Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40339 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 646-2021 proposto da:

LIVREA SOC. AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO, 18, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA STRACCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BERTOLLINI;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA CIOCIARA PRODUTTORI LATTE A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MODESTINO D’AQUINO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2303/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 10/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MIISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA, la quale, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il presente regolamento.

RILEVATO

che:

La Livrea Soc. Agricola, che aveva stipulato con la cooperativa La Ciocia- Produttori di Latte un contratto di somministrazione di latte ed un successivo accordo che prevedeva la sua futura adesione alla società somministrata, asserendosi creditrice nei confronti della Cooperativa della somma di Euro 186.441,00, otteneva dal Tribunale di Latina il decreto ingiuntivo n. 638/2015, per il pagamento della suddetta somma.

L’ingiunta proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, anche in forza della ricorrenza di un rapporto di società tra le parti che avrebbe giustificato l’applicazione della clausola compromissoria contenuta nel suo statuto, a mente della quale tutte le controversie tra la società ed i singoli soci aventi per oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale sarebbero state deferite ad un collegio arbitrale.

La società La Livrea rilevava l’estraneità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo all’ambito applicativo della clausola compromissoria, ritenendo che non si controvertesse di una questione societaria, e disconosceva la firma apposta in calce alla domanda di ammissione a socio prodotta da controparte.

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 2303/2020 del Tribunale di Latina, resa pubblica in pari data, ritenendo ricorrente tra le parti un rapporto societario, accoglieva l’eccezione di compromesso sollevata dalla società opponente, dichiarava improcedibile la domanda monitoria e revocava il decreto ingiuntivo.

La Livrea Soc. Agricola Srl ricorre, ai sensi degli artt. 47 e 919-ter c.p.c., avverso la suddetta sentenza, formulando due motivi che illustra con memoria.

La Cooperativa La Ciociaria Produttori di latte presenta memoria difensiva.

Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dott.ssa Anna Maria Soldi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 808 c.p.c., e del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, circa l’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato.

Secondo la società La Livrea, il Tribunale di Latina avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la clausola arbitrale, poiché essa avrebbe dovuto riferirsi ad uno specifico rapporto contrattuale o, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, in tema di arbitrato societario, a controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Del resto, così come per la individuazione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, anche la competenza arbitrale, in considerazione della natura giurisdizionale della procedura arbitrale, avrebbe dovuto determinarsi in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di essa con i rapporti societari e con le partecipazioni sociali.

Nel caso di specie, la domanda creditoria non aveva ad oggetto la distribuzione di utili derivanti dalla partecipazione societaria, ma un credito originato da un contratto di somministrazione di latte autonomo rispetto al rapporto societario e con esso compatibile, anche in considerazione dello scopo sociale della ingiunta – trasporto del latte conferito dai soci, con possibilità di acquistare il latte da questi ultimi allo scopo di rivenderlo – compatibile con quello societario e con il contenuto della scrittura privata del *****, la quale prevedeva il perdurare degli impegni assunti come socio della cooperativa La Ciociara.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, circa la prova della sussistenza del rapporto di società.

Secondo il Tribunale di Latina, malgrado il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di società e malgrado la mancanza di una formale richiesta di ammissione, come previsto dall’art. 6 dello statuto della società La Ciociara, l’avvenuta conclusione del contratto avrebbe dovuto ricavarsi dalla delibera di ammissione; ciò comporterebbe, secondo la prospettazione della società La Livrea, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, l’attribuzione ad un atto unilaterale di controparte dell’effetto di costituire un rapporto contrattuale societario, fonte di diritti e di obblighi. Per di più, essendo La Ciociara una società consortile, ex art. 2615-ter c.c., di tipo cooperativo, costituita in forma di società a responsabilità limitata, l’ammissione di nuovi soci avrebbe dovuto farsi ai sensi dell’art. 2258 c.c..

