LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1754/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
GMF GRANDI MAGAZZINI FIORONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Massimo ANTONINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio legale del predetto difensore (Studio CHIOMENTI);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/02/2017 della Commissione tributaria regionale dell’UMBRIA, depositata il 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi dovuti a seguito di utilizzo in compensazione da parte della società contribuente di un credito risultante da precedente annualità d’imposta in relazione alla quale la stessa aveva presentato una tardiva dichiarazione IVA, come emerso a seguito di controllo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis relativa all’anno d’imposta 2011, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo che in presenza di “plurime interlocuzioni formali con la parte che, rispondendo ad inviti, forniva dati ed informazioni supplementari”, non potesse attivarsi la procedura del controllo automatizzato della dichiarazione;
– avverso tale statuizione l’agenzia fiscale proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimata con controricorso; entrambe le parti depositavano memorie;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., regolarmente costituito il contraddittorio, all’adunanza del 17/04/2019, questa Corte, preso atto dell’istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 13073 del 2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo;
– sulla rinnovata proposta del relatore, a seguito della presa d’atto della mancata adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui al citato D.L., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 30, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, e art. 2, comma 7, la difesa erariale censura la tesi dei giudici di appello secondo cui le interlocuzioni formali intercorse tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente escludessero il ricorso alla procedura di controllo formale della dichiarazione.
2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.
3. Tale ultimo motivo, il cui esame è logicamente preliminare, è infondato e va rigettato atteso che la statuizione impugnata presenta una chiara (ancorché errata, per come si dirà) ratio decidendi, la cui contraddittorietà non può trarsi, come invece sostiene la ricorrente, dalle ragioni addotte dalla CTR per compensare le spese processuali.
4. E’ invece fondato e merita accoglimento il primo motivo di ricorso, mentre vanno rigettate le eccezioni della controricorrente di inammissibilità dello stesso, avendo la ricorrente dedotto correttamente ed in maniera specifica violazioni di norme sostanziali congruenti alla fattispecie oggetto di giudizio.
5. Venendo al merito, occorre premettere che sono fatti pacifici tra le parti che nel caso di specie l’Agenzia delle entrate aveva attivato la procedura di controllo automatizzato della dichiarazione IVA della società contribuente per l’anno d’imposta 2011 in cui quest’ultima aveva portato in detrazione un credito d’imposta dell’anno 2010 risultante da dichiarazione omessa, in quanto presentata tardivamente (novantatre giorni dopo la scadenza); che prima di emettere la cartella di pagamento, l’agenzia fiscale aveva notificato alla società contribuente una prima comunicazione di irregolarità, quindi una comunicazione in cui riconosceva la spettanza del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2010 e, quindi, un avviso bonario con cui escludeva la sussistenza di carichi pendenti che pure in precedenza risultavano a carico della contribuente; che, all’esito di tali attività, aveva proceduto all’iscrizione a ruolo soltanto delle sanzioni e degli interessi dovuti per l’indebita utilizzazione della compensazione di un credito d’imposta risultante da dichiarazione omessa.
6. Ciò posto, pare evidente l’erroneità in diritto della tesi sostenuta dalla CTR, posto che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis non richiede di regola, ma neppure esclude, la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, che è addirittura doverosa nei casi – tra cui non è però ricompreso quello in esame – in cui “la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1711 del 24/01/2018, Rv. 646922 – 01).
6.1. In ogni caso, se, come questa Corte insegna, “non è motivo di nullità della cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis l’omessa comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatici disposti sulle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sui redditi o di quella sul valore aggiunto” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25294 del 25/10/2017, Rv. 645983 – 01), a maggior ragione non può esserla a seguito di interlocuzione comunque avviata dall’amministrazione finanziaria con il contribuente, peraltro nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dallo Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5).
6.2. Con riferimento al caso di specie va ricordato che il Supremo consesso di questa Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016, ha affermato (par. 5.1) che “L’Amministrazione finanziaria (Circ. 21/E del 25 giugno 2013), come si è visto, riconosce che, se l’interessato ritiene che il credito non dichiarato sia fondatamente ed effettivamente spettante, possa attestarne l’esistenza, mediante la produzione d’idonea documentazione (registri IVA e relative liquidazioni; dichiarazione cartacea per l’annualità omessa; fatture e documenti inerenti e/o equipollenti). Sicché la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito nel contraddittorio col fisco pone il contribuente in condizione equivalente a quella nella quale si sarebbe trovato se avesse correttamente presentato la dichiarazione. Ciò fa sì che, qualora si riscontri l’esistenza contabile e l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, possa scomputare direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in esito al controllo automatizzato di cui all’art. 54-bis del decreto IVA”. Attività, questa, che nella fase amministrativa non può che essere effettuata se non a seguito di interlocuzione dell’amministrazione fiscale con il contribuente.
7. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite dalla statuizione erroneamente adottata dalla CTR con la sentenza impugnata, ed in particolare sulla debenza, da parte del contribuente, delle sanzioni e degli interessi dovuti su un credito legittimamente portato in compensazione (al riguardo v. Cass. N. 25288 del 2019, in motivazione).
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021