LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTi Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4003-2020 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CAMILLO SABATINI n. 150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO FALATO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CERRETO SANNITA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 60, presso lo studio dell’avvocato ALDO FALCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIA PARENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5113/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.
RILEVATO
che:
C.C. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Guardia Sanframondi, il Comune di Cerreto Sannita, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’autoveicolo Audi A4, di sua proprietà, che il giorno 24 febbraio 2009, mentre alla guida si trovava C.P., nell’affrontare una curva, lungo la stradale che collega Cerreto Sannita con Pontelandolfo, a causa della presenza di un’enorme quantità di ghiaccio sulla sede stradale, derivante dalla fuoriuscita d’acqua dalla vicina cunetta, ostruita perché non ben manutenuta, rovinava nella scarpata per decine di metri, ribaltandosi più volte.
Tanto il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1679/2015, quanto la Corte d’Appello di Napoli, successivamente investita del gravame, con la sentenza n. 5113/2019, rigettavano la richiesta risarcitoria.
In particolare, la Corte territoriale, dopo aver fugato ogni dubbio circa il fatto che il Tribunale avesse applicato la responsabilità ex art. 2051 c.c., escludeva la responsabilità del comune convenuto per non avere curato la manutenzione della cunetta laterale che, ostruitasi, avrebbe causato la fuoriuscita d’acqua e la formazione della lastra di ghiaccio e per non aver provvisto il tratto stradale di guard rail, in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell’odierno ricorrente, della dinamica del sinistro, perché: i) non fu chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma solo quello di un privato che provvide a trasportare il mezzo con il carro attrezzi, sicché in mancanza di un rapporto redatto dalle forze dell’ordine, la prova della dinamica del sinistro fu affidata ad un solo testimone; ii) la testimonianza dello stesso non venne considerata attendibile, non solo perché il teste era cugino dell’odierno ricorrente, terzo trasportato che aveva, a sua volta, agito nei confronti della compagnia assicuratrice del proprietario del mezzo per ottenere il risarcimento dei danni alla persona asseritamente subiti, ma anche perché aveva riferito che sul fondo stradale vi era acqua mista ad una enorme quantità di ghiaccio che fuoriusciva dalla cunetta laterale otturata da detriti, nonostante l’incidente fosse avvenuto in una serata di inverno, alle 19.30, quando, quindi, era buio ed in condizioni meteorologiche proibitive che rendevano non plausibile che egli avesse potuto constatare la presenza del ghiaccio sulla strada ed addirittura individuare le cause della sua formazione; iii) la testimonianza confliggeva con la circostanza riferita dal geometra del comune convenuto e riscontrata nelle fotografie allegate agli atti che il sistema di scorrimento delle acque meteoriche era quello di cunetta c.d. alla francese, costituita da una sola sponda, idonea ad impedire l’accumulo di materiali di risulta; iii) anche che l’incidente fosse stato causato dalla mancanza di guard rail risultava affidato alla prova costituita dalla stessa testimonianza.
Detta sentenza è oggetto dell’odierno ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Cerreto Sannita.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nella parte della sentenza dalla pagina 7, in cui la Corte d’Appello afferma che il Tribunale pur avendo sussunto la fattispecie nell’ipotesi di danno da cosa in custodia era pervenuto alla conclusione che la causa dell’incidente fosse da ravvisarsi nella violazione dell’obbligo di osservare una velocità particolarmente moderata su strada ghiacciata o con nebbia, escludendo la responsabilità del custode”.
La tesi prospettata dal ricorrente è che non fosse emersa prova che egli avesse violato le norme del codice della strada; di conseguenza le conclusioni tratte dal Giudice d’Appello sarebbero il frutto di presunzioni non aventi riscontri in fatto e in diritto. Il comune avrebbe dovuto considerarsi presuntivamente responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, a meno che non avesse dato la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. L’incidente era occorso su una strada di montagna, in condizioni di avverse e imprevedibili condizioni climatiche che imponevano al Comune di Cerreto Sannita di adottare tutte le misure necessarie affinché la strada non costituisse pericolo per l’utente.
Il motivo non merita accoglimento.
Innanzitutto, mette conto osservare che la denuncia della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur indicata nella epigrafe del motivo, non è stata coltivata in alcun modo. E comunque non avrebbe potuto essere accolta, perché è precluso, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., il ricorso alla denuncia di omesso esame di fatto storico decisivo in presenza di “doppia conforme”, cioè quando la sentenza di secondo grado conferma la decisione di primo grado risolvendo le “questioni di fatto” in base alle “stesse ragioni”. Detta preclusione può essere superata o dimostrando che non ricorre il presupposto della doppia conforme, quando la base di riferimento delle due sentenze di merito sia stata differente, o quando l’informazione probatoria sia del tutto mancata ovvero sia stata travisata.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 essa non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, come riportato nella parte narrativa, ha basato la propria decisione sulla ragione, ritenuta assorbente, della mancata prova da parte del ricorrente che il danno lamentato fosse derivato dalla presenza di ghiaccio sulla strada e/o dalla mancanza del guard raffi.
Quanto riportato dal ricorrente tra virgolette, a p. 5 del motivo di ricorso, infatti, riguarda la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di appello, con cui veniva denunciata l’errata qualificazione giuridica dell’azione proposta e veniva richiesto di sussumere la fattispecie nel dettato dell’art. 2051 c.c., ritenendo che il Tribunale avesse applicato l’art. 2051 c.c., ma che fosse comunque giunto alla conclusione di escludere la responsabilità del Comune, individuando nella condotta del conducente dell’autoveicolo, che non aveva tenuto una velocità particolarmente moderata come imponeva lo stato dei luoghi, la causa esclusiva dell’incidente.
Pur condividendo con il Tribunale la sussunzione della fattispecie alla responsabilità per cosa in custodia, la Corte d’Appello ha basato la propria decisione non sulla ricorrenza della responsabilità del conducente dell’auto, ma sulla mancata prova della dinamica del sinistro. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che non sussiste responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato non fornisca la prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa, essendo egli gravato dall’onere di dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa”; ciò proprio perché l’art. 2051 c.c. “non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode”, occorre che il preteso danneggiato dimostri almeno la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall’art. 2051 c.c., sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità (cfr. Cass. 26/07/2021, n. 21395; Cass. 07/05/2021, n. 12166; Cass. 15/04/2021, n. 9872).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c..
Anziché ritenere ricorrente la sua esclusiva responsabilità, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare al più sussistente un suo concorso di responsabilità, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.
Il motivo è assorbito.
2. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021