LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23283 – 2020 R.G. proposto da:
P.L., – c.f. ***** – PA.LU. – c.f. ***** –
(entrambi quali eredi di P.M.A.), P. s.r.l. –
c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, P.G. – c.f. ***** – PA.DI. – c.f.
***** – STUDIO 19 s.r.l. – c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Toledo, n. 256, presso lo studio dell’avvocato Paolo Parlato che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrenti –
contro
PACIOTTI s.p.a. – c.f. ***** – (incorporante la “Cespa” s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Macerata, alla via dei Velini, n. 245, presso lo studio dell’avvocato professor Ubaldo Perfetti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 107/2020 della Corte d’Appello di Ancona;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con separati atti, in data 4.9.2003 ed 8.9.2003, P.M.A., P.G. e la ” P.” s.r.l. nonché Pa.Di. e la “Studio 19” s.r.l. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Macerata la “Cespa” s.r.l..
Esponevano che in data 26.7.2002 P.G. e M.A. nonché Pa.Di. avevano siglato con la s.r.l. convenuta un accordo preliminare, in virtù del quale quest’ultima si era obbligata alla stipula, con essi attori e con le società che avrebbero costituito, di contratti di agenzia, alla cui stregua essi istanti e le società costituende avrebbero rappresentato, limitatamente ai territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, la “Cespa” per i marchi di calzature “Cesare Paciotti”, “4US” e “Cesare P”.
Esponevano che successivamente la convenuta aveva con raccomandata comunicato ad essi attori che non intendeva far luogo alla stipulazione dei contratti di agenzia, assumendo che fossero venuti meno i presupposti per una proficua collaborazione.
Chiedevano pronunciarsi la risoluzione per inadempimento della convenuta dell’accordo preliminare in data 26.7.2002 e condannarsi controparte al risarcimento dei danni tutti cagionati.
2. Si costituiva in ambedue i giudizi la “Cespa” s.r.l..
Instava per il rigetto della domanda.
3. Riuniti i giudizi, all’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 127 del 21.6.2013 il tribunale rigettava le domande degli attori e ne pronunciava condanna alle spese di lite.
4. Proponevano appello P.L. e Pa.Lu. (in qualità di eredi di P.M.A.), P.G. e la ” P.” s.r.l. nonché Pa.Di. e la “Studio 19” s.r.l..
Resisteva la “Cespa” s.r.l..
5. Con sentenza n. 107/2020 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado.
Evidenziava la corte che alla stregua delle risultanze dell’istruzione probatoria espletata in prime cure nessun accordo preliminare o definitivo poteva reputarsi dalle parti concluso.
Evidenziava in particolare che le trattative erano naufragate in dipendenza dell’indisponibilità della società appellata ad accettare le modifiche della propria proposta.
Evidenziava infine che gli appellanti non avevano invocato i pretesi danni in virtù di un’eventuale responsabilità precontrattuale dell’appellata.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.L. e Pa.Lu. (in qualità di eredi di P.M.A.), P.G. e la ” P.” s.r.l., Pa.Di. e la “Studio 19” s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La “Paciotti” s.p.a. (incorporante la “Cespa” s.r.l.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore – con distrazione – delle spese.
7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
8. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
9. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 i vizi di motivazione per omessa valutazione delle prove e dei fatti non contestati, il cattivo uso del potere di prudente apprezzamento.
Deducono che la Corte di Ancona ha travisato e, comunque, ha esaminato solo parzialmente le risultanze istruttorie, segnatamente le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
10. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.
Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.
11. I ricorrenti hanno espressamente qualificato l’esperito – unico – motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Del resto, da un canto, questa Corte spiega che il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno di un contratto, implicando un mero accertamento “di fatto”, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 27.9.2006, n. 21019), recte, a fronte del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da motivazione non inficiata da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Del resto, d’altro canto, i ricorrenti, con l’esperito mezzo, senza dubbio sollecitano questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” cui – in punto di asserita conclusione dell’accordo preliminare con la “Cespa” – la Corte d’Appello di Ancona ha fatto luogo (“dalla lettura dell’intera prova la suddetta Corte territoriale avrebbe potuto avvedersi che certamente tra le parti era stato siglato un accordo contrattuale che era definito nei suoi esatti limiti determinativi (…)”: così ricorso, pag. 17).
12. Su tale scorta si rileva e si reputa quanto segue.
Il giudizio di appello ha avuto inizio con atto di citazione notificato il 23.9.2013 (cfr. ricorso, pag. 7).
Il secondo dictum ha integralmente confermato il primo dictum.
Si applica conseguentemente ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).
13. Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
Viceversa, i ricorrenti hanno rappresentato che il primo giudice aveva affermato che “non era possibile conferire alcuna vincolatività all’impegno assunto dalla convenuta ma solo “un segmento qualificabile come una tappa (…) inserito all’interno di un percorso negoziale ancora da compiersi”” (così ricorso, pag. 6, ove è riprodotto testualmente il trascritto passaggio della motivazione del primo dictum).
14. In ogni caso si rileva e si reputa ulteriormente quanto segue.
E’ da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.
Ed invero, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – così come si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Altresì, la corte di merito ha puntualizzato che “deve ritenersi che gli appellanti stiano utilizzando le due proposte contrattuali preventivamente sottoscritte dalla Paciotti, proposte sulle quali non si era formato alcun accordo a causa delle controproposte avanzate ma non accettate” (così sentenza d’appello, pag. 8).
15. In pari tempo, i ricorrenti si dolgono per l’asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie (“l’omessa valutazione della prova offerta, qualora diversamente e più correttamente esaminata, avrebbe, invece, dovuto produrre la certezza della sussistenza di un reciproco vincolo contrattuale (…)”: così ricorso, pag. 19).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; cfr., altresì, Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).
16. Per altro verso, l’iter motivazionale che sorregge il dictum del giudice del merito, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.
E, ben vero, a fronte del rilievo di cui alla memoria dei ricorrenti, secondo cui “appare evidente che la Corte di Appello di Ancona abbia violato la regola generale di cui all’art. 115 c.p.c. in riferimento a quanto indicato nell’art. 116 c.p.c.” (così memoria, pag. 5), si impone la seguente duplice notazione.
17. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
18. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
19. Una notazione aggiuntiva e finale è doverosa.
In memoria (cfr. pagg. 7 e 8) i ricorrenti hanno fatto riferimento ad un secondo motivo di ricorso, per il quale hanno addotto di riportarsi a quanto dedotto in ricorso.
E nondimeno – si ribadisce – i ricorrenti hanno in ricorso formulato un unico motivo (cfr. ricorso, pagg. 12 – 21), che non reca alcun riferimento, né in rubrica né nel testo, alla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337,1338 e 1375 c.c..
20. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Ubaldo Perfetti, difensore della s.p.a. controricorrente, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione segue come da dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, P.L. e Pa.Lu., P.G. e la ” P.” s.r.l., Pa.Di. e la “Studio 19” s.r.l., a rimborsare all’avvocato Ubaldo Perfetti, difensore anticipatario della controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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