LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28129-2020 proposto da:
O.O.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 5960/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato l’08/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
O. Osahon, nigeriano, ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del decreto del tribunale di Milano che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale certificazione, in base all’orientamento assunto (v. Cass. Sez. U n. 1517721, Cass. Sez. U n. 18486-21, Cass. Sez. U n. 18487-21, Cass. Sez. U n. 18488-21, Cass. Sez. U n. 18489-21, Cass. Sez. U n. 18490-21), sebbene anche con unica sottoscrizione deve comunque esser fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente, sotto pena di inammissibilità;
peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche in rapporto ai singoli motivi: difatti il primo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007), art. 8, è generico anche in prospettiva di autosufficienza; il secondo (violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14) implica un sindacato di fatto rispetto alla motivata valutazione di credibilità personale;
la pendenza del giudizio di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, conseguente all’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte n. 17970-21, è quindi irrilevante;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021