LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1086-2021 proposto da:
B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato CHIARA CORRENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE LIPANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1005/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
B.K. ricorre per cassazione con due motivi contro la sentenza della corte d’appello di Palermo che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, artt. 167 e 215 c.p.c., e la illogicità della motivazione con travisamento del fatto a proposito delle dichiarazioni rese in ordine alla relazione omosessuale intrattenuta in *****;
il secondo mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 3 Cedu, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., a proposito del diniego di protezione sussidiaria legato al timore di subire in patria un trattamento inumano o degradante a motivo della suddetta relazione omosessuale;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è inammissibile;
la corte d’appello ha motivatamente affermato, condividendo la conforme tesi del tribunale, che il racconto del richiedente era inattendibile a proposito della riferita relazione omosessuale;
contro tale specifica affermazione, integrativa di un sindacato di merito, non risultano prospettate vere e proprie censure basate su fatti storici omessi, secondo l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
ciò comporta che tutto l’argomentare del ricorrente in ordine alle condizioni astrattamente correlate al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in rapporto al trattamento riservato dalla legislazione del Gambia agli omosessuali è infine completamente privo del necessario presupposto;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021