Ne’ avrebbe dovuto presumersi la domanda di ammissione sulla scorta della scrittura privata del *****, nella parte in cui essa faceva salvi gli impegni del socio della cooperativa. Il Tribunale avrebbe dovuto pretendere dalla ingiunta la prova dell’avvenuta conclusione del contratto di società e non trarre argomenti solo dalla suddetta scrittura privata, la quale non dava atto della già avvenuta istaurazione del rapporto societario, limitandosi ad evidenziare la possibile futura instaurazione dello stesso, con la precisazione che il contratto di somministrazione avrebbe dovuto, comunque, considerarsi distinto da quello societario.

3. Ad avviso del Collegio, merita accoglimento il primo motivo.

Indipendentemente dal se la società ricorrente fosse oppure no socia della Cooperativa La Ciociara, la quaestio disputandi aveva ad oggetto un credito derivante dall’inadempimento di un contratto di somministrazione di latte, la cui ricorrenza non interferiva con il contratto societario e non imponeva l’applicazione dell’art. 28, cioè la compromissione in arbitri della controversia.

Deve darsi seguito, infatti, all’orientamento di questa Corte, secondo il quale la clausola arbitrale, prevista dallo statuto sociale, è invocabile solo nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto rapporti endosocietari e non anche quando, come nel caso in esame, la pretesa creditoria azionata in giudizio tragga origine da un contratto con prestazioni corrispettive tra un asserito socio e la società (Cass. 13/06/2016, n. 12124).

Non inficia tale conclusione quella giurisprudenza che pure sottolinea il rilievo che deve essere attribuito all’assunzione della qualità di socio, che, da una parte, trae fonte da un rapporto negoziale (per l’appunto, il contratto di società), d’altra parte, proprio per effetto del negozio da cui trae origine, si esplica nella realtà operativa dell’impresa esercitata in forma associata e che ne trae la conclusione che qualora “si deduca in controversia come fonte di danno risarcibile tra soci, la colpevole mancata esecuzione, da parte di uno di essi, di un contratto di cui i soci stessi siano parte nella predetta veste, ciò che viene in gioco è proprio quella qualifica soggettiva prevista dalla clausola compromissoria come situazione atta a devolvere agli arbitri il giudizio, per cui erroneo sarebbe dedurne la estraneità al compromesso, sostenendo che la controversia attiene ad un contratto diverso da quello sociale. La controversia, in effetti, attiene alla realtà operativa della società, realtà che può esprimersi con una pluralità di rapporti negoziali coinvolgenti i soci, senza per questo esulare dal campo d’azione della clausola arbitrale, purché la lite coinvolga i soci, e solo i soci, in virtù di situazioni che traggano fonte o nel fatto negoziale genetico della società, o nella realtà operativa della società stessa” (cfr. Cass. 20/12/1990, n. 12077 in motivazione). La quaestio disputandi, così come impostata nella vicenda per cui è causa, non era inerente alla fase operativa della società né la causa petendi delle pretese creditorie era diretta al miglioramento gestionale della società (cfr. Cass. 14/01/2013, n. 723, che ha ritenuto compromettibile la “controversia sorta in relazione al pagamento del prezzo per il trasferimento di un immobile cooperativo, in quanto, pur attenendo essa ad un rapporto di scambio, come tale ben distinto da quello associativo, quest’ultimo è pur sempre indirettamente finalizzato all’acquisto della proprietà dell’immobile, acquisto che costituisce l’effetto di una fattispecie complessa e progressiva, comprendente, oltre all’assunzione da parte della società dell’obbligo di prestare il proprio consenso all’atto di trasferimento, anche l’effettuazione della prenotazione, la quale accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l’assegnazione, individuandone l’oggetto ed il corrispettivo, in modo da rendere dovuto il successivo atto traslativo”).

Deve concludersi, dunque, anche sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale che si connota per un atteggiamento meno restrittivo rispetto all’ambito di applicazione di una clausola compromissoria che riguardi il contratto tra socio e società, che l’elemento soggettivo, la veste di socio assunta eventualmente dalla società La Livrea, e la causa petendi dell’azione proposta non erano strettamente inerenti a fenomeni dell’operatività societaria, tali da far ricomprendere la controversia nella sfera di azione della clausola di arbitrato.

3. Il secondo motivo è assorbito.

4. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, dichiara competente a decidere della controversia il Tribunale di Latina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Latina, che liquiderà le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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