Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40317 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14416-2020 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 30, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MAMMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PERRONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIALE DI COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 991/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da C.T. avverso la sentenza del Tribunale di Paola che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate nel periodo 15 maggio 2006/31 dicembre 2008 per lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore amministrativo del Presidio Ospedaliero San Francesco di Paola;

2. l’Azienda aveva resistito alla domanda asserendo che al C. era stata assegnata, non la direzione amministrativa di una struttura complessa, bensì la titolarità di una posizione organizzativa, in relazione alla quale il dipendente aveva ricevuto la corrispondente indennità;

3. la Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda processuale ed evidenziato che in appello il C. aveva insistito sulla natura di struttura complessa del Presidio Ospedaliero, negata invece dal tribunale, ha ritenuto dirimente per respingere la domanda il richiamo al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 ed ha sottolineato che in ogni Azienda Sanitaria esiste un solo Direttore Amministrativo, sicché non era possibile neppure ipotizzare una direzione amministrativa del presidio ospedaliero di Paola;

4. ha aggiunto che, anche a voler interpretare il ricorso come riferibile allo svolgimento di “generiche mansioni dirigenziali amministrative”, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento per la totale carenza di allegazioni in merito all’esistenza e alla vacanza di una posizione dirigenziale nel ruolo organico del personale amministrativo del presidio;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.T. sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, rimasta intimata;

6.1a proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c. e addebita alla Corte territoriale di avere fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio in relazione alla quale non era stato provocato il contraddittorio;

1.1. aggiunge il ricorrente che l’Azienda Sanitaria, costituitasi tardivamente in giudizio, non aveva mai allegato l’inesistenza della posizione dirigenziale presso il Presidio Ospedaliero e contesta, poi, l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, circa l’assenza di prova della vacanza, perché al contrario la stessa documentazione formata dall’azienda, ed in particolare l’ordine di servizio con il quale l’incarico era stato conferito, dimostrava l’assegnazione delle funzioni dirigenziali;

1.2. infine denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice d’appello si sarebbe sostituito alla parte nel rilievo di un’eccezione che l’Azienda non aveva mai sollevato;

2. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 2, perché è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo;

2.1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (Cass. 513/2019);

2.2. parimenti insussistente è la denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c. perché l’obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio si riferisce solo alle questioni di fatto, o di diritto misto a fatto, suscettibili di dar luogo ad uno sviluppo processuale in quanto richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti, sicché detto obbligo non può certo essere ravvisato in relazione alla fondatezza in iure della domanda o alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, espressa con riferimento al thema decidendum indicato dalle parti (Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 16504/2017);

2.3. l’assunto del ricorrente, secondo cui il giudice sarebbe tenuto a provocare il contraddittorio ogniqualvolta intendesse fondare la decisione su un’argomentazione diversa da quella prospettata dalle parti, non considera che il principio di cui all’art. 101 c.p.c. va coordinato con le disposizioni del codice di rito che disciplinano i poteri del giudice e che riservano a quest’ultimo, nel rispetto del limite posto dall’art. 112 c.p.c., la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle prove addotte dalle parti;

2.4. infine è parimenti consolidato l’orientamento alla stregua del quale il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui lo stesso non può essere invocato in relazione alla qualificazione giuridica, ad espressioni definitorie, a circostanze implicanti un’attività di giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 5929/2015 e Cass. 17171/2012);

2.5. non sussistono, pertanto, i denunciati errores in procedendo perché la Corte territoriale correttamente ha respinto la domanda innanzitutto per ragioni giuridiche ostative (il ruolo del direttore amministrativo è delineato dal D.Lgs. n. 502 del 1992) e rilevando, inoltre, che non era stata fornita la prova dell’avvenuta istituzione nel ruolo organico del presidio ospedaliero di Paola di un posto di dirigente di struttura complessa con competenze di carattere amministrativo;

2.6. quanto a quest’ultimo aspetto il ricorso è inammissibile perché non deduce alcuna violazione di legge e censura l’accertamento di fatto riservato al giudice del merito;

3. non occorre provvedere sulle spese perché l’Azienda Sanitaria è rimasta intimata;

4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma, del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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