LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4765-2021 proposto da:
E.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1019/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 01/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame di E.D. avverso l’ordinanza che gli aveva negato la protezione internazionale;
egli propone adesso ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria;
il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), per l’avvenuta negazione della protezione sussidiaria rispetto alta minaccia di subire un danno grave per la situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, è inammissibile per difetto di autosufficienza;
per quanto dalla sentenza si evince, la domanda di protezione era stata ancorata a tutt’altro fatto, vale a dire al timore di subire persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti per un’accusa di omosessualità;
non è dato comprendere, in base al ricorso, quando sarebbe stata introdotta in giudizio la questione dell’esistenza della situazione di violenza indiscriminata dal conflitto armato, situazione che in ogni caso la corte d’appello (ad abundantiam) ha escluso con ampia motivazione in fatto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021