LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2152-2021 proposto da:
M.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA ROAGNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 282/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 08/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame di M.K., nigeriano, avverso l’ordinanza che gli aveva negato la protezione internazionale;
egli ricorre adesso per cassazione con due motivi;
il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la sentenza negato l’esistenza della situazione di violenza indiscriminata del medesimo D.Lgs., ex art. 14, lett. c);
il motivo è inammissibile perché del tutto generico in prospettiva di autosufficienza, essendo stata la domanda incentrata – secondo la sentenza sul distinto timore di subire in patria una violenza sessuale a opera del padre;
II. – il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 5 t.u. imm., per omessa valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria;
il secondo motivo è manifestamente fondato;
III. – la corte d’appello di Perugia, pur dando atto dell’avvenuta estensione del gravame anche al diniego di protezione umanitaria, ha liquidato ogni questione con la lapidaria frase: “in merito occorre osservare che non ricorrono le predette condizioni di vulnerabilità dal momento che M.K. non sembra versare in una situazione di particolare fragilità”;
l’affermazione, circolare e apodittica, non soddisfa l’onere motivazionale, dal momento che omette di dar conto del giudizio comparativo ritenuto necessario in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. oltre a Cass. Sez. U n. 29459-19 anche Cass. Sez. U n. 24413-21);
IV. – la sentenza va dunque cassata su tale punto, con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Perugia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021