F.. Si trattava, dunque, di una costruzione a confine in aderenza, ammessa anche dall’art. 37 del regolamento edilizio del comune di Sasso Marconi. La Corte d’Appello di Bologna avrebbe del tutto ignorato lo stato dei luoghi, nonostante le fotografie allegate alla perizia, confondendo lo stato dei luoghi anteriore alla costruzione dell’edificio accessorio. In conclusione, essendosi in presenza di edifici non fronteggianti e attigui o aderenti, non poteva applicarsi l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Peraltro, l’apertura nel muro perimetrale doveva considerarsi luce e non veduta, sicché l’obbligo di osservare determinare distanze sussisteva solo in relazione alle vedute non anche alle luci.
La definizione di pareti finestrate contenuta nel regolamento edilizio si riferisce alle pareti comuniste di finestre qualificabili come vedute. Peraltro, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un altro errore, avendo affermato che il Comune ha acquisito l’aria di sedime. In realtà il Comune, come attestato dalla documentazione prodotta, non è tenuto da acquisire al patrimonio comunale l’aria di sedime dell’opera abusiva.
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La censura proposta per violazione di legge si fonda, invece, su una non consentita richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda. La Corte d’Appello ha ritenuto che gli edifici in oggetto fossero frontistanti ed ha applicato il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, in conformità, peraltro, anche con le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.
In particolare, la Corte d’Appello ha accertato che il fabbricato G. aveva un fronte unico, ancorché non in linea retta, sul quale erano aperte delle vedute. Sul punto il giudice del gravame ha richiamato la sentenza emessa dal giudice amministrativo di annullamento del titolo edilizio in base al quale era stato realizzato il manufatto accessorio F. per la violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché – a fronte dell’anzidetto accertamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
I ricorrenti denunciano anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ma non indicano alcun fatto che la Corte d’Appello ha omesso di valutare, sicché anche in questo caso vale il rilievo di una non consentita richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda, in particolare con riferimento allo stato dei luoghi.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Secondo i ricorrenti sarebbe erronea la parte della sentenza che ha reputato irrilevante il mutamento dello stato dei luoghi ad opera dei convenuti; la motivazione sul punto della Corte d’Appello sarebbe laconica e apodittica e, dunque, inesistente. Peraltro, ai sensi del regolamento edilizio nuovo che impone la distanza minima dal confine uguale o superiore a metri 5, il nuovo manufatto delle convenute sarebbe posto a distanza illegale e su tale aspetto era stata chiesta una perizia.
2.1 Il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti fanno riferimento alla circostanza (presunta e per la quale chiedevano una perizia in appello) che il nuovo manufatto costruito dalle controparti sarebbe a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal nuovo regolamento edilizio comunale che fissa in 5 metri la distanza minima in caso di interventi trasformativi.
Risulta evidente l’irrilevanza di tale mutamento che per come prospettato non si confronta con la decisione della Corte d’Appello che si è fondata, invece, sulla violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, perché l’edificio accessorio realizzato dai ricorrenti (che dagli atti risulta anche demolito e che era accessorio ad immobile principale risultato anch’esso abusivo e da demolire) era posto a meno di dieci metri dalle pareti finestrate dell’edificio frontistante di proprietà G..
Risulta immune da censure, pertanto, la statuizione di irrilevanza del mutamento dello stato dei luoghi fatta dalla Corte d’Appello e censurata con il motivo in esame.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G.G. che liquida in complessivi Euro 5.500 più 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021