LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29541/2017 proposto da:
A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL GESU’ N. 46, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA LOMBARDO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNOFORMAT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 154, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COSTA, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MUZ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 749/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 1043/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 749 dell’11.10.2017 la Corte d’Appello di Palermo, a conferma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda di A.P. diretta al riconoscimento, nei confronti della società Unoformat s.r.l., del rinnovo – con modalità telematiche, del D.P.R. n. 513 del 1997, ex art. 11 – del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per l’attività di consulenza nella organizzazione e nella commercializzazione della piattaforma Unoformat) anche per l’anno 2010 con le medesime condizioni degli anni precedenti (2008-2009), con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle spettanze economiche.
2. La Corte distrettuale, dando atto della parziale emendatio della domanda da parte del lavoratore (che, in primo grado aveva affermato come lo scambio di corrispondenza elettronica tra le parti dimostrava la stipulazione del contratto di rinnovo della collaborazione per l’anno 2010, mentre in secondo grado aveva dedotto che si era in presenza della prova di un c.d. accordo preliminare, vincolante), ha rilevato l’insussistenza degli elementi essenziali di forma richiesti del D.P.R. n. 513 del 1997, art. 1, necessari per riconoscere la sussistenza di un c.d. contratto telematico, aggiungendo che in ogni caso non poteva ritenersi rinnovato il contratto nemmeno per facta concludentia posto che il contenuto delle reciproche obbligazioni per l’anno 2010 non trovava alcun minimo riscontro nelle comunicazioni elettroniche prodotte dall’ A., comunicazioni che erano state disconosciute dalla società, che aveva altresì negato il potere di rappresentanza in capo ai soggetti mittenti; né la prova testimoniale poteva sopperire alla carenza probatoria in quanto tendeva, piuttosto, ad integrare il contenuto delle comunicazioni elettroniche delle quali era stata esclusa la paternità e la riferibilità al soggetto asseritamente obbligato.
3. Avverso l’anzidetta sentenza, A.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. La società resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato la copiosa documentazione prodotta che non lascia alcun dubbio sull’effettiva esecuzione tra le parti del contratto nel 2010 e della collaborazione dal 2008 al 2010, con particolare riguardo alla ripetuta e continuata corrispondenza a mezzo mail che ha sempre rappresentato il principale strumento di comunicazione e coordinamento utilizzato dall’ A. e dalla società, in quanto la e-mail deve considerarsi un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice avente valore di prova che, congiunto agli altri elementi probatori acquisiti, può essere ritenuta attendibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’errata valutazione dell’ammissibile emendatio libelli (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che le parti hanno inteso realizzare l’accordo contrattuale in maniera progressiva, avendo, la bozza del 2010, già una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase precontrattuale e l’invio di una nuova bozza per l’anno 2011 (non accettata dall’ A.) rileva l’essenziale continuità del lavoro sin dal 2008.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa o insufficiente motivazione delle ragioni che hanno indotto ad escludere i mezzi di prova richiesti dal ricorrente con conseguente omesso esame e travisamento dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione in sede di contraddittorio tra le parti”, avendo, La Corte di appello, effettuato degli errori di apprezzamento che si sono tradotti in un integrale ed incomprensibile travisamento dei fatti, avendo impedito all’ A. di provare, attraverso la prova testimoniale, l’effettività del rapporto di lavoro, con innegabile violazione del principio del contraddittorio ed essendo sufficiente, per la riforma della sentenza di primo grado, la copiosa documentazione prodotta, con conseguente lesione del diritto di difesa.
4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurime ragioni.
5. Essi, pur invocando l’archetipo di impugnazione dettato dai nn. 3 e 5, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, piuttosto che sottoporre una questione concernente l’interpretazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 1 o un fatto storico ignorato dal giudice di merito, in realtà tendono ad una diversa ricostruzione del merito circa la produzione documentale del lavoratore originario, con ciò determinando l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021).
6. Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate – al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.
7. Inoltre, il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limiti che – sulla scorta dei principi statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) – si compendiano (con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”) nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, profili non evocati dal ricorrente.
8. Infine, l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo discende anche dalla formulazione di entrambi come “motivi compositi”, simultaneamente volti a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è ammissibile cumulare in un unico motivo censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, purché ciò non si traduca nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle suindicate diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e comporti quindi una non consentita prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione, che non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (vedi, per tutte: Cass. SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 26874 del 2018; Cass. n. 36881 del 2021).
9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021