Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40331 del 16/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30808-2020 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosaria Tassinari per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INIERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto n. 7263/2020 del Tribunale di BOLOGNA, depositato il 02/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.M., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva che suo padre e suo fratello erano stati uccisi nel corso di un attacco terroristico compiuto il 2 maggio 2016 dal gruppo Lashkare-Taiba, al quale il fratello si era affiliato e di seguito dissociato, e che era stato minacciato da appartenenti allo stesso gruppo terroristico, i quali rivendicavano il pagamento di una somma di denaro per gli insegnamenti impartiti allo stesso fratello. Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

2. Avverso il predetto decreto propone ricorso per cassazione A.M., svolgendo tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

4. I motivi sono così rubricati: “I) Violazione del D.Lgs. n. 2511 2007, art. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella Specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalla S. U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al punto 3 dell’art. 360 c.p.c. e per (filetto di motivazione; II) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-463 / 07 meglio conosciuta come Elgafaji; III) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 3, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità”. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il Giudice di merito avrebbe compiuto il giudizio di credibilità della vicenda del ricorrente in violazione dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e senza dare applicazione al principio dell’onere della prova attenuato. In particolare, il Tribunale avrebbe rigettato le richieste formulate dal ricorrente poiché quest’ultimo non avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare le proprie dichiarazioni, senza tenere conto che quanto narrato dal ricorrente trova riscontro nelle fonti internazionali, comprovanti una situazione di violenza generalizzata. Il ricorrente denuncia inoltre la violazione del dovere di cooperazione istruttoria sub specie del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per non aver il Tribunale accertato che in Pakistan sussiste una situazione di violenza generalizzata. In particolare, le fonti utilizzate dal Tribunale risulterebbero non aggiornate, in quanto risalenti al 2018 e al 2019. Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame della situazione del paese di origine quale presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare deduce che, una volta esclusa la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata in Pakistan, il Tribunale avrebbe dovuto considerare se la situazione del paese fosse tale da integrare una situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Inoltre il Giudice di 47 merito avrebbe mancato di effettuare un congruo giudizio di comparazione secondo i parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità con la sent. 4555 del 2018, atteso che il ricorrente, incensurato, ha frequentato corsi di formazione e di lingua italiana e svolge regolare attività lavorativa.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della sua vicenda personale sub specie dei vizi di violazione di legge e di motivazione apparente, senza specificamente confrontarsi con le argomentazioni svolte nel decreto impugnato e sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato adeguatamente motivato (Cass. S.U. 8053/2014 e Cass. 3340/2019). Il Tribunale, nel rispetto dei criteri legali, ha ritenuto inattendibili i fatti narrati dal richiedente, rilevando evidenti incongruenze e contraddittorietà del suo racconto (pag.n. 9 decreto impugnato), e ha cercato nelle fonti internazionali riscontri circa la riferita uccisione del padre e del fratello da parte dei terroristi, senza trovarne menzione alcuna. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 6503/2014; Cass. 16275/2018; Cass.16925/2018 e Cass. 14283/2019).

5.2. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), premesso che, secondo l’orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) (Cass. 16122/2020), occorre ribadire che anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 32064/2018 e Cass. 30105/2018). Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag.n. 11 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Pakistan ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nel Paese di origine del ricorrente. Le doglianze si sostanziano, per contro, in generiche deduzioni, neppure precisando il ricorrente di aver allegato nel giudizio di merito fonti diverse o più aggiornate sulla situazione del suo Paese ai fini che qui interessano (Cass. 899/2021), a confutazione di quelle in dettaglio richiamate nel decreto impugnato, ed anzi richiamando in ricorso fonti meno aggiornate (pag.8 ricorso- report Amnesty International 2016-2017).

5.3. Con riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, il ricorrente svolge, ancora una volta, deduzioni astratte e generiche, richiamando la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e dolendosi del mancato esercizio dei poteri ufficiosi, nonché censurando la valutazione comparativa effettuata dal Tribunale tra la sua situazione in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione (pag. 12 decreto impugnato) nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), ha ritenuto non dimostrato l’effettivo radicamento del richiedente in Italia, pur considerando le attività formative e di lavoro allegate e dimostrate, ed ha escluso la sussistenza in concreto di profili di vulnerabilità, rimarcando che il ricorrente ha riferimenti familiari nel suo Paese. La doglianza si risolve, pertanto, anche in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.

Infine va ribadito che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472