LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2144/2017 proposto da:
P.R., L.M., elettivamente domiciliate in ROMA, C/O STUDIO LEGALE LIOI MIRENGHI ORLANDO E VITI, VIALE BRUNO BUOZZI n. 32, presso lo studio dell’avvocato MAURO FONZO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO ANGELI;
– ricorrenti –
contro
P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 455/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. P.I., quale erede di P.F. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Perugia L.M. e P.R., quali eredi di P.A., chiedendo l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata del 19 settembre 1986, con conseguente dichiarazione dell’accertamento dell’acquisto dei beni di cui alla detta scrittura. In via subordinata o alternativa, qualora la scrittura fosse intesa come avente efficacia obbligatoria, chiedeva pronuncia ex art. 2932 c.c., in luogo del contratto definitivo non concluso. In via ulteriormente subordinata chiedeva l’accertamento dell’acquisto per usucapione ventennale dei medesimi beni.
2. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda, in accoglimento dell’eccezione di giudicato sollevata dai convenuti.
3. L’attrice proponeva appello.
4. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’impugnazione. In particolare, il giudice del gravame evidenziava la non rilevanza del giudicato sostanziale formatosi nel precedente giudizio con il quale la scrittura privata in oggetto era stata dichiarata nulla per la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario avente titolo ai sensi e per gli effetti della L. n. 15 del 1968, art. 4, attestante che l’opera era iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 (L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2). Infatti, ai sensi del medesimo art. 40 cit., successivo comma 3, gli atti nulli potevano essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo redatto nella stessa forma del precedente con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Pertanto, il giudicato sulla nullità dell’atto traslativo non poteva precludere la conferma, non potendo coprire i fatti successivi alla data alla quale il giudicato si riferiva.
La conferma con atto successivo di natura negoziale ben poteva essere oggetto di una domanda di accertamento nel caso di contestazione.
Sulla domanda di usucapione non si era formato alcun giudicato perché il Tribunale non si era pronunciato in merito. Il fatto che la P. non avesse fatto valere con l’appello l’omessa pronuncia sulla domanda non poteva far ritenere come intervenuta una pronuncia di rigetto che in effetti non c’era stata, sicché la parte poteva riproporre la domanda non decisa in altro autonomo giudizio.
Nel merito le domande dell’appellante erano fondate. In primo luogo, doveva affermarsi l’autenticità delle sottoscrizioni, ex art. 2652 c.c., n. 3, nonché l’accertamento della validità dell’atto traslativo di cui alla scrittura privata del 19 settembre 1986 a seguito della conferma della L. n. 47 del 1985, ex art. 40, comma 3. La domanda proposta in via subordinata ex art. 2932 c.c., invece era preclusa dal giudicato con il quale il contratto era stato qualificato come di immediato trasferimento dei beni.
L’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 1986, infatti, non era contestata e, in ogni caso, la domanda di accertamento della validità di detta scrittura doveva ritenersi fondata, ricorrendo entrambi i requisiti per la validità della conferma ovvero che la stessa era redatta nella stessa forma del precedente atto traslativo nullo e che ad essa era allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui mancanza aveva comportato la nullità dell’atto di trasferimento. Secondo la Corte d’Appello, infatti, l’atto di citazione era una scrittura privata che documentava l’atto traslativo nullo, e che poteva validamente contenere la conferma di detto atto, atteso che era stata sottoscritta dalla parte personalmente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo al fatto che la costruzione non era iniziata successivamente al 1 settembre 1967 poteva provenire anche dall’altra parte acquirente e non necessariamente dal proprietario. La domanda, pertanto, doveva essere accolta, rimanendo assorbito l’esame della domanda subordinata di usucapione.
5. L.M. e P.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.
6. P.I. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c., in relazione al principio di giudicato sostanziale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ingiusta liquidazione delle spese di lite.
Le ricorrenti pongono l’accento sulla differenza tra giudicato sostanziale e quello formale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Ciò premesso, evidenziano che la Corte d’Appello di Perugia aveva già esaminato e risolto in un precedente processo il medesimo thema decidendum respingendo l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia con pronuncia poi confermata con la sentenza della Corte di Cassazione n. 2565 del 2011 riportata per intero nel ricorso, unitamente alla sentenza di appello.
