Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40343 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28531-2020 proposto da:

M.M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3128/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 16/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

M.M.S., pakistano, ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti del decreto del tribunale di Trieste che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; tale certificazione, in base all’orientamento assunto (v. Cass. Sez. U n. 15177 del 2021, Cass. Sez. U n. 18486 del 2021, Cass. Sez. U n. 18487 del 2021, Cass. Sez. U n. 18488 del 2021, Cass. Sez. U n. 18489 del 2021, Cass. Sez. U n. 18490 del 2021), sebbene anche con unica sottoscrizione deve comunque esser fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente, sotto pena di inammissibilità;

peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche in rapporto ai singoli motivi: difatti il primo (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14) non censura il giudizio di inattendibilità e irrilevanza della vicenda personale ed è generico sotto il profilo del D.Lgs. ult. cit., art. 14 lett. c); il secondo (violazione dell’art. 19 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32) è egualmente generico rispetto ai requisiti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria, dal giudice a quo motivatamente esclusi;

la pendenza del giudizio di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, conseguente all’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte n. 17970-21, è quindi irrilevante;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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