LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38190/2019 proposto da:
D.C., difeso dall’avvocato Vittora Lupi, ed elettivamente domiciliato via posta elettronica all’indirizzo lupivittoria.legalmail.it;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno, Procuratore Generale Presso La Corte Di Cassazione.
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 26/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1.- D.C. viene dal Senegal. Non sono chiare le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine. Sembrerebbe che abbia inteso sfuggire alla costrizione in una scuola coranica. Ma non si capisce perché rischia il carcere in caso di rimpatrio. Nulla è detto per spiegare tale pericolo.
Del fatto storico si fa cenno nel primo motivo, in alcuni particolari utili, secondo il ricorrente a censurare il giudizio di non verosimiglianza.
2.- Il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di protezione internazionale e umanitaria sul presupposto della non verosimiglianza del racconto; dell’assenza di conflitto armato in Senegal, e dell’assenza in tale paese della violazione di diritti fondamentali.
3.- I motivi di ricorso sono quattro. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo motivo denuncia omessa o insufficiente, nonché “violazione di norme di diritto”, che però non sono indicate, quanto al giudizio di inverosimiglianza reso dal Tribunale relativamente al racconto.
Sostanzialmente, al di là della rubrica del motivo, la censura contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del contesto del Paese di origine, che, invece, se valutato adeguatamente, avrebbe consentito di ritenere verosimile il racconto.
Il riscontro esterno non ha rilevanza ove il giudice di merito abbia ritenuto, motivandolo, che il racconto è comunque, di per sé, inverosimile, per le contraddizioni che presenta, o per la lacunosità del narrato.
Nella fattispecie, i giudici di merito hanno tenuto in conto alcune contraddizioni in cui è incorso il ricorrente (p. 2):”e’ improbabile che la sorella di lui abbia dapprima rivelato il luogo dove era nascosto il fratello e poi gli abbia suggerito di fuggire, ugualmente l’agente provocatore, cioè l’insegnante di Corano, da un lato vorrebbe costringerlo a frequentare la madrassa, dall’latro lato, sembra che agevoli la permanenza in Europa”.
Questo giudizio, peraltro, non è qui neanche contestato, salava la generica censura di non avere operato riscontro con la situazione del paese.
5.1. Il secondo motivo denuncia violazione della L. 251 del 2007, artt. 14 e 16.
La censura è duplice: in primo luogo, il ricorrente si duole della circostanza che il Tribunale non ha valutato, o lo ha fatto erroneamente, le situazioni di protezione di cui del citato art. 14, lett. a) e b).
Ma questa censura è inammissibile, in quanto si tratta di due forme di protezione sussidiaria che presuppongono che sia stato ritenuto verosimile il racconto, in quanto mirano ad evitare forme di persecuzione che scaturiscono da determinate vicende e situazioni personali.
La seconda censura invece attiene alla valutazione della situazione di conflitto armato (dell’art. 14, lett. c)) e contesta al Tribunale il ricorso a fonti non attendibili o non aggiornate, da cui è stata tratta la convinzione che in Senegal non v’e’ alcun conflitto armato generalizzato.
Il ricorrente assume altresì un difetto di cooperazione istruttoria in questa decisione, priva, vale a dire, del sufficiente approfondimento, e dunque del ricorso a fonti di conoscenza sufficienti.
Fatta la premessa che ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).
Fatta questa premessa, in realtà il Tribunale a pagina 3 fa riferimento a fonti autorevoli ed aggiornate.
6.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost., in tema di asilo politico, ma è del tutto inammissibile, poiché si traduce in una astratta descrizione dell’istituto e delle sue interpretazioni, senza però concludere sul perché debba essere riconosciuto nel caso concreto e sul perché sia stato invece dal Tribunale male inteso.
7.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5. Secondo il ricorrente la valutazione del paese di origine è stata compiuta ai fini della protezione sussidiaria (lett. c) L. n. 251 del 207), ed utilizzata erroneamente anche per la protezione umanitaria, rispetto alla quale peraltro è erronea la ratio secondo cui l’integrazione in Italia non ha rilievo.
Il motivo è fondato sotto due profili: intanto l’eventuale integrazione del ricorrente in Italia ha rilevanza quale indice di vita privata (art. 8).
Più in particolare, ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22528/2020).
La valutazione della situazione del paese di origine, poi, non può essere effettuata richiamando quella fatta ai fini della protezione sussidiaria (art. 14, lett. c) che mira a verificare se vi sia un conflitto armato generalizzato; ma va svolta valutando la situazione di rispetto dei diritti fondamentali in quel paese.
PQM
La Corte rigetta primo, secondo e terzo motivo. Accoglie il quarto.
Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021