LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28748-2020 proposto da:
O.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ELENA VENERONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 6062/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis O.S., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese poiché, dopo esser stato costretto ad avere rapporti sessuali con la matrigna fin dall’età di 14 anni, era stato accusato dalla stessa, ingelositasi, di averla violentata. Il ricorrente dichiarava, dunque, di aver lasciato il suo paese, dopo aver accoltellato la matrigna, per timore della reazione del padre, il quale aveva minacciato di denunciarlo. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente né ha ritenuto che le attività svolte dallo stesso in Italia fossero indicative di un effettivo radicamento ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione O.S., svolgendo tre motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al solo fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
4. I motivi sono così rubricati: “1) Violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 5bis in relazione al dovere di cooperazione istruttoria del giudice. Violazione degli artt. 2,24 e 111 Cost.; 2) Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, artt. 2 e 3 CEDU; violazione dei parametri normativi relativi alla concessione della protezione sussidiaria. Motivazione apparente; 3) Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU. Motivazione apparente in relazione alla domanda residuale di protezione umanitaria”. Il ricorrente, illustrando unitariamente i tre mezzi, lamenta la mancata cooperazione istruttoria da parte del Tribunale e riporta riferimenti normativi e giurisprudenziali Europei e di legittimità, dolendosi dell’assenza di indagini sul sistema giudiziario e penitenziario nigeriano, nonché censurando nel merito la valutazione sulla situazione di sicurezza della Nigeria – Edo State – effettuata dal Tribunale.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
5.1. Il ricorrente, senza specificamente confrontarsi con il percorso argomentativo mediante cui il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale addotta a ragione della sua fuga dal Paese, si limita genericamente a denunciare la mancata cooperazione istruttoria ufficiosa sul sistema giudiziario e penitenziario nigeriano, svolgendo una critica priva di specifico collegamento al decisum, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass. 3340/2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibile la vicenda personale narrata dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag. n. 5 e 6 decreto impugnato). Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, e non vi è ragione di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa in ordine alle suddette forme di protezione, neppure in ordine alla protezione delle Autorità statali (tra le tante Cass. Cass. 27336/2018; Cass. 16275/2018; Cass. 16925/2018 e Cass. 14283/2019).
5.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), premesso che, secondo l’orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (Cass. 16122/2020), occorre ribadire che anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass.32064/2018 e Cass. 30105/2018).
Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (del 2020; cfr. pag.n. 8 e 9 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese (Nigeria – Edo State) ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nel Paese di origine del ricorrente.
Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato. Il ricorrente riporta in ricorso informazioni per lo più riferite ad attività criminali risalenti al 2016 e al 2019, ossia risalenti ad epoca anteriore rispetto a quelle citate nel decreto impugnato.
5.3.Con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, parimenti il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, senza nulla specificamente dedurre in ordine a fattori di integrazione o ad elementi individualizzanti di vulnerabilità che siano di rilevanza ai fini che qui interessano. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 11 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente in Italia, pur considerando le attività formative allegate e dimostrate, ed ha escluso la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità.
La doglianza, pertanto, in parte difetta di specificità e in parte si risolve anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
Infine la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).
6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021