Secondo le ricorrenti si era formato il giudicato tra le parti rispetto alla dichiarazione di nullità L. n. 47 del 1985, ex art. 40, della scrittura privata del 19 settembre 1986. Detta scrittura, nonostante fosse stata dichiarata nulla in via definitiva, veniva posta a fondamento del secondo atto di citazione con il quale le attrici chiedevano al Tribunale di Foligno di accertarne la validità. Il giudizio ha avuto pertanto la stessa causa petendi e lo stesso petitum di quello passato in giudicato.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione falsa applicazione di norme di diritto artt. 183,184,189 c.p.c., ovvero ex art. 345 c.p.c., art. 163 c.p.c., artt. 214 c.p.c. e segg., artt. 1322,1350,2702 c.c..
Le ricorrenti richiamano le preclusioni di cui alle norme citate in rubrica e sostengono che la Corte d’Appello abbia, in sostanza, aggirato le decadenze maturate nel primo giudizio nel quale non era stata prodotta la dichiarazione sostitutiva. Peraltro, la Corte d’Appello ha qualificato il secondo atto di citazione come fonte negoziale tra le parti, sostituendosi all’altro contraente che con il giudicato aveva ottenuto la dichiarazione di nullità della scrittura privata del 1986, collegando la dichiarazione sostitutiva non alla scrittura privata del 19 settembre 1986 bensì all’atto di citazione. L’atto processuale non può sostituire l’art. 1350 c.p.c., che richiede sotto pena di nullità l’atto scritto. Pertanto, la citazione non può essere confusa con la scrittura privata.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 99 c.p.c..
Nella domanda si fa riferimento alla scrittura privata del 19 settembre 1986, giammai nell’atto di citazione si chiede il riconoscimento dello stesso come scrittura privata, quanto piuttosto di accertare e dichiarare, previo accertamento giudiziale delle sottoscrizioni contenute nella scrittura privata del 19 settembre del 1986, ex art. 2652 c.c., n. 3, l’avvenuto trasferimento della proprietà.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 3 art. e 1423 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed ingiusta liquidazione delle spese di lite.
La Corte d’Appello avrebbe operato un’inammissibile convalida di un contratto nullo, non potendosi attribuire rilevanza a sopravvenienze fattuali se non nelle tassative ipotesi di convalida cui fa riferimento l’art. 1423 c.c..
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso dell’attrice ha sancito che la mancata produzione dell’attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta solo il 22 luglio 2008, non era giustificabile e doveva, pertanto, ritenersi preclusa.
In tale occasione la Cassazione ha chiarito che la sussistenza di una tale facoltà in deroga al principio delle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti si sarebbe potuta validamente spiegare solo ai fini e per gli effetti dell’art. 2932 c.c..
Infatti, l’ordinamento pone stringenti limiti legali all’ammissibilità della convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c., per cui un tale accertamento giudiziale ex post non è legittimo.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: principio della completezza, coerenza e logicità della pronuncia.
Le ricorrenti citano un passo della sentenza (pagina 4 rigo 16) nel quale si fa riferimento ad un altro giudizio e lamentano l’impossibilità di operare un controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice. Inoltre, la sentenza impugnata richiamerebbe una sentenza di legittimità in modo illogico e inconferente in quanto avente ad oggetto una domanda proposta ex art. 2932 c.c..
La Corte d’Appello di Perugia sarebbe incorsa in un evidente travisamento della fattispecie come omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla nullità della scrittura privata non suscettibile di valutazione, essendosi sul punto formato il giudicato preclusivo.
6. Preliminarmente deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso.
Le ricorrenti, infatti, non hanno depositato la relata di notifica della sentenza impugnata al fine di permettere a questa Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La suddetta relata, inoltre, non è presente nel fascicolo di ufficio e non è stata prodotta dalla controparte.
Deve, pertanto farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327, procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (ex plurimis Sez. 6, Ord. n. 15832 del 2021, Sez. 5, Sent. n. 1295 del 2018, Sez. U., Sent. n. 10648 del 2017).
7. La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.100 più Euro 200 per esborsi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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