Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40330 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30652-2020 proposto da:

U.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 6319/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 02/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, U.D., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente, di religione cristiana, riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso dal padre della ragazza con la quale aveva avuto una relazione e che era rimasta incinta; dichiarava, infatti, che il futuro suocero, di religione musulmana, aveva già tentato di ucciderlo in quanto contrario all’unione con la figlia per ragioni religiose. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente, reputando altresì la documentazione medico-psicologica depositata, da cui non emergeva alcuna patologia, non idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione U.D., svolgendo quattro motivi. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente, al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato tramite PCT memoria illustrativa.

4. I motivi sono così rubricati: “1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, violazione dell’art. 35bis, commi 10, lett b), in quanto il Tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile, omettendo di sentirlo in interrogatorio libero che era stato richiesto, sulla base di incongruenze e contradditorietà desunte dal verbale di audizione redatto dalla Commissione territoriale solo in modo sintetico e quindi inidoneo, in mancanza di registrazione o trascrizione integrale delle domande e delle risposte, a valutare in modo adeguato la signifiwtività delle incoerenze ravvisate; 2. Difetto di motivazione per omesso esame di un fatto rilevante prospettato e potenzialmente decisivo per accertare la credibilità del ricorrente: esistenza di cicatrici corrispondenti a lesioni cha ha dichiarato di aver subito; 3. Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,12,13,14,26 e 27 nonché difetto di motivazione palesemente illogica, il tribunale ha dato indebito rilievo a dichiarazioni raccolte sommariamente dalla Questura al momento della presentazione della domanda di asilo; 4. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 formulazione previgente al D.L. n. 113 del 2018), del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e lett. c) e difetto di motivazione (apparente) per non avere il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria: in riferimento alla situazione socio-politica del paese di origine, da scrutinare secondo i criteri propri del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e 6”.

5. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente perché tutti vertono sul giudizio di non credibilità, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente si duole, in principalità, della sua mancata audizione ed allega di aver dedotto nel giudizio di merito- pag. 13 del ricorso di primo grado- che “numerose sono le informazioni sulla storia personale del ricorrente che sono state trascurate e non compaiono nel predetto verbale (di audizione davanti alla C.T.), ma che si ritengono determinanti ai fini di una completa comprensione e analisi della domanda”. La doglianza difetta di specificità perché manca nel ricorso la puntuale indicazione dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno della richiesta di audizione (Cass. 25312/2020), non potendo all’evidenza ritenersi la locuzione sopra riportata idonea ai fini di cui si è appena detto.

5.2. Le altre censure, espresse sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione omessa o apparente, non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e sollecitano, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass.3340/2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto non verosimili i fatti narrati dal richiedente, rilevando incongruenze e contraddittorietà del suo racconto anche in merito all’aggressione asseritamente subita dal futuro suocero (pag.n. 4 decreto impugnato), in particolare rimarcando, all’esito di indagine tramite fonti di conoscenza, l’assenza di riscontri oggettivi sui riferiti contrasti tra musulmani (padre della fidanzata) e cristiani (pag.5 decreto) nel Paese di origine del ricorrente. Quest’ultimo, senza svolgere una critica puntuale alle suddette argomentazioni, lamenta l’omesso esame del fatto dell’esistenza di cicatrici sul suo corpo, quali lesioni inferte con armi contundenti, senza invero spiegare per quale motivo quel fatto sia decisivo nel senso invocato e perché, in tesi, quelle lesioni stiano inequivocabilmente ad indicare che gli fossero state inferte dal futuro suocero musulmano, in contrasto con la motivata ricostruzione del Tribunale, della quale evoca, inammissibilmente, un riesame di merito.

5.3. Non conducente è anche l’altro profilo di censura, con cui il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione le dichiarazioni rese al momento della registrazione della domanda di asilo in Questura (secondo cui la sua fuga era stata determinata da motivi politici perché suo padre era appartenente al partito APC), che assume essere non veritiere, mentre lo erano quelle rese avanti alla Commissione Territoriale (aggressione da parte del padre musulmano della fidanzata). Il Tribunale, infatti, ha preso in considerazione dette ultime dichiarazioni e, per quanto si è detto, le ha ritenute inattendibili con motivazione adeguata.

6. Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per non avere il Tribunale considerato la situazione di instabilità del Paese di origine (Nigeria -Edo State), da ritenere rilevante quale conflitto a bassa intensità e distinta dalla valutazione svolta ai fini della sussidiaria.

6.1. Il ricorrente svolge deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, neppure allegando fattori di integrazione in Italia o altri fattori individualizzanti di vulnerabilità di rilevanza ai fini che qui interessano. Va infatti ribadito che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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