Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40311 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36999-2019 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO BACCO;

– ricorrente –

contro

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SIVIGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello di F.N. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato intercorso tra il predetto e T.N., titolare della ditta individuale T. Bus, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall’11.7.2005 ed ha ordinato alla parte datoriale di riammettere in servizio il lavoratore e di corrispondergli una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata sul rilievo che il relativo ricorso fosse nato in forma analogica e successivamente trasformato in formato PDF, anziché avere forma nativa digitale, ritenendo non indicata e non sussistente alcuna disposizione volta a comminare la nullità per violazione delle suddette regole tecniche e, comunque, esclusa la nullità dal raggiungimento dello scopo, come comprovato dalla costituzione dell’appellato.

3. Nel merito, ha ritenuto che, in relazione ai contratti a termini conclusi tra le parti dal 2005 al 2009, il datore di lavoro non avesse fornito alcuna prova della indicazione per iscritto delle ragioni di apposizione del termine e che ciò era sufficiente a determinate l’illegittimità del termine e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla conclusione del primo contratto (“per il contratto dell’11 luglio 2005 e per quelli successivi, fino al 2009, il datore di lavoro non ha fornito alcun testo scritto contenente l’indicazione delle ragioni dell’apposizione del termine, il che è quanto basta per farne discendere l’inefficacia”, pag. 6 della sentenza d’appello). Ha aggiunto che dalla lettura dei contratti conclusi dal 2010 in poi, prodotti in causa, emergeva come il richiamo al CCNL fosse assolutamente generico e del tutto avulso dalla clausola appositiva del termine.

4. Avverso tale sentenza T.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. F.N. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione al provvedimento del 16.4.2014 attuativo dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. mod., art. 34, comma 1, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si assume che il ricorso in appello doveva essere costituito da atto nativo digitale poi trasformato in file formato PDF e che, invece, lo stesso, in quanto redatto in forma cartacea, come tale depositato in cancelleria, poi trasformato in PDF e in questo formato nuovamente depositato nel fascicolo telematico, da cui è stato estratto per la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, dovesse considerarsi inesistente o insanabilmente nullo, in quanto non rispettoso delle specifiche tecniche di cui al citato provvedimento del 16.4.2014, senza possibilità di sanatoria per effetto dalla costituzione in giudizio della parte appellata.

7. Col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1, 2 e 3 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e vizio di motivazione.

8. Si censura la decisione d’appello sostenendo che il datore di lavoro ha pienamente assolto all’onere di prova della forma scritta delle ragioni giustificatrici della apposizione del termine, potendo queste risultare anche dal rinvio fatto dal contratto individuale al contratto collettivo o ad altri testi scritti accessibili alle parti. Nel caso di specie, essendo il CCNL accessibile al lavoratore, questi era in condizione di conoscere le ragioni della propria assunzione a termine.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la violazione in sé delle “specifiche tecniche di cui al provvedimento 16 aprile 2014 emanato in attuazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34 comma 1”, non è sanzionata da nullità comminata dalla legge (art. 156 c.p.c., comma 1), né il vizio dedotto comporta la mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, cit.).

10. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha ritenuto non assolto l’onere di prova della specificazione per iscritto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, a causa della mancata produzione in giudizio dei contratti risalenti agli anni dal 2005 al 2009 e quindi della impossibilità di verificare il contenuto delle causali e il relativo grado di specificazione, là dove parte ricorrente censura la decisione di secondo grado assumendo l’idoneità, ai fini del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della descrizione della causale del contratto a termine in maniera indiretta, mediante rinvio a quanto previsto dal CCNL applicato.

11. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto.

12. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Pietro Siviglia, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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