LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13426/2020 proposto da:
A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Oppedisano, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
Procuratore Generale della Corte di appello di Reggio Calabria;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria n. 1745/2020, pubblicato il 19 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 19 febbraio 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione Minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da A.M., avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 20 ottobre 2019, che aveva respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, di potere rimanere in Italia, insieme ai due figli minori.
2. La Corte di appello ha affermato che, nel caso in esame, non sussistevano i gravi motivi indispensabili per l’adozione del provvedimento invocato, tenuto presente, da un lato, l’indeterminabilità temporale della situazione prospettata e dall’altro, la circostanza che i minori, perfettamente inseriti nel territorio italiano, erano seguiti dalla madre la quale era titolare di un reddito e munita di permesso di soggiorno. Infine non era possibile contravvenire alle condizioni di legge, pur essendo comprensibile l’esigenza di stare accanto alla prole e fornire alla stessa sicurezza economica. Il diritto all’unità familiare, ha affermato la Corte d’Appello, non aveva carattere assoluto, potendo il legislatore prevedere delle limitazioni e che diversamente interpretando il citato art. 31, si poteva produrre il risultato di stabili ed anomale modalità di regolarizzazione di famiglie di stranieri illegalmente presenti nel territorio nazionale, mediante una forma di strumentalizzazione e non di tutela dell’infanzia.
3. Avverso detto decreto A.M. ricorre con atto affidato ad un unico motivo.
4. La Procura intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello interpretato la norma suddetta come eccezionale e applicabile ai soli casi di situazione di estremo pericolo per la salute psicofisica del minore; la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, l’art. 16.3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’art. 30 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di merito negato tutela all’unità familiare intesa come diritto primario sia nel diritto interno, che negli strumenti internazionali.
Si duole il ricorrente che la Corte di appello non avesse considerato che l’allontanamento del padre avrebbe comportato un innegabile nocumento per i minori che avrebbero visto sparire la figura paterna che sinora li aveva accuditi con attenzione ed affetto insieme alla madre e che era un punto di riferimento familiare costante, con conseguenti prevedibili gravi pregiudizi e ricadute inevitabili sull’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori, Quanto alle vicende giudiziarie a carico del ricorrente, la Corte aveva operato una sorta di automatismo in ragione dell’esistenza di una condanna per uno dei reati di cui all’art. 281 c.p.p., ed era assente nel provvedimento impugnato un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente e una motivazione articolata sulla condanna e sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo del richiedente.
1.1 Il motivo è fondato, nei limiti di cui in motivazione.
1.2 E’ utile osservare, come già è stato affermato da questa Corte, che i minori non sono espellibili “salvo il diritto di seguire il genitore o l’affidatario espulsi” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)) e che, conseguentemente, la valutazione prognostica prevista dal paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può essere fondata esclusivamente sul giudizio riguardante la configurabilità o l’assenza di effetti lesivi conseguenti all’allontanamento del minore dal territorio italiano unitamente ai genitori. Seguire il padre o la madre od entrambi è un diritto che non può, se non per effetto di una lettura, contra jus, dell’art. 19, comma 2 lett. a), citato, trasformarsi nella decisiva ratio decidendi dell’allontanamento coattivo del genitore che richiede un titolo di soggiorno, in quanto la tutela prevista nell’art. 31, comma 3, si fonda sull’opposto presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio ancorché soltanto a determinate condizioni, senza perdere la relazione genitoriale con il genitore cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno (cfr. Cass., 23 luglio 2020, n. 15658; Cass., 23 aprile 2021, n. 10849). La valutazione che il giudice di merito deve svolgere ha, dunque, ad oggetto l’accertamento del “grave disagio”, ovvero del pregiudizio sullo sviluppo psico-fisico subito dal minore a causa dell’allontanamento coattivo del genitore dal territorio italiano, valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare (cfr. Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21803).
Ne consegue da un lato che la valutazione relativa al radicamento del minore sul territorio italiano non può e non deve esaurire il giudizio prognostico risolvendosi altrimenti in una violazione del divieto di espulsione, ritenuto dal legislatore un corollario del preminente interesse del minore e dall’altro che tale aspetto può essere preso in esame soltanto come elemento integrativo concorrente alla formulazione della prognosi (positiva o negativa) di grave disagio psico-fisico per il minore (cfr. Cass., 22 luglio 2020, n. 15642).
1.3 Ora, premesso che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno affermato che i minori erano perfettamente inseriti nel territorio italiano, seguiti dalla madre (separata dal ricorrente), che era titolare di un reddito e munita di permesso di soggiorno, manca del tutto l’accertamento del nesso causale tra l’allontanamento della figura genitoriale priva del titolo di soggiorno, ovvero del padre, e la sussistenza degli allegati effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psicofisico dei minori (dei quali non viene nemmeno riportata l’età) dovuti a tale evento oltre a mancare un esame concreto della relazione padre-figli minori nel territorio italiano, unitamente a tutte le implicazioni che ne compongono la complessità (psicologiche, sociali, economiche, culturali etc.).
Del tutto avulse dal contesto normativo sono, dunque, per i principi sopra esposti, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale sulla non sussistenza dei gravi motivi, ricavata soltanto dalla prospettata situazione di indeterminabilità temporale della domanda di soggiorno da parte del ricorrente desunta soltanto dal fatto che lo stesso aveva dichiarato di essere venuto in Italia per assicurarsi un futuro migliore dal punto di vista economico, potendo svolgere attività lavorativa ed, infine, dalla circostanza che i minori erano perfettamente inseriti nel territorio italiano e potevano rimanerci con la madre. La valutazione svolta ha eluso l’insostituibile giudizio prognostico cui il giudice del merito è tenuto da svolgersi in relazione al genitore richiedente. Ne consegue che, nella specie, la mancanza di tale valutazione non può essere sostituita dagli indicatori che hanno condotto la Corte territoriale al rigetto della domanda, quali il radicamento dei figli in Italia in ragione della presenza della madre, con regolare permesso di soggiorno e titolare di un reddito di Euro 900,00 mensili, dal momento che si tratta di circostanze integrative o di completamento della prognosi relativa alla sussistenza del grave pregiudizio ma non sostitutive dell’indagine che pregiudizialmente va svolta.
2. In conclusione, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione; il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021