LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30096/2020 proposto da:
L.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Testini, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
e Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato per legge;
– resistente –
e nei confronti di:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
V.U.;
– intimati –
avverso il decreto della Corte di appello di ROMA n. 493/2020 pubblicato il 6 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, Sezione Minorenni, in parziale accoglimento del reclamo proposto da L.E. e da V.U., avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma del 13 gennaio 2020, ha parzialmente riformato il provvedimento impugnato, confermando, limitatamente a L.E., la revoca dell’autorizzazione concessa ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, di potere rimanere in Italia, insieme alle figlie minori L.L. e Lo., nate a ***** rispettivamente il ***** e il *****.
2. La Corte di appello ha affermato che l’uso di documenti falsi o contraffatti, emerso nel caso in esame con riferimento alla posizione del padre, era circostanza sufficiente per revocare il permesso di soggiorno e che un ulteriore elemento negativo valutabile era rappresentato dal fatto che L.E. era stato ripetutamente identificato con il nome Lu.Lu., nato in *****, che nel ***** aveva contratto matrimonio con tale N.V..
3. I giudici di secondo grado hanno poi osservato che il Tribunale per i minorenni aveva errato a non prendere in considerazione l’interesse dei minori e, procedendo al necessario bilanciamento tra l’interesse delle minori e l’interesse a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, hanno concluso, alla luce degli elementi fattuali acquisiti nel giudizio e della mancata allegazione di una situazione di grave pregiudizio per le bambine, la preminenza delle esigenze di legalità e sicurezza.
4. La Corte ha, infine, revocato il decreto emesso nei confronti della madre perché a carico della stessa l’Ufficio Immigrazione nulla aveva segnalato e dagli atti non emergevano elementi oggettivi da cui potesse desumersi che la stessa fosse complice o connivente con il marito, né erano emersi elementi a suo carico che potessero comportare la revoca dell’autorizzazione già concessa, che andava, quindi, ripristinata.
5. Avverso detto decreto ricorre L.E. con atto affidato ad un motivo.
6. Le parti intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, dell’art. 19 e dell’art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte d’appello travisato i concetti di “gravi motivi” e di “attività del familiare incompatibili con la permanenza in Italia”, non avendo considerato il primario interesse delle figlie minori, né il grave pregiudizio che sarebbe derivato alle stesse in caso di allontanamento forzato del loro padre; era assente, inoltre, una specifica motivazione che ne imponeva la permanenza in Italia, piuttosto che il trasferimento in Albania e la questione riguardanti le vicende penali del padre integravano un mero argomento di contorno privo di valenza decisionale.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve premettersi che, in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, la tutela prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.
Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, chiarisce che la valutazione da svolgere ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano e il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In particolare, la norma prevede che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.
1.3 Il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 7 settembre 2015, n. 17739; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29795; Cass., 3 marzo 2020, n. 5938).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, precisato che la condanna per uno dei reati considerati ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Cass., Sez. U., 12 giugno 2019, n. 15750).
Anche di recente questa Corte ha ribadito che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa e che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori (Cass., 16 gennaio 2020, n. 773, pure richiamata dalla Corte territoriale).
1.4 Alla luce dei principi richiamati va osservato che la Corte territoriale ha effettuato in concreto il giudizio di bilanciamento tra il preminente interesse delle minori a non subire il pregiudizio configurato dall’art. 31 nell’ipotesi di allontanamento del padre e l’interesse pubblicistico sotteso alla valutazione degli illeciti riscontrati, non mancando di sottolineare la rilevante presenza dell’altro genitore (in seguito alla revoca del decreto reclamato nei confronti della madre). I giudici di secondo grado hanno, dunque, operato una effettiva valutazione prognostica degli effetti dell’allontanamento del padre dalle figlie minori focalizzando l’attenzione proprio sulle esigenze esistenziali ed educative delle due figlie minori, tenuto conto dell’età e del loro radicamento in Italia. Deve, pertanto, escludersi che la valutazione comparativa sia mancata, con l’ulteriore corollario che il merito della stessa e il giudizio finale sono insindacabili in questa sede, una volta eseguiti secondo le modalità indicate dalle Sezioni Unite, sopra illustrate.
1.5 Per contro, il ricorrente ha dedotto, in modo estremamente generico, il pregiudizio che le minori potrebbero subire dall’allontanamento paterno o dallo sradicamento dal contesto nazionale, senza allegare specifici elementi anche in relazione alla situazione reddituale.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021