Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40326 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2729/2017) proposto da:

C.M.L., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli, e domiciliata ex lege presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

L.L.M., (C.F.: *****);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 966/2016 (pubblicata il 22 settembre 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. L.L.M., sulla premessa che il 28 febbraio e il 31 maggio 2004 aveva stipulato con C.L. due contratti preliminari relativi all’acquisto di alcuni terreni siti in ***** senza che la promittente venditrice avesse poi inteso procedere alla conclusione dei contratti definitivi a seguito dell’invito a comparire dinanzi al notaio per la stipula dei relativi atti pubblici, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lanciano, la citata C.L. per sentir emettere nei suoi confronti sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., oltre alla condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva la convenuta instando per il rigetto della suddetta domanda e proponendo domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

L’adito Tribunale, con sentenza n. 6/2009, accoglieva la domanda principale, emanando l’invocata pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. e disponendo le conseguenti statuizioni relative alla trascrizione e alla condanna della convenuta alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello formulato dalla C. e nella costituzione dell’appellato (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 966/2016 (pubblicata il 22 settembre 2016), respingeva il gravame incidentale ed accoglieva parzialmente quello principale, rigettando la domanda del L. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo in adempimento del contratto preliminare stipulato il 31 maggio 2004, compensando per intero le spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte abruzzese, premesso che i due contratti preliminari (da ritenersi distinti e non riconducibili ad un’unica convenzione complessiva) non potevano ritenersi nulli per difetto di causa e che il contratto preliminare concluso in data 28 febbraio 2004 non era viziato, rilevava, invece, che quello stipulato il 31 maggio 2004 era stato sottoscritto dalla C. per effetto di dolo da parte del L. (che aveva subito per la relativa vicenda un procedimento penale, conclusosi con sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati per prescrizione in appello), per come desumibile dall’esito di un’apposita deposizione testimoniale riportata nella parte motiva della sentenza penale di appello a carico del L., il quale aveva appreso da quest’ultimo che la conclusione del contratto preliminare in questione aveva costituito il frutto di una sua condotta truffaldina.

3. Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la C.L.. L’intimato L.L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 2932,1460,1453 e 1455 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui l’aveva ritenuta inadempiente con riferimento al contratto preliminare del 28 febbraio 2004 sul presupposto che non aveva validamente allegato né provato che l’adempimento di detto contratto fosse stato solo offerto, essendo irrilevante la circostanza che il promissario acquirente volesse la stipulazione di un unico contratto, riguardante anche i beni oggetto del preliminare concluso il 31 maggio 2004.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la violazione degli artt. 91,92,96 e 132 c.p.c., assumendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con riferimento alla disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c., asserendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato il principio di causalità che regola la disciplina delle spese giudiziali.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., per aver la Corte di appello escluso che, nella fattispecie, risultassero sussistenti le condizioni per ritenere configurabile la responsabilità aggravata della controparte.

5. Con la quinta ed ultima censura la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 156 c.p.c., con la conseguente nullità dell’impugnata sentenza, per manifesta contraddittorietà tra la disposta compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio contenuta in motivazione e l’affermata compensazione delle spese del solo giudizio di appello nel dispositivo.

6. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e va, perciò, disatteso. Con esso, in effetti, sotto la formale deduzione di una violazione di legge, la ricorrente tende a contestare la motivazione della sentenza di appello sulla base di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.

Ma, diversamente da quanto dalla stessa prospettato, la Corte aquilana ha giustificato la sussistenza dell’inadempimento della ricorrente rispetto all’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dei fondi oggetto del primo preliminare, che ella aveva effettivamente e consapevolmente inteso vendere al L., il quale aveva già corrisposto il relativo prezzo quando aveva chiesto che venisse stipulato il definitivo.

Al riguardo la Corte di appello ha rilevato – sulla base di un’adeguata valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità – come la circostanza che il promissario acquirente intendesse procedere alla conclusione di un contratto definitivo che ricomprendesse anche i beni oggetto del preliminare del 31 maggio 2004 non esimeva la C. dall’obbligo di concludere il contratto definitivo relativo al primo preliminare avente un oggetto più limitato, non avendo allegato né provato che l’adempimento del contratto preliminare del 28 febbraio 2004 fosse stato anche solo offerto. Pertanto, il giudice di appello ha coerentemente evidenziato che – sulla base di tale svolgimento del rapporto tra le parti – non poteva discorrersi della presenza di una reciprocità di inadempimenti sulla scorta della sola proposta del L. di addivenire alla conclusione di un unico contratto definitivo con riguardo ad entrambi i preliminari, essendo rimasto accertato che il primo preliminare era stato validamente stipulato e che, quindi, la volontà della C. era stata liberamente resa e non era stata frutto di una condotta dolosa della controparte.

7. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono anch’essi infondati.

Ed invero la disposta compensazione totale delle spese giudiziali è stata sinteticamente ma comunque congruamente e legittimamente giustificata sul piano giuridico dalla Corte di appello sulla base dell’esito complessivo della lite, sul presupposto del solo parziale accoglimento dell’appello della C. e, quindi, per effetto della sua ritenuta infondatezza per il resto, con la parziale conferma della sentenza di primo grado. Del resto, in conformità al disposto dell’art. 92 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nel caso in esame, ovvero quello antecedente alla sostituzione disposta dalla L. n. 263 del 2005 (tenendo conto che il giudizio in questione era stato introdotto con atto di citazione notificato il 19 luglio 2004), oltre alla soccombenza reciproca, sarebbe stato sufficiente il concorso di giusti motivi (per l’appunto idoneamente rappresentati nella sentenza di appello) per giungere alla compensazione (parziale o per intero) delle spese tra le parti.

8. Il quarto motivo deve ritenersi impropriamente assorbito per effetto del rigetto dei logicamente preliminari due precedenti motivi (nel senso che solo in caso di loro ravvisata fondatezza sarebbe stato esaminabile per persistenza del relativo interesse alla decisione). Ciò, nondimeno, non si può non rilevare che la disposta compensazione delle spese non avrebbe potuto ovviamente condurre ad una condanna del L. al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., presupponendo essa la totale soccombenza della parte avversaria, come dalla citata norma sancito.

9. La quinta ed ultima censura si profila inammissibile.

Infatti, la divaricazione sulla regolazione delle spese tra quanto contenuto in motivazione (laddove, nella fattispecie che ci occupa, correttamente era stata disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per effetto della riforma parziale della sentenza di primo grado) e quanto riportato in dispositivo (nel quale risulta disposta la sola compensazione delle spese del giudizio di appello) costituisce, secondo l’ormai uniforme giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. SU n. 16415/2018 e Cass. n. 26236/2019), motivo di correggibilità della sentenza, essendo evidente che – con specifico riferimento alla sentenza qui impugnata – la mancata corrispondenza sul punto tra motivazione e dispositivo costituisce un mero errore materiale (che deve essere corretto dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza), costituendo principio pacifico (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 27606/2019 e Cass. n. 13356/2021) che, in caso di riforma parziale della sentenza di prime cure, il giudice di appello deve procedere a disciplinare le spese di entrambi i gradi di giudizio (così come correttamente evidenziato nella parte motiva della sentenza di cui trattasi), con ciò dovendosi ritenere una mera svista aver limitato – solo formalmente – in dispositivo la compensazione delle spese al giudizio di secondo grado.

10. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, senza che occorra adottare alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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