LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35617/2019 proposto da:
N.Y., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Frosinone, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Roma, Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 20618/2019, depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. N.Y., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale.
1.1. Assume che non era stata considerata la realtà della persecuzione da lui subita.
2. Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti in Nigeria.
2.1. In particolare, il ricorrente contesta il disconoscimento di una condizione di violenza generalizzata, risultante dalle C.O.I. dalle quali emergeva la pericolosità della Nigeria.
3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché dell’art. 19 TUI e l’omesso esame comparativo fra la condizione attuale e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, alla luce delle COI aggiornate sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine.
4. Deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità complessiva del ricorso che è del tutto privo della esposizione sommaria dei fatti sostanziali relativi alla vicenda narrata, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
4.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
4.3. Ciò ridonda particolarmente sul primo motivo di ricorso, atteso il contenuto della censura oltre che sugli altri, in relazione ai quali si osserva che esistono anche ulteriori profili di inammissibilità che si vanno, di seguito, ad esaminare.
4.4. Quanto al secondo motivo si osserva, infatti, che esso non indica il fatto storico, principale o secondario che il Tribunale avrebbe omesso di valutare: la censura, infatti, si riferisce ad un concetto del tutto astratto e non riconducibile al vizio dedotto, richiamando, oltre tutto C.O.I. in parte prive di data ed,in parte, più risalenti di quelle citate dal Tribunale.
4.5. Quanto al terzo motivo, l’ulteriore profilo di inammissibilità si fonda sulla mancanza di specificità.
4.5.1. Pur vero che la vulnerabilità alla quale è necessario riferirsi è il risultato di una valutazione della condizione nella quale il ricorrente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, alla luce della sua pregressa situazione di provenienza e del contesto in cui dovrebbe essere reinserito, è altrettanto vero che ove tale valutazione non sia riferibile ai fatti narrati, in ragione della declarata inattendibilità, è onere del ricorrente allegare in relazione a quali circostanze tale esame sarebbe stato omesso, alla luce di C.O.I. aggiornate che è onere del giudice acquisire.
4.5.6. Tanto premesso, si osserva che la censura proposta è meramente enunciativa, limitandosi a richiamare genericamente le caratteristiche di povertà della Nigeria, senza allegare alcunché di specifico sulla condizione individuale del ricorrente che, alla luce della totale carenza espositiva, già sopra rilevata, risulta del tutto sconosciuta, anche il relazione alla integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021