LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17956-2020 proposto da:
O.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
O.E. ricorre per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della corte d’appello di Bologna che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per mancata applicazione del criterio dell’onere della prova attenuato e per mancata valutazione della credibilità del richiedente) è inammissibile giacché contrappone alla valutazione di non credibilità dalla corte d’appello – motivata in base alla riscontrata mancanza di elementi di riscontro su tempi, luoghi e modalità di svolgimento dei fatti comunque attinenti a un conflitto privato non denunciato alle autorità di polizia – una diversa prospettazione in fatto;
il secondo motivo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione alla situazione di violenza indiscriminata esistente in Nigeria) è inammissibile poiché la situazione interna della zona di provenienza del richiedente è stata rettamente ricostruita dalla corte territoriale in senso opposto a quanto sostenuto nel ricorso;
il terzo motivo (violazione dell’art. 5 t.u. imm., in relazione al diniego di protezione umanitaria) è inammissibile perché si lamenta l’omessa valutazione dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria; mentre è risolutivo che la corte d’appello ha escluso l’integrazione socio-lavorativa del ricorrente in Italia quale base della valutazione comparativa, e il ricorrente non ha indicato quali fatti non sarebbero stati valutati ai fini della protezione invocata, né specificato se una distinta condizione personale fosse mai stata documentata nel giudizio di merito e in quale eventuale atto;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021