LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 438/2020 proposto da:
A.B., e A.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Davide Ascari, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce; Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni di Lecce;
– intimati –
avverso il decreto della Corte di appello di LECCE n. 140/2019 emesso il 12 novembre 2019, pubblicato e notificato il 21 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 12 novembre 2019, la Corte di appello di Lecce, Sezione Minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da A.B. e A.A., avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Lecce del 2 luglio 2019, che aveva respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 di potere rimanere in Italia, insieme al figlio minore Aj.Ag., nato il *****.
2. La Corte di appello ha affermato che il nucleo familiare era presente in Italia dal mese di ***** e che il minore (di anni 15) aveva frequentato un solo anno scolastico (la classe terza della scuola media), a fronte dei nove frequentati in Albania e non presentava alcun problema di salute e che in Italia si trovava anche la sorella maggiore, diciottenne e un cugino paterno, presso la cui famiglia i due ragazzi già in passato avevano vissuto durante i periodi in cui i genitori avevano fatto rientro in Albania, con la conseguenza che la permanenza in Italia del nucleo familiare non appariva una condizione imprescindibile per assicurare al minore un equilibrato sviluppo psicofisico.
3. Avverso detto decreto ricorrono A.B. e A.A. con atto affidato a quattro motivi.
4. Le Procure intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Preliminarmente va rilevato che la procura speciale posta in calce al ricorso per cassazione risulta sottoscritta soltanto da A.B. e non anche da A.A. (nel cui nome pure risulta proposto il ricorso per cassazione), sicché deve ritenersi che la procura speciale, debitamente sottoscritta da A.B. e autenticata dal difensore, sia valida solo con specifico riferimento al ricorrente A.B..
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, avendo la Corte di appello fornito una interpretazione oltremodo restrittiva dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, in contrasto con la ratio dell’istituto in questione, che pone al centro l’interesse del minore, specie a fronte della mancanza in capo ai ricorrenti di alcun precedente penale.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto all’unità familiare sancito dal titolo IV del D.Lgs. n. 286 del 1998, in recepimento della direttiva 2003/86/CE e dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e la violazione del divieto di espulsione del minore e del diritto all’unità familiare.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato svolto un giudizio prognostico sulle aspettative del danno grave per il minore, ben radicato in Italia, nell’ipotesi di allontanamento di uno o entrambi i genitori.
6. I motivi, che vanno trattati unitariamente perché logicamente connessi, sono infondati.
6.1 Deve premettersi che, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, la tutela prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.
Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, chiarisce che la valutazione da svolgere ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano e il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In particolare, la norma prevede che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.
6.2 Il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 7 settembre 2015, n. 17739; Cass., 12 dicembre 2017, n. 29795).
6.3 E’ stato, inoltre, precisato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma comprende ogni danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197).
6.4 Sulle situazioni che possono integrare i gravi motivi di cui al citato art. 31, questa Corte ha statuito che le stesse non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo e’, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita” (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197, citata; Cass.,30 settembre 2020, n. 20762).
6.5 Anche di recente questa Corte ha precisato che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, di guisa che “incombe sul richiedente l’autorizzazione l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. n. 9391 del 16/4/2018 e Cass., n. 26710 del 10/11/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore: spetta, infine al giudice del merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (Cass. n. 4197 del 21/02/2018)” (Cass., 16 gennaio 2020, n. 773).
6.6 La Corte territoriale si è conformata, nella sostanza, ai principi appena richiamati, avendo evidenziato che il nucleo familiare era presente in Italia dal mese di ***** e che il minore (di anni 15) aveva frequentato un solo anno scolastico (la terza classe della scuola media), a fronte dei nove frequentati in Albania, e che l’età del minore e la circostanza che in Italia era presente anche la sorella maggiore, diciottenne e un cugino paterno, presso la cui famiglia i due ragazzi già in passato avevano vissuto durante i periodi in cui i genitori avevano fatto rientro in Albania, escludeva che il rientro in patria dei genitori potesse essere per il minore pregiudizievole.
La Corte di merito, dunque, ha formulato una prognosi negativa, tenendo adeguatamente in rilievo le esigenze esistenziali ed educative del figlio del ricorrente, escludendo che lo stesso potesse subire un pregiudizio rientrando con i propri genitori in Albania o che potesse essere per lui lesiva la scelta, già effettuata in precedenza, dei genitori di rientrare in Albania, lasciandolo in Italia presso il cugino paterno.
Di contro, il ricorrente non ha prospettato, se non in maniera del tutto generica e astratta, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per il minore trascendente la possibilità per lo stesso di seguire il padre in Albania e l’eventuale peggioramento delle condizioni di vita in quel nuovo contesto, mancando altresì di censurare in maniera specifica quanto affermato, in maniera del tutto condivisibile, dal giudice di merito circa l’impossibilità di valorizzare il radicamento del minore sul territorio nazionale e il suo inserimento nel contesto sociale.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021