Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40302 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23426-2020 proposto da:

F.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIORGIO VIRGINIO MURINO;

– ricorrente –

contro

U.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato VALENTINA ANTONELLA G. PINNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

F.G. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 49/2020 del 14 febbraio 2020.

Resiste con controricorso U.S..

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame avanzato da U.S. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Sassari, rigettando la domanda risarcitoria avanzata da G., F. e F.B. per i danni subiti dall’immobile di loro proprietà in via *****.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso censurano la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, mentre il secondo motivo allega la violazione ed errata applicazione dell’art. 2051 c.c., avendo la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, negato che l’ U. avesse un dovere di custodia sul pozzo luce causa delle infiltrazioni pregiudizievoli. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

La proposta del relatore rilevava che il ricorso non conteneva la procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. e dell’art. 83 c.p.c., comma 3, né indicava la stessa agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nella memoria presentata da F.G., ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, viene tuttavia esposto che la procura risultava conferita al difensore avvocato Murino su foglio separato ma congiunto all’originale del ricorso, benché non indicata nell’atto. La questione pregiudiziale da decidere nel presente giudizio risulta perciò collegata a quella rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 9358/2021 dell’8 aprile 2021, occorrendo stabilire se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso per cassazione, o rilasciata su foglio separato, la verifica dell’anteriorità della stessa rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria, ovvero se occorra comunque la menzione della procura nella copia notificata. La questione è stata da ultimo decisa dalle Sezioni Unite con sentenza 19 novembre 2021, n. 35466, sulla base del seguente principio di diritto: “L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”.

Il Collegio ritiene, pertanto, di rinviare la causa a nuovo ruolo, rimettendo al relatore di formulare eventuale nuova proposta alla luce della sentenza 19 novembre 2021, n. 35466 resa dalle Sezioni Unite.

La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per eventuale nuova proposta del relatore.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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