LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14437-2020 proposto da:
K.C., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO N. 12/D, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA VALERI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VACCARO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO HAZAN;
– controricorrente –
contro
CHARTIS EUROPE S A, AUTOGIAPPONESE SRL, FR.CL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 224/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
K.C. e F.M. ricorrono, avvalendosi di un unico motivo che illustrano con memoria, per la cassazione della sentenza n. 224-2020 della Corte d’Appello di Roma, deposita il 15 gennaio 2020, notificata, tramite pec, in data 21 gennaio 2020.
Resiste con controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni SPA.
Gli altri intimati – Chartis Europe S.A., Autogiapponese SRL e Fr.Cl. – non hanno svolto attività difensiva.
K.C. e F.M. citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di *****, Fr.Cl., Chartis Europe S.a. e la Nissan Italia SPA, per ottenerne la condanna, in via autonoma o solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in data *****, allorché K.C. veniva violentemente tamponata, mentre era alla guida della sua Lancia Y10, dall’autovettura Nissan Micra, di proprietà della Nissan e condotta da Fr.Cl., riconosciutosi responsabile esclusivo dell’occorso. Il giorno successivo all’incidente K.C., accusando forti dolori al rachide cervicale e lombare e un diffuso malessere psico-fisico, si recava al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital di Roma, ove le veniva diagnosticata una distrazione dei muscoli lunghi del collo, senza che fosse possibile eseguire una radiografia, data la ricorrenza di uno stato di gravidanza.
A seguito di un episodio di metrorragia, il 6 maggio 2011, due giorni dopo l’incidente stradale, K.C. tornava al pronto soccorso, ove le veniva diagnosticata una minaccia di aborto; tre giorni dopo, precisamente il 9 maggio, a causa di una nuova metrorragia, le veniva diagnosticato l’aborto completo.
K.C. e F.M., suo convivente e padre del nascituro, prima di citarla in giudizio, avevano inoltrato alla Unipolsai richiesta di risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dall’interruzione della gravidanza. La compagnia assicurativa aveva riconosciuto loro Euro 600,00 per danni all’auto ed Euro 2.220,00 per danni alla persona a favore di K.C., ma non aveva preso in considerazione la richiesta di risarcimento dei danni per il procurato aborto.
Si costituivano in giudizio Unipolsai in proprio e quale mandataria di Chartis Europe SA, nonché Chartis Europe S.A., le quali, riconoscevano la responsabilità esclusiva di Fr.Cl. nella causazione del sinistro, ma contestavano che la perdita del feto fosse riconducibile al sinistro e, in via subordinata, chiedevano, in caso di accoglimento della domanda attorea, di limitare il risarcimento ai danni effettivamente risultati conseguenza dell’incidente stradale e di decurtare le somme già corrisposte a K.C..
Nissan Italia SPA eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non essere la proprietaria dell’autovettura Nissan, guidata da Fr., avendone trasferito la proprietà alla Autogiapponese S.r.l. in data *****.
Il contraddittorio veniva, pertanto, integrato nei confronti di Autogiapponese SRL che restava contumace.
Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1707/2014, accoglieva la domanda attorea, ritenendo provati sia la responsabilità esclusiva di Fr.Cl. sia i danni lamentati dagli attori, di conseguenza, condannava in solido Unipolsai Assicurazioni e Autogiapponese SRL a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 56.130,27 a K.C. e quella di Euro 25.000,00 a favore di F.M., al netto di interessi e di rivalutazione.
Unipolsai Assicurazioni e Chartis Europe investivano la Corte d’appello di Roma del gravame avverso la summenzionata decisione, chiedendo una CTU che accertasse l’assenza di nesso di derivazione causale tra l’incidente e l’aborto e la riforma della sentenza impugnata, con condanna degli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della decisione di prime cure, perché, a loro avviso, non era stato neppure provato il danno biologico dagli stessi lamentato.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo che non fosse stato provato, secondo il principio del più probabile che non, il nesso di derivazione causale tra l’incidente e l’interruzione della gravidanza, poiché: i) non era stata allegata la data di inizio della gravidanza; ii) il valore BETA HCG era risultato particolarmente basso sin dal primo giorno d’ingresso al P.S.; iii) mancava documentazione medica utile per accertare il corretto impianto del feto; iv) la gestante aveva 38 anni; v) il CTU non aveva fornito i chiarimenti richiesti circa la verosimiglianza del rapporto di causalità tra l’aborto e il trauma riportato nell’incidente stradale.
Riteneva, però, ricorrente un danno biologico del 5% e riconosceva a tale titolo la somma di Euro 6130,27, comprensiva delle spese mediche documentate.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo, è lamentato l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la Corte di merito mancato di esaminare la CTU disposta”. Ad avviso dei ricorrenti, la CTU espletata in primo grado, ed integrata in appello, avrebbe confermato la sussistenza del nesso di causa tra l’incidente stradale e l’aborto secondo il criterio del più probabile che non, ma il giudice di appello l’avrebbe disattesa senza indicare gli argomenti che lo avevano indotto a superare le conclusioni del CTU.
Infatti, il CTU avrebbe, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, fornito ampia risposta ai chiarimenti richiesti; in particolare, quanto all’inizio della gravidanza, avrebbe risposto al quesito postogli in ordine al se la gravidanza fosse stata accertata al momento del primo accesso al pronto soccorso o un mese prima, quando aveva dato atto che l’appellata si era recata al pronto soccorso incinta di poche settimane, qui aveva effettuato un test di gravidanza B HCG da cui era risultato un valore di 42,8 congruo con le settimane di gestazione; quanto al valore delle BETA HCG che la Corte d’Appello aveva ritenuto piuttosto basso, il CTU lo avrebbe ritenuto congruo con le prime settimane di gestazione; quanto al corretto impianto del feto, l’ausiliare avrebbe dato atto che prima della sesta settimana la camera gestazionale non era evidenziabile e quindi l’unico elemento per stabilire se fosse in atto una gravidanza era il valore delle BETA HGC; aveva anche indicato nella percentuale del 18% il rischio di aborto spontaneo delle donne di età compresa tra i 30 ed i 39 anni. E quanto al nesso di causa, il CTU aveva confermato che non poteva escludersi che l’aborto fosse stato causato dal trauma dell’incidente, secondo il criterio del più probabile che non. La Corte d’Appello aveva, pur confermando che anche traumi di lieve entità possono provocare un’interruzione della gravidanza e pur rilevando il lasso temporale intercorso tra l’aborto e il trauma dell’incidente, attribuito ad altra causa, verosimilmente all’età della gestante, l’aborto per cui è causa.
2. Il motivo è inammissibile.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente.
Nella specie, il ricorso non ha evidenziato il fatto storico decisivo che sarebbe stato omesso nell’esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU e non già, appunto, l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi quale accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4, dell’art. 360 c.p.c. (Cass. 24/06/2020, n. 12387).
Mette conto rilevare, in aggiunta, che alla sentenza non può essere rimproverato di essere incorsa in un vizio motivazionale, stante che la motivazione c’e’, soddisfa il minimo costituzionale e non è affatto apparente né può assumere tale caratteristica sulla scorta di un inammissibile confronto tra essa ed altri atti processuali, in quanto il vizio deve riguardare la motivazione in sé a prescindere da argomenti che possono essere tratti, come avvenuto nel caso di specie, dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e 8054).
2. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
3. Le spese sono compensate in considerazione dell’alterno esito dei giudizi di merito.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021