LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10847/2020 proposto da:
S.S., e S.J., rappresentati e difesi dall’Avv. Flavio Grande, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrenti –
e Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di BOLOGNA n. 294/2019 pubblicato il 6 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con decreto del 6 ottobre 2019, la Corte di appello di Bologna, Sezione Minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da S.S. e S.J., avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna dell’11 aprile 2019, che aveva respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, di potere rimanere in Italia, insieme al figlio minore S.K., nato a *****.
2. La Corte di appello, pur considerando la tenera età del minore (che non aveva ancora compiuto un anno), ha condiviso la valutazione del Tribunale per i minorenni, sulla carenza di esigenze, ritenute necessariamente temporanee, di tutela del minore, costituite dalla presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico e ha affermato che mancava il pericolo di un pregiudizio derivante dallo sradicamento dall’ambiente in cui era cresciuto, stante la sua breve presenza sul territorio italiano, così che si doveva ritenere che le sue esigenze di accudimento avrebbero potuto essere garantite da entrambi i genitori, nel caso di rientro di tutto il nucleo familiare in Albania.
3. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, precisato che, nel caso in esame, emergeva soltanto l’esigenza dei genitori di regolarizzare la loro permanenza in Italia, il che non rilevava ai fini dell’art. 31 e che il corretto bilanciamento degli interessi richiesto dalla norma imponeva di privilegiare l’interesse dello Stato a non consentire la permanenza nel territorio italiano di soggetti non regolarmente soggiornanti.
4. Avverso detto decreto ricorrono S.S. e S.J. con atto affidato a cinque motivi.
5. La Procura intimata non ha svolto difese.
6. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non avendo la Corte territoriale tenuto conto dell’età del minore, pur considerando che il minore non aveva ancora compiuto un anno, ed avendo piuttosto dato rilievo al tempo di permanenza del minore sul territorio nazionale.
2. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero di “come” la Corte territoriale avesse tenuto conto dell’età del minore, circostanza che integrava il vizio di motivazione per violazione del cosiddetto minimo costituzionale.
3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la Corte territoriale indicato gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento, rendendo così possibile il controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.
4. Con il quarto motivo si lamenta si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7 e la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, avendo la Corte di appello centrato la motivazione sui precedenti di uno dei genitori in materia di norme sull’immigrazione, sui precedenti penali dello stesso genitore e sulla consapevolezza o meno che tale genitore avesse della rilevanza della propria situazione di irregolarità e delle condanne penali subite.
5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21799/2010, poi ripreso dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 4197/2018, che non postula l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma afferma che doveva essere valorizzata l’importanza della tutela dell’interesse del minore e della sua vita familiare.
6. I motivi, che vanno trattati unitariamente perché logicamente connessi, sono inammissibili perché non puntualmente centrati sulle rationes decidendi della pronuncia impugnata.
6.1 Deve premettersi che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799).
Le Sezioni Unite richiamate impongono al giudice del merito di svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o indagini tecniche, conduca a comprendere se l’allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell’ipotesi in cui al rigetto della domanda debba conseguire anche l’allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall’habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possa produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell’età del minore stesso.
Sempre le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando la questione della conformazione del giudizio di bilanciamento con interessi di rilievo pubblicistici, hanno statuito che “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15750). Questa Corte, inoltre, ha di recente affermato che “il procedimento da seguire per applicare correttamente il principio di diritto esposto nelle sezioni unite che indicano il metodo, il contenuto e il risultato dell’indagine da svolgere è il seguente: è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all’allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all’esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psicofisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento” e che “Si tratta di un giudizio che non può fondarsi su considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, ma deve fondarsi su una rigorosa operazione di bilanciamento che conduca, nel caso concreto, in considerazione della peculiare situazione del genitore o dei genitori, a ritenere che l’interesse del minore pur prioritario nella considerazione della norma, possa essere recessivo, non avendo, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte EDU, sull’interpretazione dell’art. 8, carattere assoluto” (Cass., 23 aprile 2021, n. 10849; Cass., 23 luglio 2020, n. 15658).
6.2 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte d’appello, con un iter argomentativo che non è stato specificamente censurato dai ricorrenti, ha considerato che era carente l’indicazione delle esigenze di tutela del minore, e che non poteva ritenersi sussistente il pericolo di un pregiudizio effettivo derivante dallo sradicamento dello stesso dall’ambiente in cui era cresciuto, attesa la limitata presenza sul territorio italiano.
A fronte di questa ratio i ricorrenti non hanno allegato la sussistenza di uno grave disagio psichico e fisico del minore, ovvero elementi specifici atti a comprovare che il rimpatrio sarebbe stato pregiudizievole per lo stesso, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica indicazione del pericolo di disgregazione familiare e della necessità di entrambe le figure genitoriali (Cass., 16 gennaio 2020, n. 773). Ne’ è stata adeguatamente censurata la ratio relativa alla pericolosità del genitore derivante dall’irregolarità del soggiorno in relazione al giudizio di bilanciamento cui sarebbe stata tenuta la Corte d’Appello.
7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese; non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato trattandosi di processo esente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021