Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40310 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21923-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CRAB HOLDING S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati TOTI S. MUSUMECI, STEFANO ALTARA e EVA DESANA, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 2/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva parzialmente accolto (unicamente in merito alla compensazione delle spese di lite) l’appello erariale avverso la sentenza n. 518/3/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da Crab Holding S.p.A. avverso avviso di accertamento IVA 2007;

la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie.

CONSIDERATO

che:

1.1. la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6;

1.2. l’Agenzia delle entrate ha inoltre depositato memoria a conferma dell’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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